Common use of Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria Clause in Contracts

Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria. In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al par. 5.1, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all’Amministrazione regionale una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell’Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato. In seguito alla comunicazione del ritardo, l’Amministrazione potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli ordinati. La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione obbligatoria entro il predetto termine (3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente) comporterà l’addebito al Fornitore delle penali previste pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.). Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro. I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etc.). Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati. Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione regionale rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico. Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

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Samples: www.regione.umbria.it, www.regione.umbria.it

Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria. In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al par. 5.12.1, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all’Amministrazione regionale Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell’Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato. In seguito alla comunicazione del ritardo, l’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli ordinatiin preassegnazione facoltativa di categoria piccola (par. 3.3) allo stesso importo di canone di quello ordinato. Per i veicoli dei lotti 6 e 7 non è prevista preassegnazione obbligatoria. La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione obbligatoria entro il predetto termine (3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente) comporterà l’addebito al Fornitore delle penali previste pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo nello Schema di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior dannoConvenzione. L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.). Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro. Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es.: carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etc.). I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etc.). Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati. Pertanto, eventuali franchigie potranno essere applicate soltanto se l’Amministrazione Contraente abbia richiesto, per il veicolo ordinato, la copertura assicurativa base (par. 2.8). In tal caso, le franchigie saranno applicate nei termini, limiti e modalità indicate nel suddetto paragrafo. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente abbia richiesto il servizio a pagamento “Copertura Assicurativa senza Franchigie” (par. 3.2) per il veicolo ordinato, le franchigie stesse dovranno essere coperte dal Fornitore e nulla sarà dovuto dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria a tale titolo. Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione regionale Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico. Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso. Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

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Samples: Convenzione

Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria. In caso di eventi Qualora non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili che comportino un ritardo rispetto al sia possibile rispettare il termine di consegna previsto al par. 5.12.1, il Fornitore dovrà immediatamente inviare è tenuto a darne comunicazione per iscritto all’Amministrazione regionale una comunicazione in meritoContraente e all’Amministrazione Assegnataria, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell’Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna previstadella prevista consegna. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che comunque non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato. In seguito Successivamente alla comunicazione da parte del ritardoFornitore dell’impossibilità di rispettare i termini di consegna di cui al par. 2.1, l’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere, e ed il Fornitore sarà tenuto a consegnare, consegnare entro 3 giorni lavorativi solari dal ricevimento della richiesta, un veicolo in della stessa categoria ed allo stesso importo di canone di quello ordinato (preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli ordinati. La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione obbligatoria entro il predetto termine (3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente) comporterà l’addebito al Fornitore delle penali previste pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.obbligatoria). Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro. Limitatamente ai veicoli commerciali, qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità di consegnare in preassegnazione obbligatoria un veicolo della stessa categoria di quello oggetto dell’ordinativo di fornitura, dovrà concordare con l’Amministrazione Assegnataria la consegna di un veicolo atto a svolgere le funzioni proprie di quello originariamente ordinato. La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione obbligatoria entro il predetto termine (3 giorni solari dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente) comporterà l’addebito al Fornitore delle penali previste. I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etcecc.), ma non potranno essere di alimentazione diversa. Ai Fanno eccezione i modelli con impianto GPL o Metano per i quali sarà ammessa la fornitura di un veicolo con diversa alimentazione. Il Fornitore e l’Amministrazione Assegnataria potranno comunque accordarsi diversamente. I veicoli in preassegnazione obbligatoria, pur se eventualmente reperiti anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano avranno le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati. Pertanto, eventuali franchigie dovranno essere applicate soltanto se l’Amministrazione Contraente abbia richiesto, per il veicolo ordinato, la copertura assicurativa base (par. 2.8). In tal caso, le franchigie saranno applicate nei termini, limiti e modalità indicate nel suddetto paragrafo. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente abbia richiesto il servizio a pagamento “Copertura Assicurativa senza Franchigie” (par. 3.3) per il veicolo ordinato, le franchigie stesse dovranno essere coperte dal Fornitore e nulla sarà dovuto dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria a tale titolo. Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione regionale Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnicodi noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso. Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

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Samples: decreto33.provincia.roma.it

Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria. In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al par. 5.12.1, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all’Amministrazione regionale Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell’Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato. In seguito alla comunicazione del ritardo, l’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli ordinatiin preassegnazione facoltativa di categoria piccola (par. 3.5) con un importo pari a 300,00 Euro/mese (IVA esclusa). Limitatamente ai veicoli commerciali, ai veicoli elettrici ed ibridi, qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità di consegnare in preassegnazione obbligatoria un veicolo della stessa categoria di quello oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, dovrà concordare con l’Amministrazione Assegnataria la consegna di un veicolo atto a svolgere le funzioni proprie di quello originariamente ordinato. La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione obbligatoria entro il predetto termine (3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente) comporterà l’addebito al Fornitore delle penali previste pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo nello Schema di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior dannoConvenzione. L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (veicolo, presenza di carburante, etc.). .. Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro. Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, ecc). I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etc.ecc). Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti anche presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati. Pertanto, eventuali franchigie potranno essere applicate soltanto se l’Amministrazione Contraente abbia richiesto, per il veicolo ordinato, la copertura assicurativa base (par. 2.7). In tal caso, le franchigie saranno applicate nei termini, limiti e modalità indicate nel suddetto paragrafo. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente abbia richiesto il servizio a pagamento “Copertura Assicurativa senza Franchigie” (par. 3.4) per il veicolo ordinato, le franchigie stesse dovranno essere coperte dal Fornitore e nulla sarà dovuto dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria a tale titolo. Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione regionale Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico. Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso. Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

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Samples: Convenzione

Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria. In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, calamità naturali, epidemie) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al predetto par. 5.12.1, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all’Amministrazione regionale Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell’Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 45 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato. In seguito alla comunicazione del ritardo, l’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli ordinati. La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione obbligatoria entro il predetto termine facoltativa (3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione Contraentecome definito al par. 3.3) comporterà l’addebito al Fornitore delle penali previste pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo allo stesso importo di fornitura relativa al veicolo oggetto canone di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior dannoquello ordinato. L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in Per i veicoli dei lotti 5 e 6 non è prevista preassegnazione obbligatoria nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.)pertanto dovranno essere rispettati i termini previsti per la consegna ai par. 2.1 e 2.2. Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro. Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es.: carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etc.). I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etc.). Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato documento per i veicoli ordinati. Resta inteso chePertanto, eventuali franchigie potranno essere applicate soltanto se l’Amministrazione Contraente abbia richiesto, per il veicolo ordinato, la copertura assicurativa base (par. 2.9). In tal caso, le franchigie saranno applicate nei termini, limiti e modalità indicate nel suddetto paragrafo. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente abbia richiesto il Fornitore si avvalga di società di noleggioservizio a pagamento “Copertura Assicurativa senza Franchigie” (par. 3.2) per il veicolo ordinato, l’Amministrazione regionale rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il le franchigie stesse dovranno essere coperte dal Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecniconulla sarà dovuto dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria a tale titolo. Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

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Samples: Accordo Quadro Avente Ad Oggetto La Fornitura Di Veicoli in Noleggio a Lungo Termine Senza Conducente Per Le Pubbliche Amministrazioni Ai Sensi Dell’art. 54, Commi 3 E 4 Lettera A) Del d.lgs. 50/2016