Common use of Mansioni e variazioni temporanee delle stesse Clause in Contracts

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Alla lavoratrice o al lavoratore devono essere assegnate le mansioni inerenti alla categoria e qualifica di assunzione oppure le mansioni equivalenti, nel rispetto dell'art. 13 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Alla lavoratrice o al lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni della responsabile o del responsabile del servizio, possono essere temporaneamente assegnate mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del dipendente. La lavoratrice o il lavoratore è tenuto a svolgere, nell’ambito della propria qualifica, quei compiti avente natura semplice (ad es.: utilizzo di computer, sistemi di videoscrittura, fotocopiatrice, telefax, disbrigo di commissioni presso altri uffici, etc.) che risultino marginali ma strettamente necessari in rapporto alle effettive condizioni organizzative. Alla lavoratrice o al lavoratore cui sono assegnate mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, sempre che tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni lavorativi continuativi. L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi superiori a 30 giorni, deve risultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale. I periodi relativi non sono cumulabili. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori compatibili con il titolo professionale posseduto sempre risultante da atto scritto, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative a.n.f.f.a.s. Onlus, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative Anffas Onlus

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Alla lavoratrice o al lavoratore devono essere assegnate le mansioni inerenti alla categoria e qualifica di assunzione oppure le mansioni equivalenti, nel rispetto dell'art. 13 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Alla lavoratrice o al lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni della responsabile o del responsabile del servizio, possono essere temporaneamente assegnate mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del dipendente. La lavoratrice o il lavoratore è tenuto a svolgere, nell’ambito della propria qualifica, quei compiti avente natura semplice (ad es.: utilizzo di computer, sistemi di videoscrittura, fotocopiatrice, telefax, disbrigo di commissioni presso altri uffici, etc.) che risultino marginali ma strettamente necessari in rapporto alle effettive condizioni organizzative. Alla lavoratrice o al lavoratore cui sono assegnate mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, sempre che tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni lavorativi continuativi. L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi superiori a 30 giorni, deve risultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale. I periodi relativi non sono cumulabili. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori compatibili con il titolo professionale posseduto sempre risultante da atto scritto, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Definitivo

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Alla lavoratrice o al lavoratore devono essere assegnate le mansioni inerenti alla categoria e qualifica di assunzione oppure le mansioni equivalenti, nel rispetto equivalenti a norma dell'art. 13 della legge n. 300 del Legge 20 maggio 19701970 n. 300. Alla lavoratrice o al lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni della responsabile o del responsabile del servizio, possono essere temporaneamente assegnate mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente lavoratrice o del dipendente. La lavoratrice o il lavoratore è tenuto a svolgere, nell’ambito della propria qualifica, quei compiti avente natura semplice (ad es.: utilizzo di computer, sistemi di videoscrittura, fotocopiatrice, telefax, disbrigo di commissioni presso altri uffici, etc.) che risultino marginali ma strettamente necessari in rapporto alle effettive condizioni organizzativelavoratore. Alla lavoratrice o al lavoratore cui sono assegnate mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica retributiva tra le posizioni economiche iniziali della Categoria superiore medesima e quella di inquadramento, sempre che tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni lavorativi continuativi. L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi superiori a 30 giorni, giorni deve risultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale. I periodi relativi non sono cumulabili. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori compatibili con il titolo professionale posseduto sempre risultante superiori, che devono risultare da atto scritto, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, e sempre secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge di cui al primo comma, ove applicabile.

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Samples: fp.cisl.it

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Alla La lavoratrice ed il lavoratore deve essere adibita/o al lavoratore devono essere assegnate le alle mansioni inerenti alla categoria e qualifica di assunzione oppure le a mansioni equivalenti, nel rispetto equivalenti a norma dell'art. 13 della legge n. 300 Legge del 20 maggio 19701970 n. 300. Alla La lavoratrice o al ed il lavoratore, purché purchè in possesso di dei necessari titoli professionali previsti dalla leggeLegge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni della responsabile o del personale responsabile del servizio, possono può essere temporaneamente assegnate assegnata/o a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del dipendente. La lavoratrice o il lavoratore è tenuto a svolgere, nell’ambito della propria qualifica, quei compiti avente natura semplice (ad es.: utilizzo di computer, sistemi di videoscrittura, fotocopiatrice, telefax, disbrigo di commissioni presso altri uffici, etc.) che risultino marginali ma strettamente necessari in rapporto alle effettive condizioni organizzativedipendente medesimo. Alla lavoratrice o ed al lavoratore cui sono assegnate chiamate/i a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla suasuperiore, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, sempre che semprechè tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni lavorativi continuativi. L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi superiori inferiori a 30 giorni, giorni deve risultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale. personale dell'interessata/o. I periodi relativi non sono cumulabili. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori compatibili con il titolo professionale posseduto sempre risultante superiori, che devono risultare da atto scritto, la lavoratrice o ed il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, e sempre secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge di cui al primo comma, ove applicabile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Avis

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Alla lavoratrice o al lavoratore devono essere assegnate le mansioni inerenti alla categoria e qualifica di assunzione oppure le mansioni equivalenti, nel rispetto equivalenti a norma dell'art. 13 della legge Legge n. 300 del 20 maggio 197020.5.70. Alla lavoratrice o al lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni della responsabile o del responsabile del servizio, possono essere temporaneamente assegnate mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del dipendente. La lavoratrice o il lavoratore è tenuto a svolgere, nell’ambito della propria qualifica, quei compiti avente natura semplice (ad es.: utilizzo di computer, sistemi di videoscrittura, fotocopiatrice, telefax, disbrigo di commissioni presso altri uffici, etc.) che risultino marginali ma strettamente necessari in rapporto alle effettive condizioni organizzative. Alla lavoratrice o al lavoratore cui sono assegnate mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, sempre che semprechè tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni lavorativi continuativi. L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi superiori a 30 giorni, giorni deve risultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale. I periodi relativi non sono cumulabili. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori compatibili con il titolo professionale posseduto sempre risultante superiori, che devono risultare da atto scritto, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, e sempre secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge di cui al primo comma, ove applicabile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dall’anffas

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Alla lavoratrice o al Il lavoratore devono ha diritto ad essere assegnate le adibito alle mansioni inerenti alla proprie della categoria e qualifica di assunzione oppure le appartenenza o a mansioni equivalentiriconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, nel rispetto dell'artsenza diminuzione della retribuzione. 13 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Alla lavoratrice o al Il lavoratore, purché in possesso di dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle per esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni della responsabile carattere azien- dale o per sostituzione di altro lavoratore per il quale sussista il diritto alla conservazione del responsabile del servizioposto, possono a norma di legge o di contratto, può essere assegnato temporaneamente assegnate a svolgere mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualificaappartenenti al livello di inquadramento infe- riore purché rientranti nella medesima categoria, sempre che purché ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del dipendentelivello di inquadramento del lavoratore medesimo. La lavoratrice o il lavoratore è tenuto a svolgere, nell’ambito della propria qualifica, quei compiti avente natura semplice (ad es.: utilizzo Il temporaneo mutamento di computer, sistemi di videoscrittura, fotocopiatrice, telefax, disbrigo di commissioni presso altri uffici, etc.) che risultino marginali ma strettamente necessari in rapporto alle effettive condizioni organizzative. Alla lavoratrice o mansioni dovrà essere comunicato al lavoratore cui sono assegnate per iscritto da parte del datore di lavoro il quale, altresì, assolverà l’obbligo formativo ove ne- cessario. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, alle sue deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazionesua applicazione, una retribuzione in aggiunta alla sua normale retribuzione, un’indennità temporanea non inferiore alla differenza tra i minimi contrattuali dei due livelli di inquadramento. Nel caso in cui l’affidamento a quella percepitamansioni superiori sia previsto per un periodo eccedente il mese, maggiorata verrà data comuni- cazione scritta al lavoratore della differenza data di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e inizio della temporanea variazione di mansioni e, successivamente, di quella di inquadramento, sempre che tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni lavorativi continuativi. L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi superiori a 30 giorni, deve risultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale. I periodi relativi non sono cumulabilicessazione della variazione stessa. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori compatibili con il titolo professionale posseduto sempre risultante da atto scrittosuperiori, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavorato- re, dopo un periodo di sei mesi continuativi, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutiviin servizio.

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Samples: www.frgeditore.it

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Alla lavoratrice o al Il lavoratore devono essere assegnate le ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti alla proprie della categoria e qualifica di assunzione oppure le appartenenza o a mansioni equivalenti, nel rispetto equivalenti a norma dell'art. 13 della legge Legge n. 300 del 20 maggio 1970. Alla lavoratrice o al Il lavoratore, purché in possesso di dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni della responsabile o del responsabile del servizioResponsabile sanitario, possono può essere assegnato temporaneamente assegnate a mansioni diverse da diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria o e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della del dipendente o del dipendentemedesimo. La lavoratrice o il Al lavoratore è tenuto chiamato a svolgere, nell’ambito della propria qualifica, quei compiti avente natura semplice (ad es.: utilizzo di computer, sistemi di videoscrittura, fotocopiatrice, telefax, disbrigo di commissioni presso altri uffici, etc.) che risultino marginali ma strettamente necessari in rapporto alle effettive condizioni organizzative. Alla lavoratrice o al lavoratore cui sono assegnate svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, propria deve essere corrisposto corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazionesua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, sempre che tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni lavorativi continuativi. L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi superiori a 30 giorni, deve risultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale. I periodi relativi non sono cumulabilinonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori compatibili con il titolo professionale posseduto sempre risultante da atto scrittosuperiori, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L'assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto solo se viene superato il periodo di sette giorni consecutivi. Ai lavoratori che sono assegnati all'esplicazione di più mansioni di diversa categoria e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo. In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il trattamento economico goduto e quello relativo alla mansione superiore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro