Tutela della maternità e della paternità Clausole campione

Tutela della maternità e della paternità. 1. Congedo di maternità e congedo parentale 1.1 Ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, raccolte nel Testo Unico emanato con X.Xxx. 26.3.2001, n. 151, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice usufruirà di un periodo di astensione obbligatoria: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto. 1.2 Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto di cui al precedente punto 1.1 vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, fino a concorrenza del periodo complessivo di 5 mesi, previa presentazione da parte della lavoratrice, entro trenta giorni, del certificato medico attestante la data del parto. 1.3 Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria di cui al punto 1.1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Per l’esercizio di tale facoltà è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l’opzione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 1.4 Il diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo di cui al punto 1.1, lettera c), è riconosciuto al padre lavoratore in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono da parte della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Per l’esercizio del diritto, il lavoratore deve presentare all’azienda la documentazione che attesti le condizioni sopra citate e, nel caso di abbandono, rilascia una dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 1.5 Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente all’altro, previo un preavviso che dovrà essere comunicato per iscritto al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell’astensione, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Le astensioni dei genitori non possono comunque eccedere complessivamente il limite di dieci mesi. Nel caso vi sia un solo genitore, questi usufruirà di un periodo di astensione continua...
Tutela della maternità e della paternità. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal DLgs 151/01 e DLgs 80/15, a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente CCNL e stabilito nel presente articolo. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta l'intera retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti. Per quanto riguarda l'intera disciplina del presente articolo si fa riferimento all'Allegato n. 8 parte integrante del presente CCNL.
Tutela della maternità e della paternità. Congedo di maternità / paternità e congedo parentale
Tutela della maternità e della paternità. Art. 45 – Servizio militare
Tutela della maternità e della paternità. Le lavoratrici gestanti hanno diritto di assentarsi dal lavoro per l’ esecuzione di esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche senza decurtazione della retribuzione qualora coincidenti con l’ orario di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 23.11.1996 n.645 e successive integrazioni o modifiche. Di tali esami dovrà essere prodotta all’ Ente datore di lavoro idonea documentazione giustificativa. Le lavoratrici in stato di gravidanza non potranno essere adibite al trasporto e sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui al D.P.R. 25 novembre 1976 n.1026 e successivi aggiornamenti. La tutela ed il sostegno della maternità e della paternità sono regolati dal D.Lgs. 26.3.2001 n.151.
Tutela della maternità e della paternità. 1. Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità e della paternità.
Tutela della maternità e della paternità. Le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n 151. Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità le aziende corrisponderanno alle lavoratrici una integrazione al trattamento di legge in misura tale da far loro raggiungere la normale retribuzione netta mensile. L'azienda applicherà inoltre la legge 9 dicembre 1977, n 903 (Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro). Ai sensi del DLgs 15 giugno 2015, n. 80 nel caso in cui il congedo parentale venga richiesto in modalità di fruizione oraria lo stesso sarà riconosciuto in gruppi minimi di 4 ore giornaliere con termine di preavviso pari a 5 giorni lavorativi. L'azienda e la RSU potranno definire modalità e condizioni per la fruizione dei congedi parentali su base oraria in misura inferiore a quelli previsti dalle norme di legge, in relazione alle esigenze organizzative e produttive.
Tutela della maternità e della paternità. La tutela e i trattamenti economici e normativi a sostegno della maternità e della paternità sono garantiti dal D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, “Testo unico delle disposizione legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”. Le indennità spettanti alla lavoratrice o al lavoratore, così come previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, sono anticipate dal datore di lavoro ai sensi della legge 29 febbraio 1980 n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Tutela della maternità e della paternità. 1. Durante i congedi di maternità e di paternità, la retribuzione è corrisposta nella misura integrale. 2. Il congedo parentale di legge può essere fruito frazionatamente a ore fino a un massimo di due mesi. 3. Durante il congedo parentale la retribuzione è corrisposta nelle seguenti misure: - 70% per i primi trenta giorni di assenza; - 50% per i successivi quaranta giorni; - 30% per il restante periodo. 4. In caso di malattia dei figli, ciascun genitore ha titolo annualmente: - alla retribuzione nella misura del 50% per i primi 10 giorni di congedo, per figli di età non superiore a tre anni; - a 10 giorni di congedo non retribuito, per figli di età compresa tra i tre e gli otto anni. Dichiarazione a verbale Viene assicurata la piena fruizione al termine della prestazione lavorativa dei riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 42, 1° comma, del D.lgs. n. 151/2001 e dei permessi di cui all’art. 33, 6° comma, della l. n. 104/1992, anche nei casi in cui il dipendente inizi la prestazione lavorativa oltre il termine della fascia di flessibilità in ingresso.
Tutela della maternità e della paternità. Durante i congedi di maternità e di paternità ai sensi di legge, la retribuzione è corrisposta nella misura integrale.