Sfera di applicazione del contratto. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Case di cura, IRCCS, Presidi, Ospedali Classificati, Centri di riabilitazione e R.S.A. a carattere prevalentemente sanitario, associati all'AIOP, o all’ARIS o alla FDG, con esclusione del personale medico. Per il personale degli Ospedali Classificati, degli IRCCS e dei Presidi prevalgono sulle clausole del presente contratto le norme regolamentari, ove esistenti, dichiarate equipollenti ai fini dell'equiparazione dei titoli e dei servizi del personale dipendente, ai sensi della normativa vigente.
Sfera di applicazione del contratto. Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica monta- na), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramen- to fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comun- que denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclu- sivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi. Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del pre- sente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 46 e 47, ai dipendenti dai Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima. Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni. Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta. Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico. Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati. Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell’esiguo numero di ditte consor- ziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso da...
Sfera di applicazione del contratto. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, anche ai sensi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248/2007 convertito in legge n. 31/2008, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile, salvo quanto ivi espressamente previsto, per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali. In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 54 e 66 e 69 ("Previdenza complementare" e "Organismo paritetico nazionale - O.N.B.S.I." e Assistenza sanitaria integrativa) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente c.c.n.l. ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro. Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Restano salve le condizioni di miglior favore. Premesso che il mercato dei servizi di pulizia e dei servizi integrati in ambito pubblico e privato si va evolvendo nella prospettiva di attività caratterizzate dalla co-presenza di professionalità eterogenee e diversificate rispetto all'ambito di applicazione del c.c.n.l. 24 ottobre 1997, del c.c.n.l. 25 maggio 2001, del Protocollo d'intesa del 3 dicembre 2003, ed i contenuti del Protocollo 7 ottobre 2003 che per altro mantiene una sua specificità, le parti concordano di ulteriormente definire la sfera di applicazione nei termini previsti dal presente articolo, nonché di sviluppare l'ambito di applicazione della precedente normativa ne...
Sfera di applicazione del contratto. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro contempla, disciplina e tutela in maniera unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educative, formative o scolastiche di Enti o privati che svolgono attività in Italia e all’estero qui di seguito specificate, ed il relativo personale dipendente: - asili nido, micro-nidi e ludoteche - scuole materne, - scuole elementari, - scuole secondarie di 1° e 2° grado, legalmente riconosciute e paritarie, - conservatori musicali, - accademie di belle arti, - corsi di preparazione agli esami, - scuole e corsi di istruzione professionale, - scuole e corsi di formazione professionale non convenzionate, - scuole e corsi di lingue, - corsi di cultura varia, - scuole di danza, - scuole e corsi di libera arte, - scuole e corsi di attività integrative scolastiche, - corsi di doposcuola, - scuole speciali per minori, - scuole per corrispondenza, - scuole e corsi a distanza, - scuole interpreti e traduttori, - scuole e corsi post-secondari, - scuole e corsi parauniversitari e accademie. Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti, studentati e colonie è compresa nello stesso titolo. La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va esteso, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Sfera di applicazione del contratto. Art. 2 – Disposizioni generali
Sfera di applicazione del contratto. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Agenzie di Sommi- nistrazione (di seguito anche denominate ApL o Agenzie) e i lavoratori in somministra- zione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Sfera di applicazione del contratto. Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici. Il presente contratto si applica, altresì, a dipendenti di Consorzi, Società e/o aziende singole ed associate promosse e/o create dalle orga- nizzazioni di cui al primo comma del presente articolo, fatto salvo quan- to previsto al successivo impegno a verbale. IMPEGNO A VERBALE In riferimento ai soggetti di cui al secondo comma del presente arti- colo, che, alla data di stipula del presente CCNL, applicano CCNL diver- si dal presente, le Parti promuoveranno l’applicazione del presente CCNL, individuando con successivo accordo i tempi, le modalità ed i cri- xxxx, fermo restando per i lavoratori dipendenti trattamenti complessivi non inferiori a quelli corrisposti in base ai contratti precedentemente applicati.
Sfera di applicazione del contratto. Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le Case di cura private, i Centri di riabilitazione, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), le strutture riconosciute Presidio (queste ai sensi del 2° comma dell'art.43 della Legge 23 dicembre 1978, n.833) as- sociate all'AIOP, all’ARIS, e alla FDG, e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.
Sfera di applicazione del contratto. 1. Il personale contemplato e tutelato dal presente Contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall'autorità ecclesiastica, o comunque aderenti all'AGIDAE, in Italia e all’Estero. Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono: • Asili nido • Micronido • Scuola dell’infanzia • Scuola primaria • Scuola secondaria di ogni ordine e grado • Accademie • Conservatori musicali • Istituzioni scolastiche post-secondarie • Scuole interpreti e traduttori • Scuole speciali per minori • Corsi di doposcuola • Centri sportivi, ludici e culturali giovanili collegati ad Istituti scolastici.
2. Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali Convitti e Studentati, è compresa nello stesso titolo.
3. Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
4. La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rap-porto di lavoro a tempo determinato.
Sfera di applicazione del contratto. Il presente Contratto si applica al personale dei servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da enti morali e non profit, enti religiosi, associazioni, persone giuridiche private, coo- perative, le IPAB e le ex IPAB, di seguito definiti anche “enti”, “gestori”, “istituti”, “scuole” aderenti o rappresentati dalla FISM. Il CCNL si applica anche al personale dipendente occupato in altri ser- vizi a valenza socio-educativa quali: centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, “sezioni primavera”, ecc. Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne salvo che non sia già in atto l’appli- cazione di altro Contratto Nazionale di Lavoro più favorevole ai lavoratori. Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni socio-educative qualora l’Ente Gestore dichiari di accettarne integral- mente la disciplina prevedendo ciò nel contratto individuale di lavoro. La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.