MALATTIA FIGLIO. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito individuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’Inps, i permessi per malattia figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n° 53/2000.
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Samples: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005, Accordo Di Collaborazione, c.c.n.l. Aninsei 2006 2009
MALATTIA FIGLIO. 1- La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio. .
2- Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito individuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’Inps, i permessi per malattia figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione. .
3- Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n° °53/2000.
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Samples: CCNL Per Il Personale Delle Scuole Materne Aderenti Alla Fism
MALATTIA FIGLIO. 1. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro la- voro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa pre- via presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio.
2. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ri- chiedente ha un reddito individuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’Inpsdall’INPS, i permessi per malattia del figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione.
3. Le disposizioni di cui agli articoli ai commi 1 e 2 del presente punto C, si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto pun- to 6 dell’art. 3 della legge n° 53/2000Legge n. 53/00.
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Samples: CCNL Scuola 2006/2009
MALATTIA FIGLIO. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro la-voro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa pre-via presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ri-chiedente ha un reddito individuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’Inpsdall’INPS, i permessi per malattia del figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione. Le disposizioni di cui agli articoli ai commi 1 e 2 del presente punto C, si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 pun-to 5 dell’art. 3 della legge n° 53/2000Legge n. 53/00.
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Samples: CCNL Scuola
MALATTIA FIGLIO. 1. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio.
2. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito individuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’Inps, i permessi per malattia figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n° °53/2000.
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MALATTIA FIGLIO. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito individuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’Inps, i permessi per malattia figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n° °53/2000.
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Samples: CCNL Agidae 2002 2005
MALATTIA FIGLIO. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito individuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’Inps, i permessi per malattia del figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione. Le disposizioni di cui agli articoli artt. 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n° 53/200053/00.
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Samples: c.c.n.l. Aninsei 2006 2009