Esecuzione Clausole campione

Esecuzione. I servizi del presente accordo verranno realizzati dal Fornitore in piena autonomia organizzativa e gestionale, avvalendosi dei propri mezzi tecnici e delle proprie capacità professionali, sulla base degli standard e delle metodologie adottate da Sigrade s.p.a. – con diligenza e professionalità – avvalendosi di personale di provata capacità tecnica ed esperienza, e con l’ausilio di attrezzature adeguate. Il Fornitore eseguirà i servizi nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa sul diritto di autore. Il Fornitore comunicherà a Sigrade il nominativo del/dei responsabile/i dei lavori e delle altre persone impiegate in tale attività con specifica indicazione delle competenze tecniche di ciascuna. Qualora Sigrade ritenga che il personale impiegato non soddisfi i requisiti di capacità professionale, questo dovrà essere prontamente sostituito. Anche in tal caso il Fornitore sarà tenuto a comunicare a Sigrade i nuovi nominativi del personale e potrà esercitare la valutazione di gradimento. Ove necessario, il Fornitore potrà chiedere di avvalersi di taluni mezzi tecnici di Sigrade. Quest'ultima sarà, peraltro, libera di accogliere o meno detta richiesta, fermo restando che, in ogni caso, qualsiasi rischio in ordine all’utilizzo di detti mezzi grava in via esclusiva sul Fornitore. Rimane inteso che il Fornitore non potrà, senza la preventiva approvazione scritta di Sigrade, apportare alcuna variazione ai servizi allo stesso affidati rispetto alle indicazioni risultanti nella proposta e nella lettera d’incarico. In ogni caso, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo, il Fornitore si atterrà rigorosamente alle direttive impartite da Sigrade.
Esecuzione. Tutte le opere di urbanizzazione di cui all’art. 5.1 del presente atto, saranno eseguite direttamente dal Soggetto Attuatore con le modalità indicate e dovranno essere realizzate sulla base degli elaborati di piano, delle descrizioni e dei progetti allegati in coerenza con i pareri di competenza. In particolare tutte le opere ricomprese nel perimetro della superficie fondiaria sono da considerarsi sistemazioni del lotto e/o allacciamenti, fatto salvo per le reti pubbliche, nel qual caso per le stesse viene istituita specifica servitù con il presente atto, quale condizione per il conseguimento dell’abitabilità, tutte le opere di urbanizzazione esterne al lotto, saranno eseguite direttamente dai Soggetti Attuatori, in caso di cessione parziale o totale successiva alla presente Convenzione, da un Consorzio. Tali opere saranno autorizzate con titolo abilitativo ed ai sensi della normativa vigente, da chiedersi a cura e spese dei Soggetti Attuatori e comunque a seguito della presentazione di un progetto esecutivo delle opere stesse, per come indicato all’art. 8 del presente atto. Le opere di urbanizzazione necessarie alla attuazione del comparto costituiscono oneri di urbanizzazione primaria, come tali saranno eseguite a scomputo dei corrispondenti importi (U1) previsti. Ogni spesa relativa a progettazione, Direzione Lavori, Piani di Sicurezza, frazionamenti preventivi e frazionamenti definitivi da effettuarsi ad opera realizzata, costo dello spostamento di eventuali sottoservizi o linee aeree che si rendessero necessari e collaudo sono a carico dei Soggetti Attuatori. La Direzione dei Lavori sarà affidata a tecnici individuati e incaricati dai Soggetti Attuatori, mentre l’alta sorveglianza sull’attuazione del programma sarà effettuata dagli Uffici Tecnici comunali. Tale alta sorveglianza si estende all’esecuzione di opere private nei limiti in cui ciò sia necessario allo scopo di verificare il rispetto degli impegni presi con la presente convenzione . Il Comune non assume la responsabilità d’ordine penale e civile conseguentemente all’uso improprio delle opere stesse fino all’avvenuta cessione delle opere. Le opere di urbanizzazione, anche quelle esterne al comparto, dovranno essere sempre in stretta continuità con le opere in corso di realizzazione nelle lottizzazioni adiacenti e con le urbanizzazioni già esistenti al fine di dare continuità alle reti, alle infrastrutture alla viabilità e alle aree di standard. I Soggetti Attuatori hanno fornito al Comune un ...
Esecuzione. 1. L’atto integrativo ha effetto ed impegna il concessionario dalla data di sottoscrizione ed ADM dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti. Roma, li Per ADM Per il concessionario - articolo 2, comma 5; - articolo 3, comma 1; - articolo 4, comma 2; - articolo 5; - articolo 6; - articolo 8, commi 2, 3 e 4; - articolo 9; - articolo 10; - articolo 11; - articolo 12; - articolo 13; - articolo 14; - articolo 16; - articolo 17; - articolo 18; - articolo 19; - articolo 21. Per il concessionario ALLEGATO 1 Criteri e modalità di determinazione dell’entità della garanzia di cui all’articolo 15 dell’atto integrativo ALLEGATO 2 Modalità di determinazione del canone di concessione 1. Gli importi dei massimali di cui all’articolo 15, relativi alla garanzia presentata dal concessionario all’atto della sottoscrizione del presente atto integrativo, validi fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale l’atto è stato sottoscritto e, comunque, da adeguare con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, terzo periodo, sono pari entrambi a euro100.000,00 (centomila/00). 2. Con provvedimento di ADM gli importi dei massimali di cui al punto 1 possono essere adeguati in aumento sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) pubblicato dall’ISTAT, in concomitanza con l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 20, della legge 7 luglio 2009, n. 88. 3. Per il periodo successivo a quello di validità di cui al punto 1, gli importi dei medesimi massimali sono adeguati con periodicità annuale, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, terzo periodo. 4. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di: a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00); b) una quota variabile determinata in funzione dell’ammontare complessivo del prelievo dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento; tale quota variabile è quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva. 5. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di: a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00); b) una quota variabile determinata in funzione della giacenza riferita alla media delle medie mensili dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento, quantific...
Esecuzione. Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice dovrà verificare che il personale delle ditte in subappalto sia adeguatamente informato, formato e addestrato relativamente al lavoro da svolgere nell’ambito del cantiere stradale e alle misure di sicurezza ed emergenza da seguire, provvedendo ad effettuare detta verifica prima del loro ingresso in cantiere. Oltre alle imprese presenti in cantiere saranno tenuti al rispetto delle procedure di sicurezza in caso di emergenza tutti i soggetti autorizzati ad entrare in cantiere (visitatori, committenti, direzione lavori, controllo qualità, fornitori di materiali o servizi, o altri che accedono saltuariamente, per attività sporadiche o estemporanee), per i quali dovranno essere predisposte da parte dell’impresa appaltatrice o del soggetto interessato, note informative appositamente redatte.
Esecuzione. Ciascuna Parte dichiara e garantisce che: (i) possiede il diritto e la capacità legale di stipulare l’Contratto e di adempiere a tutti gli obblighi in esso previsti; (ii) la persona che firma l’Contratto e (ogni parte eseguibile dello stesso) per conto di tale Parte ha pieno potere e autorità di eseguire e di consegnare lo stesso; e (iii) l’Contratto costituisce un obbligo vincolante di tale Parte. Ciascuna Parte accetta che una Firma Elettronica, sia essa digitale o criptata, è intesa ad autenticare il presente Contratto e ad avere la stessa forza ed efficacia delle firme manuali.
Esecuzione. Il Cliente è responsabile del rispetto del presente EULA da parte dei propri dipendenti. Se il Cliente identifica una vulnerabilità nel Software, tutte le informazioni e le analisi relative alla vulnerabilità devono essere comunicate alla Società tramite l'indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Esecuzione. La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a : …................................................................................................................................. ...................... Milano, lì IL DIRETTORE del SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO ACCORDO DI COLLABORAZIONE Parco agricolo Sud Milano – Ente Gestore Città Metropolitana di Milano, con sede legale in Milano – 20122- Xxx Xxxxxx, 0, P. I.V.A. n. 08911820960, rappresentata dal Direttore ad interim del Settore Parco agricolo Sud Milano Dott. Xxxxxx Xx Xxxx, (d’ora innanzi denominato ”PASM”) L’Università degli Studi di Milano, con sede in Xxxxxx - 00000, Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx 0, C.F. n. 80012650158, P. I.V.A. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali (DiSAA) con sede in Xxxxxx -00000- , Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 2 (d’ora innanzi denominata «DiSAA») di seguito denominate anche congiuntamente come “Parti”
Esecuzione. La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a : …....................................................................................................................................................... Milano, lì IL DIRETTORE del SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO BOZZA ACCORDO DI ATTUAZONE DELLA CONVENZIONE TRA IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO – ENTE GESTORE CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (E.R.S.A.F.) RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO – LAGO DI BASIGLIO” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “REC – RETE ECOLOGICA CA’ GRANDA, UN APPROCCIO MULTIFUNZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TRA IL TICINO E IL LAMBRO A SUD DI MILANO” FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO BANDO “CAPITALE NATURALE 2019”. tra Parco Agricolo Sud Milano Ente Gestore Città Metropolitana di Milano, con sede in xxx Xxxxxx, 0 – Milano – P. I.V.A. 08911820960, in questo atto rappresentata dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, Dott. Xxxxxx Xx Xxxx e l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (di seguito denominato E.R.S.A.F.) xxx Xxxx, 00 – Milano – C.F./P.IVA: 03609320969, rappresentata dal Dirigente della Struttura rappresentata dal Dirigente della Struttura Ufficio gare e gestione appalti, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx; Premesso che: - In data 29/2/2016, con delibera n. 6/2016 atti n. 44351/2016/9.4/2016/9 il Consiglio Direttivo del Parco ha deliberato l’approvazione della “CONVENZIONE TRA IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO, ENTE GESTORE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, E L’ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE (E.R.S.A.F.) FINALIZZATA ALLA COLLABORAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ DELLE AREE NATURALI E SEMINATURALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL PARCO“ e che la stessa è stata successivamente approvata dal Consiglio di Amministratore di ERSAF e sottoscritta da entrambi gli enti nel luglio 2016; - la citata convenzione prevede che i due Enti possano collaborare per la realizzazione dei seguenti interventi: o realizzazione di una serie di azioni volte al potenziamento, valorizzazione delle aree naturalistiche di proprietà dell’Ente al fine di migliorare, mantenere e consolidare la Biodiversità del parco e consolidare i gangli principali della rete ecologica di pianura presente all’interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano, potenziandone e valorizzandone le sue finalità anche attraverso l’at...
Esecuzione. Se il Cliente 1T è inadempiente nei confronti di uno qualsiasi dei Crediti Garantiti (ad esempio, in caso di Cliente Inadempiente o se qualsiasi altra commissione o compenso non viene pagato alla scadenza), 1T Olanda o la rispettiva Affiliata può far valere l'Attivita’ Garantite in tutto o in parte mediante la vendita (parziale) o la vendita all'asta dell'Attivita' Garantite ("Esecuzione forzata"). L'escussione può avvenire in via stragiudiziale, senza la necessità di ottenere una sentenza o un lodo e senza la necessità di avviare un procedimento esecutivo, come può avvenire in alcune giurisdizioni. Prima di qualsiasi esecuzione forzata, 1T Olanda o la rispettiva Affiliata notificherà al Cliente 1T l'inadempimento dei relativi Crediti Garantiti e lo avvertirà che le Attivita’ Garantite saranno messe all'asta o vendute, a meno che tutti i crediti in sospeso non vengano pagati entro un mese da tale avviso. L'escussione può essere effettuata da noi mediante vendita su qualsiasi piattaforma di trading o exchange (compresa la Piattaforma 1T) al rispettivo prezzo di mercato o come vendita diretta, a condizione che il prezzo sia pari o superiore al prezzo di mercato corrente per le relative Attivita’ Garantite. Se per qualsiasi Attivita' Garantite (i) non esiste un tale prezzo di mercato; o (ii) nessuna piattaforma di negoziazione o exchange è (tecnicamente e legalmente) accessibile a noi; o (iii) considerando le circostanze e le misure richieste, l'accesso a tale piattaforma di negoziazione o exchange non è fattibile nel caso specifico, 1T Olanda o la rispettiva Affiliata può far valere le relative (parte delle) Attivita’ Garantite in un'asta pubblica. 1T Olanda o la rispettiva Affiliata possono decidere - tenendo ragionevolmente conto dei vostri interessi - quali parti delle Attivita’ Garantite saranno oggetto di un'esecuzione forzata e il Cliente 1T non ha alcun diritto di indicarci quali parti delle Attivita’ Garantite dovranno essere incluse o escluse da un'esecuzione forzata. I proventi dell'esecuzione forzata saranno utilizzati come segue: in primo luogo, per il pagamento di tutti i costi e le commissioni necessari per l'esecuzione forzata e, in secondo luogo, per il pagamento di qualsiasi credito garantito dovuto e non pagato. L'eventuale eccedenza sarà trasferita al Cliente 1T.
Esecuzione. Ciascuna Parte dovrà essere responsabile di tutti i costi sostenuti dall’altra Parte (incluse eventuali spese legali e altri costi di questo tipo) (i) in relazione alla riscossione degli importi dovuti e (ii) in ogni azione andata a buon fine della Parte in questione per applicare i termini del Contratto e/o dei presenti Termini e condizioni di Miraclon.