CAUSE DI ESCLUSIONE Si procederà all’esclusione dalla gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/16, in ogni caso previsto espressamente dalla presente lettera di invito e nei relativi allegati, nonché nei casi previsti dall’art 80 del citato decreto. Saranno escluse dalla gara le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni minime e/o inderogabili del servizio/fornitura stabilite nella presente lettera, nel CSO e nei documenti allegati nonché ad ogni altra condizione specificata nei citati atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio/fornitura. Costituirà altresì causa di esclusione: ▪ la presentazione di offerte economiche incomplete e/o parziali; ▪ la mancata presentazione dei documenti richiesti a pena di esclusione; ▪ La presenza di un documento sottoscritto con firma digitale (laddove espressamente richiesta a pena di esclusione) non valida alla data di sottoscrizione. La firma digitale è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: ▪ il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale); ▪ il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia Digitale e non è scaduto alla data di sottoscrizione; ▪ il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato. Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica on line
Cause di risoluzione L’Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi: - Decadenza nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289; - Decadenza per qualsiasi causa dalla gestione del servizio; - Inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto; - Non aver iniziato il servizio alla data fissata; - Mancato allestimento e mantenimento della sede operativa di Front-Office; - Mancata predisposizione dell’attività di accertamento entro i termini di cui all’art. 2; - Interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; - Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale; - Gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l’applicazione di penalità che nel complesso superino l’importo di € 3.000,00 nel corso di un anno; - Perdita dei requisiti minimi per l’accesso all’appalto; - Accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; - Mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso; - Disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio; - Violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative; - Ogni altra inadempienza o fatto non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, ai sensi dell’art. 1454 del C.C. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell’art. 21 sexsies della Legge 241/90. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto al rappresentante dell’Impresa aggiudicataria, tramite Pec; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione di controdeduzioni; decorso tale termine l’Amministrazione Comunale adotterà le determinazioni di propria competenza. Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi e/o regolamentari comunali atti a modificare o a sostituire le entrate oggetto dell'appalto, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali risultanti dalla variazione legislativa apportata agli stessi patti e condizioni. Qualora tali provvedimenti dovessero determinare la riduzione degli incassi di una delle entrate oltre il venti per cento rispetto a quelli indicati nel bando di gara, anche qualora fossero determinate da disposizioni regolamentari e di legge, le condizioni economiche saranno rinegoziate mediante accordo fra le parti.
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.
Cause di forza maggiore Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.
Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Quadro I – Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato adibito prevalentemente a uso civile contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; è strutturato con una garanzia base obbligatoria ("Incendio") e una serie di coperture facoltative ("Altri danni materiali" - "Eventi eccezionali" - "Fuoriuscita di liquidi""), secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; - Quadro II - Responsabilità Civile. È strutturato con diverse garanzie, secondo quanto indicato al Quadro II delle condizioni di assicurazione, per: 1) garantire l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà del Fabbricato e/o alla conduzione delle parti comuni dello stesso; 2) assicurare, se civilmente responsabile, il risarcimento delle somme che il conduttore delle Unità immobiliari è tenuto a pagare a terzi per danni involontari derivanti dalla conduzione di Unità immobiliari o di Fabbricati unifamiliari; 3) offrire la copertura di “Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro" (R.C.O.); 4) garantire l’amministratore dello stabile indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile, nell’esercizio della propria attività. - Quadro III – Tutela Legale (acquistabile solo in abbinamento alla garanzia "Proprietà del Fabbricato" del Quadro II - Responsabilità Civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate al condominio e alla sua manutenzione, con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro III delle condizioni di assicurazione; - Quadro IV - Assistenza. Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato a tutela dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, secondo quanto indicato al Quadro IV delle condizioni di assicurazione;
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.