Malattia del figlio. 1. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno per le lavo- ratrici madri e per i lavoratori padri sono previsti 30 giorni complessivi di permesso re- tribuito per malattia del bambino. 2. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è computato nell’anzianità di servizio. 3. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavora- tivi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito indivi- duale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pen- sionistico, fissato annualmente dall’INPS, i permessi per malattia figlio saranno retri- buiti nella misura del 30% della retribuzione. 4. Le disposizioni di cui ai commi C 1 e C 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n° 53/2000.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Malattia del figlio. 1. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno per le lavo- ratrici madri e per i lavoratori padri sono previsti 30 giorni complessivi di permesso re- tribuito per malattia del bambino.
2. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante Entro i primi tre anni di vita dello stessodel bambino, in caso di malattia del figlio la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto di assentarsi dal lavoro senza retribuzione ma con computo dell’assenza nell’anzianità di servizio, previa presentazione della relativa certificazione medica emessa da un medico specialista del relativo certificato medicoServizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato. Il relativo periodo di assenza è computato nell’anzianità di servizio.
3. Durante la malattia Oltre i primi tre anni e fino agli otto anni del figlio in età compresa tra bambino i tre e gli otto anni, entrambi i genitorigenitori hanno diritto, alternativamente, hanno diritto ad astenersi assentarsi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavora- tivi per ogni anno per ciascun genitoreannui pro-capite. Se il genitore richiedente ha un reddito indivi- duale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pen- sionistico, fissato annualmente dall’INPS, i permessi Le assenze per malattia figlio saranno retri- buiti nella misura del 30% della retribuzione.
4. Le disposizioni bambino trovano applicazione anche nel caso di cui ai commi C 1 e C 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo affidatari. I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nell’ anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima e quattordicesima mensilità. Per tutto quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n° 53/2000non previsto si fa riferimento alle norme in vigore in materia.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Malattia del figlio. 1. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno per le lavo- ratrici madri e per i lavoratori padri sono previsti 30 giorni complessivi di permesso re- tribuito per malattia del bambino.
2. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze assenza dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione su certificazione del relativo certificato medicome- dico curante del SSN o con esso convenzionato. Il relativo periodo di assenza è computato solo com- putato nell’anzianità di servizio.
32. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavora- tivi lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito indivi- duale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pen- sionistico, fissato annualmente dall’INPS, i permessi per malattia figlio saranno retri- buiti nella misura del 30% della retribuzioneIl relativo periodo di assenza è computato solo nel- l’anzianità di servizio.
43. Le le disposizioni di cui ai commi C 1 e C 2 del presente punto D, si applicano anche nei confronti con- fronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n° n. 53/2000.
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Malattia del figlio. 1. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno per le lavo- ratrici madri e per i lavoratori padri sono previsti 30 giorni complessivi di permesso re- tribuito per malattia del bambino.
2. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante Entro i primi tre anni di vita dello stessodel bambino, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo in caso di assenza è computato nell’anzianità di servizio.
3. Durante la malattia del figlio in età compresa tra la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto di assentarsi dal lavoro, senza limiti, senza retribuzione previa presentazione della relativa certificazione medica emessa da un medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato. Oltre i primi tre anni e gli fino agli otto anni, entrambi anni del bambino i genitorigenitori hanno diritto, alternativamente, hanno diritto ad astenersi assentarsi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavora- tivi per ogni anno per ciascun genitoreannui pro-capite, senza retribuzione. Se il genitore richiedente ha un reddito indivi- duale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pen- sionistico, fissato annualmente dall’INPS, i permessi Le assenze per malattia figlio saranno retri- buiti nella misura del 30% della retribuzione.
4. Le disposizioni bambino trovano applicazione anche nel caso di cui ai commi C 1 e C 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo affidatari. I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nell’ anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima e quattordicesima mensilità. Per tutto quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 non previsto nel presente capitolo si fa riferimento alle norme in vigore in materia di tutela della legge n° 53/2000maternità/paternità e di tutela dei disabili.
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Malattia del figlio. 1. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno per le lavo- ratrici madri e per i lavoratori padri sono previsti 30 giorni complessivi di permesso re- tribuito per malattia del bambino.
2. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante Entro i primi tre anni di vita dello stessodel bambino, in caso di malattia del figlio la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto di assentarsi dal lavoro, senza limiti e senza retribuzione, previa presentazione della relativa certificazione medica emessa da un medico specialista del relativo certificato medicoServizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Il relativo periodo di assenza è computato nell’anzianità di servizio.
3. Durante la malattia Oltre i primi tre anni e fino agli otto anni del figlio in età compresa tra bambino i tre e gli otto anni, entrambi i genitorigenitori hanno diritto, alternativamente, hanno diritto ad astenersi assentarsi dal lavoro la- voro nel limite di cinque giorni lavora- tivi per ogni anno per ciascun genitoreannui pro-capite, senza retribuzione. Se il genitore richiedente ha un reddito indivi- duale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pen- sionistico, fissato annualmente dall’INPS, i permessi Le assenze per malattia figlio saranno retri- buiti nella misura del 30% della retribuzione.
4. Le disposizioni bambino trovano appli- cazione anche nel caso di cui ai commi C 1 e C 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo affidatari. I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima e quattordicesima mensilità. Per tutto quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 non previsto nel presente capitolo si fa riferimento alle norme in vigore in materia di tutela della legge n° 53/2000maternità/paternità e di tutela dei disabili.
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Malattia del figlio. 1. Dopo Entro i primi 8 anni del figlio la madre lavoratrice o il compimento del primo anno padre lavoratore hanno diritto a due giorni retribuiti all’anno in caso di vita del bambino e fino al terzo anno per le lavo- ratrici madri e per i lavoratori padri sono previsti 30 giorni complessivi di permesso re- tribuito per malattia del bambino.
2figlio previa presentazione della relativa certificazione medica emessa da un medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante Esauriti i permessi retribuiti entro i primi tre anni di vita dello stessodel bambino, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo in caso di assenza è computato nell’anzianità di servizio.
3. Durante la malattia del figlio in età compresa tra la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto di assentarsi dal lavoro senza retribuzione previa presentazione della relativa certificazione medica emessa da un medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato. Oltre i primi tre anni e gli fino agli otto anni, entrambi anni del bambino i genitorigenitori hanno diritto, alternativamente, hanno diritto ad astenersi assentarsi dal lavoro nel limite di cinque otto giorni lavora- tivi per ogni anno per ciascun genitoreannui pro-capite. Se il genitore richiedente ha un reddito indivi- duale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pen- sionistico, fissato annualmente dall’INPS, i permessi Le assenze per malattia figlio saranno retri- buiti nella misura del 30% della retribuzione.
4. Le disposizioni bambino trovano applicazione anche nel caso di cui ai commi C 1 e C 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’artaffidatari. 3 della legge n° 53/2000I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nell’ anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima e quattordicesima mensilità.
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Malattia del figlio. 1. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno per le lavo- ratrici madri e per i lavoratori padri sono previsti 30 giorni complessivi di permesso re- tribuito per malattia del bambino.
2. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante Entro i primi tre anni di vita dello stessodel bambino, in caso di malattia del figlio la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto di assentarsi dal lavoro, senza limi- ti e senza retribuzione, previa presentazione della relativa certificazione medica emessa da un medico specialista del relativo certificato medicoServizio Sanitario nazionale o con esso con- venzionato. Il relativo periodo di assenza è computato nell’anzianità di servizio.
3. Durante la malattia Oltre i primi tre anni e fino agli otto anni del figlio in età compresa tra bambino i tre e gli otto annigenitori hanno diritto, entrambi i genitorialter- nativamente, alternativamente, hanno diritto ad astenersi assentarsi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavora- tivi per ogni anno per ciascun genitoreannui pro-capite, senza retribuzione. Se il genitore richiedente ha un reddito indivi- duale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pen- sionistico, fissato annualmente dall’INPS, i permessi Le assenze per malattia figlio saranno retri- buiti nella misura del 30% della retribuzione.
4. Le disposizioni bambino trovano applicazione an- che nel caso di cui ai commi C 1 e C 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo affidatari. I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima e quattordicesima mensilità. Per tutto quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 non previsto nel presente capitolo si fa riferimento alle norme in vigore in materia di tutela della legge n° 53/2000maternità/paternità e di tutela dei disabili.
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Samples: Contratto Uneba
Malattia del figlio. 1. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno per le lavo- ratrici madri e per i lavoratori padri sono previsti 30 giorni complessivi di permesso re- tribuito per malattia del bambino.
2. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio.
3. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi en- trambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavora- tivi lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito indivi- dualeindividuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pen- sionisticopensionistico, fissato annualmente dall’INPSan- nualmente dall’Inps, i permessi per malattia del figlio saranno retri- buiti retribuiti nella misura del 30% della retribuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi C agli artt. 1 e C 2 si applicano anche nei confronti dei genitori ge- nitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’artdell’Art. 3 della legge n° 53/2000L. 53/00.
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