Marcatura ed etichettatura. 1. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura obbligatoria dei prodotti: a) la marcatura o l'etichettatura permanente è prescritta solo quando si tratta di informazioni utili per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure per indicare la conformità del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori; b) possono essere richieste informazioni supplementari sulla confezione o sull'imballaggio del prodotto mediante etichette non permanenti qualora sia necessario per garantire la vigilanza del mercato da parte delle autorità competenti; c) in relazione alle informazioni di cui alla lettera b), all'atto di rivedere le norme applicabili, tale parte esamina la possibilità di prescrivere che le informazioni siano fornite con altri mezzi; d) tranne qualora sia necessario tenuto conto del rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale, tale parte non prescrive l'autorizzazione, la registrazione o la certificazione delle etichette o marcature come condizione essenziale per la vendita sui rispettivi mercati. La presente lettera lascia impregiudicate le misure adottate da una parte in base alla normativa interna per verificare la conformità dell'etichettatura ai requisiti obbligatori e le misure prese per contrastare le pratiche ingannevoli verso i consumatori; e) se una parte impone l'uso di un numero d'identificazione da parte dell'operatore economico, tale numero viene rilasciato senza indugio; f) purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o non provochi disorientamento rispetto alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle merci, tale parte ammette: i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle merci; ii) nomenclature internazionali, pittogrammi, simboli o elementi grafici; e iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel paese di destinazione delle merci; g) qualora questo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi legittimi di cui all'accordo TBT, tale parte si adopera per accettare le etichette non permanenti o staccabili o che le informazioni siano fornite tramite il manuale, la confezione o l'imballaggio del prodotto invece di essere stampate o fisicamente apposte su di esso. 2. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura dei prodotti tessili, di abbigliamento o delle calzature, tale parte: a) può prescrivere la marcatura o l'etichettatura permanente solo per le seguenti informazioni: i) per i prodotti tessili e di abbigliamento: il contenuto di fibre, il paese di origine, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e le istruzioni per la manutenzione; e ii) per le calzature: i materiali principali delle parti più importanti, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e il paese di origine; b) non stabilisce: i) prescrizioni circa le caratteristiche fisiche o la concezione delle etichette fatte salve le misure adottate da tale parte per proteggere i consumatori dalla pubblicità ingannevole; ii) l'obbligo di un'etichettatura permanente degli indumenti quando, vista la loro taglia, questo risulti difficile o ne comprometta il valore; e iii) per le merci commercializzate in paia, l'obbligo di etichettare entrambi i pezzi quando questi siano dello stesso materiale e modello. 3. Le parti applicano il presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
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Samples: Commercial Agreement
Marcatura ed etichettatura. 1. Quando Le parti convengono che una regolamentazione tecnica può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura. In tali casi le parti applicano i principi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.
2. Se una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura obbligatoria dei prodotti, essa:
a) la marcatura o l'etichettatura permanente è prescritta richiede solo quando si tratta di le informazioni utili che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure per indicare o che indicano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori;
b) possono essere richieste informazioni supplementari sulla confezione non prescrive l'approvazione preventiva, la registrazione o sull'imballaggio del prodotto mediante la certificazione delle etichette non permanenti o delle marcature dei prodotti, né il pagamento di tariffe, come condizione preliminare per l'immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai requisiti stabiliti, salvo qualora ciò sia necessario per garantire la vigilanza del mercato da parte delle autorità competenti;
c) in relazione alle informazioni di cui alla lettera b), all'atto di rivedere le norme applicabili, tale parte esamina la possibilità di prescrivere che le informazioni siano fornite con altri mezzi;
d) tranne qualora sia necessario tenuto conto considerazione del rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale, tale parte non prescrive l'autorizzazione, la registrazione o la certificazione delle etichette o marcature come condizione essenziale per la vendita sui rispettivi mercati. La presente lettera lascia impregiudicate le misure adottate da una parte in base alla normativa interna per verificare la conformità dell'etichettatura ai requisiti obbligatori e le misure prese per contrastare le pratiche ingannevoli verso i consumatori;
ec) se una parte impone l'uso qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero d'identificazione da parte dell'operatore economicodi identificazione unico, comunica tale numero viene rilasciato agli operatori economici dell'altra parte, senza indugioindebito ritardo e senza discriminazioni;
fd) purché ciò gli elementi elencati di seguito non sia fuorviantesiano fuorvianti, contraddittorio contraddittori o non provochi disorientamento rispetto tali da generare confusione in relazione alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle richieste dalla parte che importa le merci, tale parte ammette:
i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle nella parte che importa le merci;
ii) nomenclature internazionalinomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici; grafici riconosciuti a livello internazionale e
iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte richieste nel territorio della parte che importa le merci;
e) accetta che l'etichettatura, nonché le integrazioni o le correzioni dell'etichettatura, vengano effettuate nei depositi doganali o altre aree designate come alternativa all'etichettatura nel paese di destinazione delle merci;origine e
gf) qualora questo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi legittimi se del caso valuterà la possibilità di cui all'accordo TBT, tale parte si adopera per accettare le etichette xxxxxxxxx non permanenti o staccabili staccabili, o che le informazioni siano fornite tramite il manuale, la confezione o l'imballaggio del prodotto invece di essere stampate o fisicamente apposte su di esso.
2. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura dei prodotti tessili, etichettatura figurante nella documentazione di abbigliamento o delle calzature, tale parte:
a) può prescrivere la marcatura o l'etichettatura permanente solo per le seguenti informazioni:
i) per i prodotti tessili e di abbigliamento: il contenuto di fibre, il paese di origine, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e le istruzioni per la manutenzione; e
ii) per le calzature: i materiali principali delle parti più importanti, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e il paese di origine;
b) non stabilisce:
i) prescrizioni circa le caratteristiche fisiche o la concezione delle etichette fatte salve le misure adottate da tale parte per proteggere i consumatori dalla pubblicità ingannevole;
ii) l'obbligo di un'etichettatura permanente degli indumenti quando, vista la loro taglia, questo risulti difficile o ne comprometta il valore; e
iii) per le merci commercializzate in paia, l'obbligo di etichettare entrambi i pezzi quando questi siano dello stesso materiale e modelloaccompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto.
3. Le parti applicano il presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
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Marcatura ed etichettatura. 1. Quando Le Parti prendono atto della disposizione del paragrafo 1 dell'allegato 1 dell'accordo TBT, secondo cui una parte prescrive la regolamentazione tecnica può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o l'etichettatura obbligatoria all'etichettatura e convengono che, qualora le rispettive regolamentazioni tecniche prevedano obblighi di marcatura od etichettatura, rispetteranno i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT, secondo i quali le regolamentazioni tecniche non devono avere il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale e non devono essere più restrittivi del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo.
2. In particolare, le Parti convengono che, qualora una Parte imponga obblighi di marcatura o etichettatura dei prodotti:
a) la Parte si adopera per ridurre al minimo gli obblighi relativi alla marcatura o l'etichettatura permanente è prescritta solo quando si tratta di informazioni utili all'etichettatura, se queste non hanno rilevanza per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure prodotto. Qualora sia imposto un obbligo di etichettatura per indicare la conformità altri scopi, ad esempio per scopi fiscali, tale obbligo è formulato in modo da non essere più restrittivo del prodotto ai requisiti tecnici obbligatoricommercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo;
b) possono essere richieste la Parte può specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre al riguardo alcuna autorizzazione, registrazione o certificazione preventiva. Questa disposizione è senza pregiudizio del diritto della Parte di imporre un'autorizzazione preventiva delle informazioni supplementari sulla confezione specifiche da indicare nell'etichettatura o sull'imballaggio del prodotto mediante etichette non permanenti qualora sia necessario per garantire la vigilanza del mercato da parte delle autorità competentinella marcatura in applicazione della regolamentazione interna pertinente;
c) in relazione alle informazioni di cui alla lettera b), all'atto di rivedere le norme applicabili, tale parte esamina la possibilità di prescrivere che le informazioni siano fornite con altri mezzi;
d) tranne qualora sia necessario tenuto conto del rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale, tale parte non prescrive l'autorizzazione, la registrazione o la certificazione delle etichette o marcature come condizione essenziale per la vendita sui rispettivi mercati. La presente lettera lascia impregiudicate le misure adottate da una parte in base alla normativa interna per verificare la conformità dell'etichettatura ai requisiti obbligatori e le misure prese per contrastare le pratiche ingannevoli verso i consumatori;
e) se una parte impone imponga l'uso di un numero d'identificazione esclusivo da parte dell'operatore economicodegli operatori economici, la Parte comunica tale numero viene rilasciato agli operatori economici dell'altra Parte senza indugioindebito ritardo e senza discriminazioni;
fd) purché ciò non la Parte conserva la facoltà di esigere che le informazioni figurino nella marcatura o nell'etichettatura in una lingua determinata. Qualora un sistema internazionale di nomenclatura sia fuorvianteaccettato dalle Parti, contraddittorio o non provochi disorientamento rispetto alle informazioni prescritte nel paese esso può essere utilizzato. L'uso simultaneo di destinazione delle merci, tale parte ammette:
i) informazioni in altre lingue oltre non è vietato, purché le informazioni fornite nelle altre lingue siano identiche a quella prescritta nel paese di destinazione delle merciquelle fornite nella lingua determinata, o le informazioni fornite nella lingua supplementare non costituiscano un'asserzione ingannevole circa il prodotto;
iie) nomenclature internazionalila Parte, pittogrammi, simboli o elementi grafici; e
iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel paese di destinazione delle merci;
g) qualora nei casi in cui ritenga che questo non comprometta compromette il raggiungimento degli di obiettivi legittimi di cui all'accordo in forza dell'accordo TBT, tale parte si adopera per accettare le l'uso di etichette non permanenti o staccabili staccabili, o che le informazioni siano fornite tramite il manuale, la confezione o l'imballaggio del prodotto invece di essere stampate o fisicamente apposte su di esso.
2. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura dei prodotti tessili, etichettatura figurante nella documentazione di abbigliamento o delle calzature, tale parte:
a) può prescrivere la marcatura o l'etichettatura permanente solo per le seguenti informazioni:
i) per i prodotti tessili e di abbigliamento: il contenuto di fibre, il paese di origine, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e le istruzioni per la manutenzione; e
ii) per le calzature: i materiali principali delle parti più importanti, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e il paese di origine;
b) non stabilisce:
i) prescrizioni circa le caratteristiche fisiche o la concezione delle etichette fatte salve le misure adottate da tale parte per proteggere i consumatori dalla pubblicità ingannevole;
ii) l'obbligo di un'etichettatura permanente degli indumenti quando, vista la loro taglia, questo risulti difficile o ne comprometta il valore; e
iii) per le merci commercializzate in paia, l'obbligo di etichettare entrambi i pezzi quando questi siano dello stesso materiale e modelloaccompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto.
3. Le parti applicano il presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio
Marcatura ed etichettatura. 1. Quando Ciascuna parte riafferma che le proprie regolamentazioni tecniche che comprendono o riguardano esclusivamente la marcatura o l'etichettatura rispettano i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT.
2. Se una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura obbligatoria dei prodotti, essa:
a) la marcatura o l'etichettatura permanente è prescritta richiede solo quando si tratta di le informazioni utili che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure per indicare o che indicano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori;
b) possono essere richieste informazioni supplementari sulla confezione o sull'imballaggio del prodotto mediante etichette non permanenti qualora sia necessario per garantire la vigilanza del mercato da parte delle autorità competenti;
c) in relazione alle informazioni di cui alla lettera b), all'atto di rivedere le norme applicabili, tale parte esamina la possibilità di prescrivere che le informazioni siano fornite con altri mezzi;
d) tranne qualora sia necessario tenuto conto del rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale, tale parte non prescrive l'autorizzazionel'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle etichette o delle marcature dei prodotti, né il pagamento di tariffe, come condizione essenziale preliminare per la vendita sui rispettivi mercati. La presente lettera lascia impregiudicate le misure adottate da una parte l'immissione sul proprio mercato di prodotti altrimenti conformi ai propri requisiti tecnici obbligatori, salvo qualora ciò sia necessario in base alla normativa interna per verificare la conformità dell'etichettatura ai requisiti obbligatori e le misure prese per contrastare le pratiche ingannevoli verso i consumatoriconsiderazione degli obiettivi legittimi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT;
ec) se una parte impone l'uso qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero d'identificazione da parte dell'operatore economicodi identificazione unico, comunica tale numero viene rilasciato agli operatori economici dell'altra parte, senza indugioindebito ritardo e senza discriminazioni;
fd) purché ciò gli elementi elencati di seguito non sia fuorviantesiano fuorvianti, contraddittorio contraddittori o non provochi disorientamento rispetto tali da generare confusione in relazione alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle richieste dalla parte che importa le merci, tale parte ammette:
i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle dalla parte che importa le merci;
ii) nomenclature internazionalinomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici; grafici riconosciuti a livello internazionale e
iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte dalla parte che importa le merci;
e) accetta che l'etichettatura supplementare o le correzioni dell'etichettatura vengano effettuate in depositi doganali o in altre aree designate nel paese di destinazione importazione, a meno che tale etichettatura non sia prescritta dalla legislazione delle merci;parti per motivi di salute e sicurezza pubblica, e
gf) qualora questo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi legittimi di cui all'accordo TBT, tale parte si adopera per accettare le etichette non permanenti che possono essere apposte su etichette esistenti o staccabili informazioni sulla marcatura o che le informazioni siano fornite tramite il manuale, la confezione o l'imballaggio del prodotto invece sull'etichettatura contenute nella documentazione di essere stampate o accompagnamento anziché fisicamente apposte su di esso.
2. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura dei prodotti tessili, di abbigliamento o delle calzature, tale parte:
a) può prescrivere la marcatura o l'etichettatura permanente solo per le seguenti informazioni:
i) per i prodotti tessili e di abbigliamento: il contenuto di fibre, il paese di origine, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e le istruzioni per la manutenzione; e
ii) per le calzature: i materiali principali delle parti più importanti, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e il paese di origine;
b) non stabilisce:
i) prescrizioni circa le caratteristiche fisiche o la concezione delle etichette fatte salve le misure adottate da tale parte per proteggere i consumatori dalla pubblicità ingannevole;
ii) l'obbligo di un'etichettatura permanente degli indumenti quando, vista la loro taglia, questo risulti difficile o ne comprometta il valore; e
iii) per le merci commercializzate in paia, l'obbligo di etichettare entrambi i pezzi quando questi siano dello stesso materiale e modellosul prodotto.
3. Le parti applicano il presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordoIl paragrafo 2, lettera e), si applica fino alla data di adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'OMC.
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