Trasferimento di know how Clausole campione

Trasferimento di know how. Il servizio di trasferimento di know-how consiste nel passaggio di conoscenze (di contesto, amministrative, organizzative, funzionali e tecniche, ecc.) all’Amministrazione o a terzi da essa designati, nei tempi concordati. Potrà essere richiesto dall’Amministrazione sia durante la durata contrattuale sia al termine della stessa e comporterà per il Fornitore lo svolgimento delle seguenti attività: • analisi del bisogno formativo; • redazione del manuale delle procedure per il supporto utente, la raccolta e l’analisi dei bisogni; • redazione del Piano di Trasferimento di know-how, con dettaglio delle risorse professionali impegnate nelle attività di affiancamento e delle giornate di formazione previste; • redazione di materiale didattico (presentazioni, manuali how-to, ecc.) a supporto della formazione; • erogazione delle attività di affiancamento e/o trasferimento know-how in favore del personale dell’Amministrazione. Il trasferimento di know-how comporta un alto grado di responsabilizzazione delle risorse del Fornitore, attitudine all’affiancamento per il trasferimento di conoscenza, capacità di operare in team e rispetto delle scadenze, secondo quanto concordato nel piano predisposto per il trasferimento. Le attività di affiancamento/training on the job potranno essere svolte presso i locali dell’Amministrazione (in maniera decentrata), tramite videoconferenza o tramite sessioni online (in modalità sincrona e asincrona); tutti gli oneri per l'eventuale allestimento di sale attrezzate decentrate che si rendessero necessarie saranno a carico del Fornitore. Al termine di ogni sessione di affiancamento, al Fornitore è richiesto di realizzare un’indagine di rilevazione del grado di soddisfazione tra i partecipanti. A titolo meramente indicativo tali indagini potranno avere ad oggetto: la qualità percepita dell’attività effettuata, la chiarezza espositiva e la completezza della documentazione predisposta a supporto, il grado di preparazione del personale del Fornitore coinvolto nell’affiancamento e/o trasferimento di know- how, etc. I risultati di tale indagine verranno consegnati all’Amministrazione, nell’ambito del primo SAL successivo alla data di svolgimento della sessione di affiancamento/trasferimento know-how.
Trasferimento di know how. Il Fornitore è tenuto, su richiesta e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, a pianificare ed effettuare il passaggio di tutte le conoscenze relative alla presente fornitura alla Amministrazione o terzi indicati dall’Amministrazione stessa. Il Fornitore è pertanto obbligato a redigere e rispettare il “Piano di trasferimento di know-how” approvato dall’Amministrazione, all’impiego delle modalità e tecniche più efficaci ed efficienti per rendere autonome nuove risorse nella presa in carico della presente fornitura o parte di essa, 4.5 Monitoraggio sull'erogazione dei servizi‌ Le singole presenze del personale impiegato nell'erogazione dei servizi oggetto della fornitura saranno registrate e trimestralmente dovrà essere compilato per l'Amministrazione un riepilogo delle giornate lavorative prestate, suddivise per profilo professionale. Il responsabile dovrà consegnare in formato elettronico il rendiconto nei primi 5 (cinque) giorni successivi al trimestre di riferimento con l’indicazione delle presenze rese dalle singole risorse professionali nel periodo e le eventuali sostituzioni. A fronte di eventuali problematiche che dovessero presentarsi, il rendiconto deve comprendere anche le relative proposte di risoluzione. Sempre con cadenza trimestrale dovrà essere prodotto un documento di reportistica che riporti i livelli di servizio (SLA) rilevati nel periodo di osservazione, evidenziando eventuali discordanze con i valori contrattualmente previsti. Il personale impegnato, in modo continuativo, sul fornitura oggetto del presente capitolato tecnico non potrà essere distolto dalle sua normali attribuzioni o impegnato per altri progetti. L'Amministrazione potrà verificare la professionalità del personale impiegato nell'erogazione dei servizi durante il periodo in esame, utilizzando come parametri di qualità l'adeguatezza delle competenze, l'efficacia e l'efficienza degli interventi. Qualora una singola valutazione risultasse insufficiente, il fornitore su richiesta dell’Amministrazione dovrà sostituire il personale coinvolto. Il Fornitore avrà facoltà di proporre, senza oneri aggiuntivi, soluzioni finalizzate ad agevolare le operazioni di monitoraggio suddette da parte dell’Amministrazione.
Trasferimento di know how. Nel corso dell’esecuzione del contratto il Fornitore dovrà garantire il costante trasferimento al personale del Comune, o a terzi da esso designati, del know-how sulle attività condotte, al fine di rendere la prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. A partire dal mese antecedente la scadenza del contratto il Fornitore, dovrà, da una parte, curare la normale prosecuzione dei servizi contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio contrattuali, dall'altra, mettere in grado il personale tecnico indicato dal Comune di operare un’efficace presa in carico dei servizi. Il Fornitore si deve impegnare nei confronti del subentrante ad un completo passaggio delle consegne ed alla fornitura di tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio. In particolare il trasferimento deve riguardare almeno i seguenti aspetti: • consegna delle istruzioni di installazione e di gestione del software che il Fornitore nel corso del periodo contrattuale avrà modificato o realizzato ex-novo contenenti: ◦ l’architettura di massima; ◦ la configurazione e il deployment degli item dell’architettura; ◦ le procedure di installazione aggiornamento e disinstallazione; ◦ la procedura di gestione. • fornire nell'arco temporale indicato e su richiesta dell'Amministrazione, tutto il supporto e la collaborazione necessaria al subentrante.
Trasferimento di know how. Nel presente paragrafo vengono descritte le attività e le procedure che saranno richieste al Fornitore nella fase finale del rapporto contrattuale, per il rilascio del servizio, per il passaggio delle consegne al subentrante designato (Fornitore Entrante) dall’Autorità e per il trasferimento al relativo personale di tutte le conoscenze necessarie a garantire la fluida transizione nella erogazione e la continuità operativa per l’utenza dei servizi in fornitura dell’Autorità. Alla scadenza del contratto il Fornitore presterà l’assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi all’Autorità o al nuovo Fornitore per un periodo pari agli ultimi tre mesi di contratto. La fase di Exit management, oltre a quanto detto, contempla i seguenti aspetti: • fornitura del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento; • gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare; • diritti di proprietà intellettuale: accordi necessari, licenze, etc.; • due diligence: definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire al Fornitore entrante, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste; • contratti e licenze; • trasferimento knowledge base da sistemi di trouble ticketing; • sicurezza. La fase finale del periodo contrattuale sarà finalizzata, da una parte, alla prosecuzione dei servizi contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio consolidati, dall'altra, a mettere in grado il personale tecnico indicato dall’Autorità ad un efficace subentro nei servizi in questione. Per tale ragione, il Fornitore si deve impegnare nei confronti del subentrante ad un completo passaggio delle consegne ed alla fornitura di tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio. Per gli obiettivi di cui sopra le attività saranno organizzate nelle seguenti fasi: • fase di programmazione del passaggio di consegne: o predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report, strumenti, …); o riunione/i preparatoria/e con l’Autorità; o pianificazione incontri di passaggio delle consegne; • fase di affiancamento: o consegna della documentazione per il passaggio di consegne; o effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne; o training on the job (affiancamento) del personale subentrante per consentire la prosecuzione dei servizi senza significativi deca...
Trasferimento di know how. Il Fornitore si impegna, ora per allora, per fine attività, in maggior misura negli ultimi sei mesi di validità del contratto stesso, a trasferire a personale AVEPA e/o a terzi da essa designati, affiancandoli, il know how sulle attività condotte e realizzate. Tale attività dovrà avvenire anche nei casi di recesso e risoluzione previsti dal presente contratto ed in ogni altro caso di interruzione per qualsiasi motivo dell’esecuzione del presente contratto. Tutte le attività di cui al presente articolo sono da considerarsi remunerate nei corrispettivi già concordati per lo svolgimento del servizio e si svolgeranno secondo quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, se avvallata dall’Agenzia, salvo diverso accordo tra le parti.
Trasferimento di know how. Nel corso dell'affidamento potrà essere richiesto all’Appaltatore di provvedere al trasferimento del know-how acquisito sulle attività condotte verso il personale della Regione Lazio, o a terzi da essa designati, per facilitare l’eventuale prosecuzione delle attività. Tale affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, ecc. In ogni caso al termine delle attività contrattuali, l’Appaltatore dovrà effettuare la consegna finale di tutta la documentazione prodotta nel corso dell'affidamento.
Trasferimento di know how. Se il contratto di vendita include il trasferimento di know-how sotto forma di processi di rivestimento/coating (di seguito "Processo"), questi Processi devono essere espressamente indicati in forma scritta. 6.1 Salvo diverso accordo, questi Processi possono solo essere utilizzati e applicati sulle macchine Satisloh citate nel relativo contratto di vendita. Per tale uso e finché il Cliente non viola questo obbligo nessun compenso (diritti di licenza) per i diritti d'uso verrà richiesto al Cliente. 6.2 Salvo diverso accordo scritto, eventuali modifiche e miglioramenti dei Processi non sono coperti da e soggetti ai termini del rispettivo contratto. 6.3 Il Cliente riconosce che la proprietà dei Processi e i diritti di proprietà su di essi rimarranno a disposizione di Satisloh. Il Cliente è tenuto a mantenere le informazioni ricevute da Satisloh per quanto riguarda i Processi strettamente confidenziali e di divulgare tali informazioni riservate esclusivamente al proprio personale solo nella misura di "necessità di conoscere" richiesta dallo scopo del rispettivo contratto e di assicurarsi che non possano essere rese disponibili a terzi.
Trasferimento di know how. Nel corso dell’affidamento il Fornitore dovrm assicurare il continuo trasferimento di know-how acquisito sulle attivitm condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attivitm più efficace possibile. Il trasferimento di know-how sarm organizzato secondo modalitm da concordare e potrm prevedere sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, ecc.
Trasferimento di know how. Nel corso dell’espletamento dei servizi l’Appaltatore dovrà assicurare il continuo trasferimento di know-how acquisito sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività più efficace possibile.
Trasferimento di know how. Nel corso della durata del Contratto potrà essere richiesto al Broker di assicurare al personale di AdER, o a terzi da essa designati, il trasferimento del know-how sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, etc. Si precisa che non è prevista una specifica remunerazione di tale attività che è da ritenersi compresa nei compensi che saranno riconosciuti al Broker per le attività descritte nel presente Capitolato tecnico.