Gestione delle sanzioni amministrative Clausole campione

Gestione delle sanzioni amministrative. Con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall’onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell’eventuale sinistro. Qualora, in attuazione di quanto previsto all’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti all’Amministrazione regionale, l’Amministrazione stessa provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore. Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico dell’Amministrazione Contraente gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di 10 Euro e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti. L’Amministrazione Contraente provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.
Gestione delle sanzioni amministrative. Come meglio stabilito nello Schema di Convenzione, con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura l’Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall’onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell’eventuale sinistro. La gestione delle infrazioni accertate relative a violazioni per comportamento del conducente, è regolamentata come segue:
Gestione delle sanzioni amministrative. Con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall’onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell’eventuale sinistro. Qualora, in attuazione di quanto previsto all’art. 94, comma 4−bis, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti all’Amministrazione contraente o Assegnataria, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore. Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico dell’Amministrazione Contraente gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di 10 Euro e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti. L’Amministrazione Contraente provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso. È onere dell’Amministrazione Contraente provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) che si rendessero necessari. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta. L’Amministrazione potrà adottare soluzioni, preventive ed alternative alle modalità ordinarie di legge, per la gestione delle multe, con le autorità preposte dandone comunicazione al Fornitore. In caso di veicoli sostitutivi o in preassegnazione, il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi o in preassegnazione di sua proprietà. Qualora il Fornitore non disponga di tale soluzione, potrà mettere a disposizione dell’Amministrazione veicoli sostitutivi o in preassegnazione di altri soggetti (ad es. società di noleggio a breve termine). Per quanto riguarda i veicoli sostitutivi e in preassegnazione, obbligatoria o facoltativa, il costo per la gestione della rinotifica sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine, così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.
Gestione delle sanzioni amministrative. La gestione delle infrazioni accertate relative a violazioni per comportamento del conducente, è regolamentata al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.
Gestione delle sanzioni amministrative. Ciascun CED Aziendale dovrà essere predisposto per l’implementazione di un software, non oggetto della presente fornitura, atto ad informatizzare la gestione delle sanzioni amministrative effettuate dal personale di controlleria. Il software dovrà essere in grado di gestire i dati provenienti dai terminali di controllo dei verificatori e quindi gestire l’insieme delle sanzioni amministrative elevate.
Gestione delle sanzioni amministrative. La gestione delle infrazioni accertate relative a violazioni per comportamento del conducente, è regolamentata come segue:
Gestione delle sanzioni amministrative. Con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall’onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell’eventuale sinistro.
Gestione delle sanzioni amministrative. Tutte le contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada dovranno essere pagate dal Fornitore. Per le contravvenzioni, che prevedano sanzioni accessorie con decurtazione dei punti patente, il Fornitore dovrà comunicarne gli estremi alla società contraente interessata prima di effettuarne il pagamento. In tali casi, sarà richiesta la procedura di rinotifica alla società. Il costo della sanzione dovrà essere addebitato in fattura, separatamente dai canoni di noleggio, per il successivo rimborso da parte della società, previa trasmissione in copia del verbale e dell’attestazione di avvenuto pagamento. Per ogni pratica gestita dal Fornitore, sarà riconosciuto un rimborso di € 5,00 per spese di gestione. In ogni caso, le società contraenti dovranno attivarsi, sin dalla data di inizio del noleggio, con gli uffici competenti per il rilascio di permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, ecc.) qualora ne abbiano diritto. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.