Mancata esecuzione o esecuzione inesatta. 1. Quando l’Operazione di pagamento è disposta dal Titolare Pagatore, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi B, H, e I del presente articolo, la Banca è responsabile nei confronti del Titolare Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Titolare Pagatore e eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’Operazione di pagamento conformemente a quanto autorizzato. In tal caso è il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento. 2. Nel caso in cui la Banca sia responsabile ai sensi del comma precedente, la stessa rimborsa al Titolare Pagatore immediatamente l’importo dell’Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, su richiesta di quest’ultimo, anche per le perdite subite. Se l’operazione è stata eseguita a valere su un Conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l’Operazione di pagamento, eseguita in modo inesatto, non avesse avuto luogo. In tali casi, il Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’Operazione di pagamento. La data valuta dell’accredito sul Conto del Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo. 3. Indipendentemente dalle responsabilità di cui ai commi che precedono, quando un’Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del Titolare, a rintracciare l’Operazione di pagamento e lo informa del risultato. 4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Titolare di tutte le spese ed interessi a lui imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di pagamento.
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Samples: Carta Di Credito Revolving, Credit Card Agreement, Contratto Carta Revolving
Mancata esecuzione o esecuzione inesatta. 1. Quando l’Operazione di pagamento è disposta dal Titolare Pagatore, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi Bdagli artt. C.15., HC.22., commi 2 e 3, e I C.25., il Prestatore di servizi di pagamento del presente articolo, la Banca Pagatore è responsabile nei confronti del Titolare Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Titolare Pagatore e ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, Beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’Operazione di pagamento conformemente a quanto autorizzatoprevisto dall’art. C.20, comma 2, del presente Contratto Quadro PSD. In tal caso è il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
2. Nel caso in cui la Banca il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore sia responsabile ai sensi del comma precedente, la stessa lo stesso Prestatore di servizi di pagamento rimborsa al Titolare Pagatore immediatamente l’importo dell’Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successivae, senza che sia necessaria la costituzione in mora, su richiesta di quest’ultimo, anche per le perdite subite. Se se l’operazione è stata eseguita a valere su un Conto conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l’Operazione di pagamento, pagamento eseguita in modo inesatto, inesatto non avesse avuto luogo. In tali casi, il Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’Operazione di pagamento. La data valuta dell’accredito sul Conto del Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.
3. Indipendentemente dalle responsabilità Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso mette l’importo dell’Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul conto di pagamento del Beneficiario stesso.
4. Fatti salvi gli artt. H.15, H.22, commi 2 e 3, e H.25, quando l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario:
a) è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta trasmissione dell’Ordine di pagamento al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dal successivo art. C.20., comma 4, del presente Contratto Quadro PSD;
b) trasmette senza indugio l’Ordine di pagamento in questione al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore;
c) è responsabile nei confronti del Beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui ai commi che precedono, quando un’Operazione al successivo art. C.21. del presente Contratto Quadro PSD.
5. Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di una Operazione di pagamento ai sensi del comma 4 che precede, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio l’importo dell’operazione non eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del Titolare, a rintracciare l’Operazione . Ove per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento e lo informa del risultato.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Titolare di tutte le spese ed interessi a lui imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest’ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo.
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Samples: Banking Services Agreement
Mancata esecuzione o esecuzione inesatta. 1. Quando l’Operazione di pagamento è disposta dal Titolare Pagatore, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi B, H, e I del presente articolo, la Banca è responsabile nei confronti del Titolare Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Titolare Pagatore e eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, che quest’ultimo que- st’ultimo ha ricevuto l’importo dell’Operazione di pagamento conformemente a quanto autorizzato. In tal caso è il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
2. Nel caso in cui la Banca sia responsabile ai sensi del comma precedente, la stessa rimborsa al Titolare Pagatore immediatamente l’importo dell’Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria ne- cessaria la costituzione in mora, su richiesta di quest’ultimo, anche per le perdite subite. Se l’operazione è stata eseguita a valere su un Conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l’Operazione di pagamento, eseguita in modo inesatto, non avesse avuto luogo. In tali casi, il Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’Operazione di pagamento. La data valuta dell’accredito sul Conto del Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.
3. Indipendentemente dalle responsabilità di cui ai commi che precedono, quando un’Operazione di pagamento pa- gamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del Titolare, a rintracciare l’Operazione di pagamento e lo informa del risultato.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Titolare di tutte le spese ed interessi a lui imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di pagamento.
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