ALLEGATO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.6.2022
COM(2022) 276 final ANNEX
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte,
e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra
IT IT
PROGETTO DI
ACCORDO RAFFORZATO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN,
dall'altra,
in appresso denominate congiuntamente "le parti", CONSIDERANDO i forti legami e i valori comuni che le uniscono,
CONSIDERANDO il comune desiderio di rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa instaurata in passato attraverso l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995,
CONSIDERANDO il desiderio di migliorare le loro relazioni per tener conto delle nuove realtà politiche ed economiche e dell'evolversi del loro partenariato,
ESPRIMENDO la volontà comune di consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione a tutti i livelli su questioni bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse,
RIBADENDO il proprio impegno a rafforzare la promozione, la protezione e l'attuazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, nonché lo sviluppo della democrazia parlamentare,
CONFERMANDO l'impegno assunto nei confronti dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata con la risoluzione A/RES/217
(III) A dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dall'Atto finale di Helsinki adottato
il 1º agosto 1975 nel corso della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (l'"Atto finale di Helsinki dell'OSCE"), dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato con la risoluzione 2200A (XXI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato con la risoluzione 2200A (XXI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, nonché nei confronti dei principi e delle norme del diritto internazionale,
RIBADENDO il proprio impegno a promuovere attivamente la pace e la sicurezza internazionali e a prodigarsi per un multilateralismo efficace e per la risoluzione pacifica delle controversie, in particolare cooperando nel quadro delle Nazioni Unite e dell'OSCE,
CONSIDERANDO il proprio desiderio di continuare a sviluppare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di interesse comune,
CONSIDERANDO il proprio impegno ad adempiere gli obblighi internazionali in materia di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori,
CONSIDERANDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, compresa la lotta contro la corruzione,
CONSIDERANDO il proprio impegno a contribuire allo sviluppo politico, socioeconomico e istituzionale della Repubblica del Kirghizistan attraverso una cooperazione a vasto raggio in un'ampia gamma di settori di interesse comune,
CONSIDERANDO la propria volontà di consolidare le relazioni economiche sulla base dei principi dell'economia di mercato e di creare un clima favorevole all'ampliamento delle relazioni bilaterali in materia di scambi e investimenti e della connettività,
CONSIDERANDO il proprio impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'impegno a favore dell'attuazione trasparente e non discriminatoria di tali diritti e obblighi;
CONSIDERANDO il proprio impegno a rispettare il principio dello sviluppo sostenibile e a collaborare per conseguire gli obiettivi del documento conclusivo del vertice dell'ONU per l'adozione dell'agenda per lo sviluppo post 2015 intitolato "Trasformare il nostro mondo:
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottato con la risoluzione A/RES/70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 (l'"Agenda 2030"), tenendo debitamente conto dei rispettivi programmi interni,
CONSIDERANDO il proprio impegno a garantire la sostenibilità e la tutela dell'ambiente e l'attuazione degli accordi multilaterali relativi all'ambiente di cui sono firmatarie, nonché l'impegno a rafforzare la cooperazione in materia di ambiente e di riduzione del rischio di catastrofi e in tutti i settori dell'azione per il clima, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi raggiunto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato il 12 dicembre 2015 (l'"accordo di Parigi sui cambiamenti climatici"),
CONSIDERANDO il proprio impegno a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale,
CONSTATANDO che il presente accordo terrà conto, se del caso, della posizione specifica dell'Irlanda ai sensi del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e della posizione speciale della Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
Obiettivi
1. Il presente accordo istituisce un partenariato e una cooperazione rafforzati tra le parti, basati su valori condivisi, su interessi comuni e sull'ambizione di rinsaldare le relazioni in tutti gli ambiti di applicazione, a vantaggio di entrambe.
2. Tale cooperazione rappresenta un processo mediante il quale le parti contribuiscono allo sviluppo sostenibile, alla pace, alla stabilità e alla sicurezza grazie a una maggiore convergenza in materia di politica estera e di sicurezza, un'efficace cooperazione politica ed economica e il multilateralismo.
ARTICOLO 2
Principi generali
1. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali enunciati in particolare nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nell'Atto finale di Helsinki dell'OSCE e in altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani di cui le parti sono firmatarie, nonché del principio dello Stato di diritto, è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti ribadiscono il rispetto dei principi di buona governance, compresa la lotta contro la corruzione a tutti i livelli.
3. Le parti ribadiscono il proprio impegno a favore dei principi dell'economia di mercato, della promozione dello sviluppo sostenibile e della lotta contro i cambiamenti climatici.
4. Le parti si impegnano a combattere le diverse forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, nonché la proliferazione delle armi di distruzione di massa ("ADM") e dei relativi vettori, e a sostenere un multilateralismo efficace.
5. Le parti attuano il presente accordo sulla base di valori condivisi, dei principi del dialogo, della fiducia e del rispetto reciproci, della cooperazione regionale, di un multilateralismo efficace e del rispetto degli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dalla propria adesione all'ONU e all'OSCE.
TITOLO II
DIALOGO POLITICO E RIFORME;
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA
ARTICOLO 3
Finalità del dialogo politico
Le parti sviluppano un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, comprese la politica estera e di sicurezza e le riforme interne. Il dialogo politico punta a:
a) aumentare l'efficacia della cooperazione politica e la convergenza sulle questioni di politica estera e di sicurezza e promuovere, salvaguardare e consolidare la pace, nonché la stabilità e la sicurezza regionali e internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;
b) rafforzare la democrazia, lo sviluppo politico e lo sviluppo socioeconomico e istituzionale in chiave sostenibile nella Repubblica del Kirghizistan;
c) rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e del principio di non discriminazione e potenziare la cooperazione in questi settori;
d) sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa;
e) promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti e i principi di integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere, sovranità e indipendenza;
f) migliorare le condizioni per la cooperazione regionale.
ARTICOLO 4
Democrazia e Stato di diritto Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione al fine di:
a) garantire l'applicazione dei principi democratici e dello Stato di diritto;
b) sviluppare, consolidare e accrescere la stabilità, l'efficienza e la rendicontabilità delle istituzioni democratiche;
c) portare avanti la riforma giudiziaria e giuridica e puntare all'efficace funzionamento delle istituzioni nei settori dell'attività di contrasto e dell'amministrazione della giustizia, in modo da garantire la parità di accesso alla giustizia e il diritto a un equo processo (compresi i diritti procedurali degli indagati, degli imputati e delle vittime), garantire l'indipendenza, la rendicontabilità, la qualità e l'efficacia della magistratura, dell'azione penale e dell'attività di contrasto;
d) promuovere l'e-governance e proseguire con la riforma della pubblica amministrazione per instaurare una governance responsabile, efficiente e trasparente a livello nazionale, regionale e locale;
e) rafforzare i processi elettorali e le capacità degli organi di gestione delle elezioni;
f) garantire l'efficacia della lotta contro la corruzione a tutti i livelli.
ARTICOLO 5
Diritti umani e libertà fondamentali
Le parti cooperano per promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali e intensificano il dialogo e la cooperazione al fine di:
a) garantire il rispetto dei diritti umani, del principio di non discriminazione e dei diritti delle persone appartenenti a minoranze e gruppi vulnerabili;
b) garantire la protezione delle libertà fondamentali, comprese la libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione, la libertà dei media e la libertà di religione;
c) promuovere i diritti economici, sociali e culturali;
d) promuovere la parità di genere; promuovere, tutelare e far valere i diritti delle ragazze e delle donne, anche garantendone la partecipazione attiva nella sfera pubblica e privata;
e) consolidare le istituzioni nazionali che si occupano di diritti umani, anche attraverso la loro partecipazione ai processi decisionali;
f) rafforzare la cooperazione nell'ambito degli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani e delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani, anche dando un seguito adeguato alle loro raccomandazioni conformemente alla legislazione nazionale delle parti.
ARTICOLO 6
Società civile
Le parti cooperano per rafforzare la società civile e potenziarne il ruolo nello sviluppo economico, sociale e politico di una società democratica aperta, in particolare:
a) potenziando la capacità, l'indipendenza e la trasparenza delle organizzazioni della società civile;
b) promuovendo l'impegno della società civile nei processi legislativi e decisionali mediante l'instaurazione di un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni pubbliche, da un lato, e i rappresentanti della società civile, dall'altro;
c) favorendo l'intensificazione dei contatti e gli scambi di informazioni ed esperienze, ivi compreso attraverso seminari e consultazioni tra tutti i settori della società civile dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan, anche mediante l'attuazione del presente accordo.
ARTICOLO 7
Politica estera e di sicurezza
1. Le parti ribadiscono il proprio impegno nei confronti dei principi e delle norme del diritto internazionale, compresi quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki dell'OSCE, e il proprio impegno a promuovere tali principi e tali norme nelle loro relazioni bilaterali e multilaterali.
2. Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, anche per quanto attiene a vari aspetti della politica di sicurezza e di difesa, e affrontano in particolare le questioni relative alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi, alla riduzione del rischio, alla sicurezza informatica, al funzionamento efficiente del settore della sicurezza, alla stabilità regionale, al disarmo, alla non proliferazione, al controllo degli armamenti e al controllo delle esportazioni di armi.
ARTICOLO 8
Reati gravi che destano preoccupazione nella comunità internazionale
1. Le parti ribadiscono che i reati più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati a livello interno e internazionale.
2. Le parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento della Corte penale internazionale rivestano grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali. Le parti intensificano la cooperazione per promuovere la pace e la giustizia a livello internazionale. Le parti promuovono l'universalità dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e discutono la questione della ratifica e dell'attuazione, tenendo conto dei rispettivi quadri giuridici e costituzionali.
3. Le parti convengono di cooperare a stretto contatto per prevenire il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, avvalendosi di adeguati quadri bilaterali e multilaterali.
ARTICOLO 9
Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi
Le parti cooperano alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi e si adoperano per contrastare i conflitti nella regione al fine di creare un clima di pace e stabilità.
ARTICOLO 10
Cooperazione regionale e risoluzione pacifica delle controversie
1. Le parti intensificano gli sforzi comuni al fine di migliorare le condizioni necessarie per proseguire la cooperazione regionale in settori fondamentali quali l'acqua, l'energia, l'ambiente e i cambiamenti climatici, la gestione integrata delle risorse idriche e idroelettriche, una gestione delle frontiere che agevoli il flusso transfrontaliero di persone e merci e lo sviluppo democratico e sostenibile, contribuendo in tal modo alle relazioni di buon vicinato, alla stabilità e alla sicurezza in Asia centrale. Le parti si adoperano per la risoluzione pacifica delle controversie.
2. Gli sforzi di cui al paragrafo 1 perseguono l'obiettivo di mantenere la pace e la sicurezza internazionali sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki dell'OSCE e da altri strumenti multilaterali pertinenti cui le parti aderiscono.
ARTICOLO 11
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri obblighi internazionali pertinenti che incombono loro. Le parti convengono che la presente disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.
2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione;
b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, che verifichi altresì l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
3. Le parti convengono di instaurare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi i suddetti elementi.
ARTICOLO 12
Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali
1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro ("SALW") e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, la loro gestione inadeguata, misure insufficienti di sicurezza dei depositi e la loro diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono di osservare e assolvere appieno i rispettivi obblighi in materia di lotta al commercio illegale di SALW e relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e di rispettare gli impegni assunti in forza di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato il 20 luglio 2001.
3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la destinazione delle armi convenzionali a scopi diversi.
4. Le parti si impegnano pertanto a cooperare e ad assicurare coordinamento, complementarità e sinergia nelle iniziative tese a regolamentare il commercio internazionale di armi convenzionali o a migliorarne la regolamentazione, nonché a prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi. Esse convengono di avviare un dialogo politico regolare che consenta di sostenere e consolidare il presente impegno.
TITOLO III
GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
ARTICOLO 13
Protezione dei dati personali
1. Le parti riconoscono l'importanza di promuovere e garantire i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, quale fattore essenziale della fiducia dei cittadini nell'economia digitale ed elemento chiave per sviluppare ulteriormente gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di attività di contrasto.
2. Le parti cooperano per garantire la tutela e l'applicazione effettive di tali diritti, anche nell'ambito della prevenzione del terrorismo e di altri reati transnazionali e della lotta contro tali fenomeni. La cooperazione può comprendere, tra l'altro, lo sviluppo di capacità, l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni e competenze.
3. Le parti cooperano al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali mediante lo scambio delle migliori pratiche ed esperienze, tenendo conto delle norme e degli strumenti giuridici europei e internazionali. Al fine di agevolare la cooperazione, la Repubblica del Kirghizistan si adopererà per aderire alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata il 28 gennaio 1981, e al relativo protocollo addizionale concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri, firmato l'8 novembre 2001, e per darvi attuazione.
ARTICOLO 14
Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere
1. Le parti ribadiscono l'importanza di instaurare un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, comprese la migrazione legale, se del caso, la protezione internazionale e la lotta contro la migrazione illegale, il traffico e la tratta di esseri umani.
2. La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata di concerto tra le parti, e sarà attuata conformemente alla loro vigente legislazione in materia. La cooperazione verterà in particolare sui seguenti aspetti:
a) le cause di fondo della migrazione;
b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e prassi nazionali in materia di protezione internazionale allo scopo di conformarsi alle disposizioni della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, adottata il 28 luglio 1951, e del Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967;
c) il richiamo alla dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti adottata con la risoluzione A/RES/71/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 settembre 2016;
d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, l'integrazione degli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;
e) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure volte a contrastare le reti di trafficanti di esseri umani e a proteggere le vittime di tali traffici nel quadro di strumenti internazionali pertinenti;
f) aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori pratiche e altre misure operative in materia di gestione della migrazione, in particolare la migrazione illegale, la sicurezza dei documenti, la politica dei visti, la gestione delle frontiere e i sistemi di informazione sulla migrazione.
ARTICOLO 15
Riammissione e lotta contro la migrazione illegale
1. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale, le parti convengono quanto segue:
a) la Repubblica del Kirghizistan riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o cessano di soddisfare le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità;
b) ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o cessano di soddisfare le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della Repubblica del Kirghizistan, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità.
c) gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan forniscono ai propri cittadini i documenti di viaggio a tal fine necessari o accettano l'uso del documento di viaggio europeo istituito a norma del regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio1 a fini di rimpatrio. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove della sua cittadinanza, su richiesta della Repubblica del Kirghizistan o dello Stato membro interessato, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Repubblica del Kirghizistan offrono piena collaborazione al fine di accertarne la cittadinanza.
2. Le parti convengono di concludere, su richiesta, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan in materia di riammissione. Tale accordo comprende disposizioni dettagliate riguardo alla riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi. Le parti possono altresì valutare, se le condizioni lo consentono, la possibilità di negoziare un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan sulla facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan.
1 Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13).
ARTICOLO 16
Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
1. Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere efficacemente l'utilizzo dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie per riciclare i proventi di attività criminali e il finanziamento del terrorismo.
2. A tal fine, esse si scambiano informazioni nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e collaborano per garantire l'effettiva e piena attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e di altre norme adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in questo settore. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, l'identificazione, il tracciamento, il sequestro, la confisca e il recupero di beni o fondi provento di reato.
ARTICOLO 17
Droghe illecite
1. Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato, basato su elementi concreti e integrato, in materia di droghe illecite e di nuove sostanze psicoattive.
2. Le politiche e le azioni nel settore della droga intendono rafforzare le strutture incaricate di prevenire e contrastare le droghe illecite, ridurne l'offerta, il traffico e la domanda e far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali del loro uso allo scopo di ridurne i danni. Le parti collaborano al fine di prevenire l'uso dei precursori chimici per scopi quali la produzione illecita di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di nuove sostanze psicoattive.
3. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si basano sui principi concordati stabiliti nelle convenzioni pertinenti delle Nazioni Unite in materia di droga e sulle raccomandazioni contenute nel documento finale intitolato "Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem" (Il nostro impegno comune per affrontare e combattere efficacemente il problema mondiale della droga), adottato con la risoluzione A/RES/S-30/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 aprile 2016 quale consenso internazionale più recente sulla politica internazionale in materia di droga, al fine di fare il punto sull'attuazione degli impegni assunti per affrontare e contrastare congiuntamente il problema mondiale della droga.
ARTICOLO 18
Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione
1. Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere le attività criminali e illegali, comprese le attività transazionali, organizzate o di altro tipo, quali:
a) il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;
b) il contrabbando e il traffico illecito di armi da fuoco, comprese le armi leggere e di piccolo calibro;
c) il contrabbando e il traffico di droghe illecite;
d) il contrabbando e il traffico di merci;
e) attività economiche e finanziarie illegali quali la contraffazione, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici;
f) l'appropriazione indebita nell'ambito di progetti finanziati da donatori internazionali;
g) la corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato che in quello pubblico;
h) la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni;
i) la criminalità informatica.
2. Le parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organi di contrasto, anche nel campo della formazione e della condivisione di esperienze. Le parti procedono all'effettiva attuazione delle norme internazionali pertinenti, in particolare quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata con la risoluzione A/RES/55/25 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 gennaio 2001, e dai relativi protocolli.
3. Le parti collaborano per prevenire e combattere la corruzione conformemente alle norme internazionali pertinenti, in particolare quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata con la risoluzione A/RES/58/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003, e in linea con le raccomandazioni scaturite dalle valutazioni effettuate in relazione a tale convenzione.
ARTICOLO 19
Antiterrorismo
1. Le parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta contro il terrorismo e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.
2. Le parti convengono che è indispensabile che la lotta contro il terrorismo sia condotta nel pieno rispetto dello Stato di diritto e in piena conformità al diritto internazionale, compresi il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale umanitario e dei rifugiati, i principi della Carta delle Nazioni Unite e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta contro il terrorismo.
3. Le parti sottolineano l'importanza della ratifica e dell'attuazione universali di tutte le convenzioni e di tutti i protocolli dell'ONU in materia di lotta contro il terrorismo. Le parti convengono di promuovere il dialogo sul progetto di convenzione generale sul terrorismo internazionale e di cooperare per l'attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo adottata con la risoluzione A/RES/60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2006, nonché di tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
4. Le parti ribadiscono l'importanza di una strategia di lotta contro il terrorismo basata sull'azione giudiziaria e sull'attività di contrasto e convengono di cooperare per prevenire e reprimere il terrorismo, in particolare:
a) scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui impegnati in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale, in particolare in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata;
b) scambiando esperienze in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, di mezzi e metodi e relativi aspetti tecnici, anche relativamente alla formazione, conformemente al diritto applicabile;
c) scambiando opinioni sulla radicalizzazione e sul reclutamento, come pure sulle modalità atte a contrastare la radicalizzazione e promuovere la deradicalizzazione e la riabilitazione;
d) scambiando opinioni ed esperienze in materia di movimenti e viaggi transfrontalieri di sospetti terroristi, nonché di minacce terroristiche;
e) condividendo le migliori pratiche in materia di protezione dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo, in particolare in relazione ai procedimenti penali;
f) rendendo penalmente perseguibili i reati di terrorismo e adottando misure per contrastare il finanziamento del terrorismo;
g) adottando misure atte a contrastare le minacce di terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare e prendendo i provvedimenti necessari per prevenire l'acquisizione, il trasferimento e l'uso a fini terroristici di materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché per prevenire gli atti illeciti nei confronti di impianti chimici, biologici, radiologici e nucleari ad alto rischio.
5. La cooperazione si basa sulle valutazioni disponibili pertinenti ed è realizzata in consultazione reciproca tra le parti.
ARTICOLO 20
Cooperazione giudiziaria e giuridica
1. Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti. Le parti rafforzano i meccanismi esistenti e, se del caso, valutano la possibilità di sviluppare nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale nel settore. Una siffatta cooperazione comprende, se del caso, l'adesione agli strumenti internazionali pertinenti e la loro attuazione, nonché una più stretta cooperazione con Eurojust.
2. Le parti sviluppano la cooperazione giudiziaria e giuridica in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
ARTICOLO 21
Tutela consolare
Le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea rappresentato offrono protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che non disponga, nella Repubblica del Kirghizistan, di una rappresentanza permanente in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.
Al fine di istituire una procedura coordinata che consenta ai cittadini della Repubblica del Kirghizistan di godere della tutela consolare negli Stati membri dell'Unione europea in cui la Repubblica del Kirghizistan non dispone di una rappresentanza permanente in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, si deroga all'obbligo di notifica imposto alle rappresentanze consolari della Repubblica del Kirghizistan stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 7 della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, adottata il 24 aprile 1963.
TITOLO IV
SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI
CAPO 1 DISPOSIZIONI ORIZZONTALI
ARTICOLO 22
Obiettivi
Gli obiettivi del presente titolo sono:
a) l'espansione, la diversificazione e l'agevolazione degli scambi tra le parti, in particolare attraverso disposizioni in materia di dogane, agevolazione degli scambi, ostacoli tecnici agli scambi e misure sanitarie e fitosanitarie, salvaguardando nel contempo il diritto di ciascuna parte di legiferare per conseguire obiettivi di politica pubblica;
b) l'agevolazione degli scambi di servizi e degli investimenti tra le parti, anche attraverso il libero trasferimento dei pagamenti correnti e i movimenti di capitali;
c) l'apertura effettiva e reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;
d) la promozione dell'innovazione e della creatività, garantendo una protezione adeguata ed efficace di tutti i diritti di proprietà intellettuale;
e) la promozione di condizioni che favoriscano una concorrenza non falsata nelle attività economiche delle parti, in particolare per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti tra di esse;
f) lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;
g) l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, equo e prevedibile per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente titolo.
ARTICOLO 23
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
a) "accordo sull'agricoltura": l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
b) "accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione": l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
c) "accordo antidumping": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
d) "giorni": giorni di calendario, compresi i fine-settimana e i giorni festivi;
e) "trattato sulla Carta dell'energia": il trattato sulla Carta dell'energia firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994;
f) "esistente": applicabile alla data di entrata in vigore del presente accordo;
g) "GATT 1994": l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
h) "GATS": l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;
i) "misura": qualsiasi provvedimento adottato dalle parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma1;
1 Si precisa che il termine "misura" comprende i mancati adempimenti.
j) "misura di una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da1:
i) amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali e
ii) organi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
k) "persona": una persona fisica o una persona giuridica;
l) "convenzione riveduta di Kyoto": la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, firmata a Kyoto il 18 maggio 1973, quale modificata;
m) "accordo sulle misure di salvaguardia": l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
n) "accordo SCM": l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
o) "accordo SPS": l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
p) "accordo TBT": l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
1 Si precisa che sono "misure di una parte" le misure che i soggetti elencati alla lettera j), punti i) e ii), adottano o mantengono in vigore impartendo istruzioni o dirigendo o controllando, direttamente o indirettamente, il comportamento di altri soggetti al riguardo.
q) "paese terzo": un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione geografico del presente accordo;
r) "accordo sull'agevolazione degli scambi": l'accordo sull'agevolazione degli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
s) "accordo TRIPS": l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC;
t) "convenzione di Vienna sul diritto dei trattati": la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati conclusa a Vienna il 23 maggio 1969;
u) "dichiarazione di Arusha dell'Organizzazione mondiale delle dogane": la dichiarazione del Consiglio di cooperazione doganale sull'integrità delle dogane firmata ad Arusha, Tanzania, il 7 luglio 1993;
v) "OMC": l'Organizzazione mondiale del commercio;
w) "accordo OMC": l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
ARTICOLO 24
Rapporto con altri accordi internazionali
1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi di cui sono entrambe firmatarie.
2. Nessuna disposizione nel presente accordo può intendersi come un obbligo in capo a una o all'altra parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi che le incombono in virtù dell'accordo OMC.
ARTICOLO 25
Riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari e ad altri accordi
1. Salvo indicazione contraria, qualsiasi riferimento contenuto nel presente titolo a disposizioni legislative e regolamentari in generale oppure a una legge, a un regolamento o a una direttiva specifici, si intende fatto alle disposizioni legislative e regolamentari quali modificate.
2. Salvo indicazione contraria, qualsiasi riferimento o inserimento mediante riferimento, nel presente titolo, ad altri accordi o atti giuridici, in tutto o in parte, si intende come comprendente:
a) i relativi allegati e protocolli e le relative note in calce, interpretative ed esplicative, e
b) gli accordi che li sostituiscono, dei quali le parti siano firmatarie, o le modifiche vincolanti per le parti, tranne qualora il suddetto riferimento serva a riaffermare diritti esistenti.
ARTICOLO 26
Diritto di agire in giudizio in forza dell'ordinamento giuridico interno
Le parti non prevedono, nel rispettivo ordinamento, il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che una misura adottata dall'altra parte sia incompatibile con il presente accordo.
ARTICOLO 27
Compiti specifici del Consiglio di cooperazione nella formazione "Commercio"
1. Nello svolgimento dei compiti assegnatigli in relazione al presente titolo, il Consiglio di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni commerciali, conformemente ai quadri giuridici delle parti, oppure dalle persone da essi designate.
2. Il Consiglio di cooperazione nella formazione "Commercio":
a) ha il potere di adottare decisioni al fine di aggiornare o modificare, di comune accordo, quanto segue, tenendo debitamente conto dell'espletamento delle procedure interne delle parti secondo quanto previsto dalle rispettive normative:
i) l'allegato 2;
ii) gli allegati 8A, 8B e 8C;
iii) l'allegato 9;
iv) gli allegati 14A e 14B;
v) il protocollo I.
Salvo diversa decisione delle parti, tali aggiornamenti e modifiche sono confermati dallo scambio di note diplomatiche tra le parti ed entrano in vigore al momento di tale scambio;
b) può adottare decisioni volte a fornire interpretazioni delle disposizioni del presente titolo;
c) può decidere l'istituzione di sottocomitati aggiuntivi oltre a quelli istituiti nel presente titolo, composti da rappresentanti delle parti, e affidare loro responsabilità che rientrano nel suo ambito di competenza. Può inoltre decidere di modificare le funzioni affidate ai sottocomitati da esso istituiti e può anche disporne lo scioglimento.
3. Il Consiglio di cooperazione nella formazione "Commercio" adotta decisioni e formula opportune raccomandazioni dopo che siano state espletate le procedure interne delle parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni.
4. Se il Consiglio di cooperazione non può riunirsi, le decisioni di cui al paragrafo 2 possono essere adottate mediante procedura scritta.
ARTICOLO 28
Compiti specifici del Comitato di cooperazione nella formazione "Commercio"
1. Nello svolgimento dei compiti assegnatigli nel presente titolo, il Comitato di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni commerciali oppure dalle persone da essi designate.
2. Il Comitato di cooperazione nella formazione "Commercio" svolge in particolare i seguenti compiti:
a) assiste il Consiglio di cooperazione nello svolgimento dei suoi compiti riguardanti le questioni attinenti al commercio;
b) è responsabile della corretta attuazione e applicazione del presente titolo. A tale riguardo, e fatti salvi i diritti di cui al capo 14, le parti possono sottoporre all'esame del Comitato di cooperazione qualsiasi questione concernente l'applicazione o l'interpretazione del presente titolo;
c) sovrintende all'ulteriore elaborazione del presente titolo, in funzione delle necessità, e valuta i risultati della sua applicazione;
d) cerca i metodi idonei a prevenire e risolvere i problemi che potrebbero comunque sorgere nei settori disciplinati dal presente titolo e
e) sovrintende ai lavori di tutti i sottocomitati istituiti a norma del presente titolo.
3. Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2, il Comitato di cooperazione può presentare proposte sulla necessità di adottare decisioni relative agli aggiornamenti o alle modifiche di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), o alle interpretazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), quando il Consiglio di cooperazione non possa riunirsi.
4. Il Comitato di cooperazione nella formazione "Commercio" adotta decisioni e formula opportune raccomandazioni dopo che siano state espletate le procedure interne delle parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni.
ARTICOLO 29
Coordinatori
1. L'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan nominano un coordinatore per il presente titolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e si comunicano reciprocamente le sue generalità e il suo recapito.
2. In conformità del presente capo, i coordinatori stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di cooperazione e del Comitato di cooperazione, procedono a tutti gli altri preparativi necessari per tali riunioni e, se del caso, danno seguito alle decisioni di tali organi.
ARTICOLO 30
Sottocomitati
1. I sottocomitati sono composti da rappresentanti dell'Unione europea, da una parte, e da rappresentanti della Repubblica del Kirghizistan, dall'altra.
2. I sottocomitati si riuniscono entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, una volta all'anno o su richiesta di una delle parti o del Comitato di cooperazione, al livello adeguato. Le riunioni in presenza si tengono in alternanza a Bruxelles o a Bishkek. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.
3. I sottocomitati sono copresieduti dai rappresentanti delle parti.
CAPO 2 SCAMBI DI MERCI
ARTICOLO 31
Ambito di applicazione
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci delle parti.
ARTICOLO 32
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a) "formalità consolare": la procedura volta a ottenere, da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice o nel territorio di un terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all'importazione della merce;
b) "dazio doganale": qualsiasi tipo di dazio od onere imposto sull'importazione di una merce o ad essa connesso; non sono compresi:
i) gli oneri equivalenti ad imposte interne imposti conformemente all'articolo 34;
ii) i dazi antidumping, le misure di salvaguardia speciali, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia applicati in conformità del GATT 1994, dell'accordo antidumping, dell'accordo sull'agricoltura, dell'accordo SCM e dell'accordo sulle misure di salvaguardia, a seconda dei casi;
iii) i diritti o altri oneri imposti sull'importazione di una merce o ad essa connessi, limitati al costo approssimativo dei servizi prestati;
c) "procedura in materia di licenze di esportazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'esportazione dal territorio della parte esportatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti (diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento);
d) "merce di una parte": una merce interna ai sensi del GATT 1994;
e) "sistema armonizzato" o "SA": il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese tutte le note legali e le successive modifiche, elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane;
f) "procedura in materia di licenze d'importazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'importazione nel territorio della parte importatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti (diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento);
g) "prodotti rifabbricati": le merci classificate nei capitoli 84, 85, 87, 90 o nella voce 9402 del sistema armonizzato:
i) che sono interamente o parzialmente costituite di parti ottenute da merci che sono state utilizzate in precedenza;
ii) le cui prestazioni e condizioni di funzionamento sono simili a quelle del prodotto equivalente in nuove condizioni e
iii) che sono coperte dalla medesima garanzia del prodotto equivalente in nuove condizioni.
ARTICOLO 33
Trattamento della nazione più favorita
1. Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento della nazione più favorita in conformità dell'articolo I del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2. Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un paese terzo in conformità dell'accordo OMC.
ARTICOLO 34
Trattamento nazionale
Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
ARTICOLO 35
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
Nessuna delle parti adotta o mantiene in vigore divieti o restrizioni diversi da dazi, imposte o altri oneri, siano essi attuati mediante contingenti tariffari, licenze d'importazione o di esportazione o altre misure, all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, se non a norma dell'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
ARTICOLO 36
Xxxx, imposte o altri oneri all'esportazione
1. Nessuna delle parti introduce o mantiene in vigore dazi, imposte o altri oneri di qualsiasi natura applicati all'esportazione di una merce verso l'altra parte o in relazione a essa, o qualsiasi altra misura di effetto equivalente, tranne per le merci contenute nell'elenco di cui all'allegato 2. La presente disposizione non si applica alle merci in transito nel territorio di una parte ai sensi dell'articolo V del GATT 1994, né alle merci che, in virtù di un accordo internazionale tra la Repubblica del Kirghizistan e un terzo, siano state importate nella Repubblica del Kirghizistan senza l'imposizione di dazi all'esportazione che avrebbero potuto essere altrimenti applicati da tale terzo all'esportazione nell'Unione europea conformemente, se del caso, all'elenco di concessioni di tale terzo allegato al GATT 1994 o a qualsiasi impegno bilaterale con l'Unione europea.
2. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte imponga all'esportazione di una merce verso l'altra parte diritti od oneri consentiti a norma dell'articolo 38.
ARTICOLO 37
Controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso
Le parti procedono allo scambio di informazioni e buone pratiche sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso al fine di promuovere la convergenza dei controlli delle esportazioni dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan.
ARTICOLO 38
Diritti e formalità
1. L'articolo VIII del GATT 1994 e le relative note interpretative nonché eventuali eccezioni ed esenzioni dagli obblighi, e relative deroghe, di cui all'articolo VIII del GATT 1994 applicabili a norma dell'accordo OMC sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2. Ciascuna parte pubblica senza indugio tutti i diritti e gli oneri che impone in relazione all'importazione o all'esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.
3. Ciascuna parte riesamina periodicamente i diritti e gli oneri imposti al fine di ridurne il numero e la varietà, ove possibile.
4. Nessuna parte impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte.
ARTICOLO 39
Prodotti rifabbricati
1. Una parte si adopera per accordare ai prodotti rifabbricati dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato a merci equivalenti in nuove condizioni.
2. La parte che adotti o mantenga in vigore divieti o restrizioni all'importazione e all'esportazione sulle merci usate si adopera per non applicare tali misure ai prodotti rifabbricati.
3. Una parte può prescrivere che i prodotti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio e che soddisfino tutti i requisiti tecnici applicabili alle merci equivalenti in nuove condizioni.
ARTICOLO 40
Ammissione temporanea di merci
Una parte accorda all'altra l'esenzione dagli oneri e dai dazi all'importazione sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previste dalle convenzioni internazionali vincolanti per tale parte in materia di ammissione temporanea di merci. Tale esenzione si applica conformemente alla legislazione di ciascuna parte.
ARTICOLO 41
Transito
L'articolo V del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte. Le parti adottano tutte le misure necessarie per agevolare il transito di prodotti energetici, in conformità del principio della libertà di transito e degli articoli 7.1 e 7.3 del trattato sulla Carta dell'energia.
ARTICOLO 42
Monopoli di importazione e di esportazione
Nessuna delle parti designa un monopolio di importazione o di esportazione o mantiene in vigore un monopolio così designato. Ai fini del presente articolo, per monopolio di importazione o di esportazione si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri, ad opera di una parte, a un soggetto a fini di importazione di una merce dall'altra parte o di esportazione di tale merce verso l'altra parte1.
1 Si precisa che il presente articolo non pregiudica le disposizioni del Capo 6 e non comprende diritti determinati dalla concessione di un diritto di proprietà intellettuale.
ARTICOLO 43
Marchio di origine
1. Qualora richieda un marchio di origine all'importazione di merci dell'Unione europea, la Repubblica del Kirghizistan accetta il marchio di origine "Made in EU" o il suo equivalente in una lingua conforme ai requisiti della Repubblica del Kirghizistan in materia di marchio di origine, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai marchi di origine degli Stati membri dell'Unione europea.
2. Ai fini del marchio di origine "Made in EU", la Repubblica del Kirghizistan tratta l'Unione europea come un unico territorio.
ARTICOLO 44
Procedure in materia di licenze di importazione
Ciascuna parte adotta e gestisce le procedure in materia di licenze d'importazione a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. A tal fine, gli articoli 1, 2 e 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
ARTICOLO 45
Procedure in materia di licenze di esportazione1
1. Ciascuna parte, nell'ambito delle proprie competenze2, garantisce la trasparenza per quanto riguarda le procedure in materia di licenze di esportazione e pubblica ogni nuova procedura in materia di licenze di esportazione o qualsiasi modifica apportata a una procedura esistente in materia di licenze di esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tale pubblicazione è effettuata, ove possibile, al più tardi 30 giorni prima dell'entrata in vigore di una nuova procedura in materia di licenze di esportazione o di qualsiasi modifica di una procedura esistente in materia di licenze di esportazione e, in ogni caso, non oltre la data in cui tale procedura o modifica prende effetto.
2. La pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione comprende le seguenti informazioni:
a) il testo delle procedure in materia di licenze di esportazione o di eventuali modifiche delle stesse;
b) le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione;
1 Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di esportazione o impedisce a una parte di adempiere i propri obblighi o impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni.
2 Per quanto riguarda la Repubblica del Kirghizistan, il presente articolo si applica unicamente in relazione alle misure applicate unilateralmente dalla Repubblica del Kirghizistan in conformità delle disposizioni legislative e normative vigenti nel suo territorio.
c) per ciascuna procedura, una descrizione del processo di presentazione della domanda di licenza di esportazione e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza di esportazione, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l'esercizio dell'attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte;
d) il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;
e) l'organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda o altri documenti pertinenti;
f) una descrizione di qualsiasi misura o misure che la procedura in materia di licenze di esportazione intende attuare;
g) il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione avrà efficacia, salvo qualora tale efficacia sia mantenuta fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione;
h) se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze di esportazione per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, se applicabile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente;
i) eventuali esenzioni dall'obbligo o eccezioni all'obbligo di ottenere una licenza di esportazione, le modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle.
3. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte notifica all'altra parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. La parte che adotta una nuova procedura in materia di licenze di esportazione o modifica una procedura esistente in materia di licenze di esportazione notifica all'altra parte la procedura o la modifica entro 60 giorni dalla pubblicazione. La notifica include il riferimento alla fonte o alle fonti in cui sono pubblicate le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 e, ove opportuno, include l'indirizzo del sito web ufficiale pertinente.
ARTICOLO 46
Misure di difesa commerciale Le parti affermano i propri diritti e obblighi derivanti:
a) dall'articolo XIX del GATT 1994;
b) dall'accordo sulle misure di salvaguardia;
c) dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;
d) dall'articolo VI del GATT 1994;
e) dall'accordo antidumping e
f) dall'accordo SCM.
ARTICOLO 47
Trasparenza degli strumenti di difesa commerciale
1. Le parti convengono che gli strumenti di difesa commerciale (misure antidumping, misure antisovvenzioni e misure di salvaguardia globali) dovrebbero essere utilizzati in piena conformità alle pertinenti prescrizioni dell'OMC e sulla base di un sistema equo e trasparente.
2. Prima di adottare una decisione definitiva sulle misure antidumping o compensative, le parti provvedono a divulgare tutti i fatti essenziali in esame su cui si fonda la decisione di istituire misure, fatti salvi l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SCM. Nell'ambito della divulgazione le parti interessate dispongono del tempo sufficiente a formulare le loro osservazioni.
3. Ciascuna parte interessata ha la possibilità di esprimere il proprio parere nel corso delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, a condizione che ciò non ritardi inutilmente lo svolgimento delle inchieste.
4. Il presente articolo non è soggetto alle disposizioni del capo 14 del presente titolo.
CAPO 3 DOGANE
ARTICOLO 48
Cooperazione doganale
1. Le parti intensificano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire un contesto commerciale trasparente, agevolare gli scambi, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento, promuovere la sicurezza dei consumatori, evitare i flussi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e le frodi.
2. Al fine di attuare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, e nei limiti delle risorse disponibili, le parti cooperano tra l'altro al fine di:
a) migliorare la legislazione doganale e armonizzare e semplificare le procedure doganali, conformemente alle convenzioni e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e dell'agevolazione degli scambi, comprese quelle elaborate dall'OMC (compreso l'accordo sull'agevolazione degli scambi) e dall'Organizzazione mondiale delle dogane (in particolare la convenzione riveduta di Kyoto), e tenendo conto degli strumenti e delle migliori pratiche sviluppati dall'Unione europea, inclusi gli orientamenti in materia doganale (customs blueprints);
b) istituire sistemi doganali moderni, con moderne tecnologie di sdoganamento, disposizioni per gli operatori economici autorizzati, analisi e controlli automatizzati e basati sui rischi, procedure semplificate per lo svincolo delle merci, audit successivi allo sdoganamento, sistemi trasparenti di valutazione in dogana e disposizioni relative ai partenariati tra dogane e imprese;
c) garantire l'agevolazione e il controllo effettivo delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso i rispettivi territori; assicurare la cooperazione e il coordinamento tra tutte le autorità e tutti gli organismi interessati nei rispettivi territori al fine di agevolare il traffico in transito e cercare, ove pertinente e indicato, opportunità per rendere compatibili i rispettivi sistemi di transito doganale;
d) incoraggiare i più elevati standard di deontologia professionale, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure che rispecchino i principi della dichiarazione di Arusha dell'Organizzazione mondiale delle dogane;
e) procedere allo scambio delle migliori pratiche e fornire sostegno tecnico per la pianificazione e per garantire i più elevati standard di deontologia professionale;
f) scambiarsi, se del caso, informazioni e dati pertinenti, nel rispetto delle reciproche norme sulla riservatezza dei dati sensibili e sulla protezione dei dati personali;
g) avviare, ove pertinente e opportuno, azioni doganali coordinate tra le rispettive autorità doganali.
ARTICOLO 49
Assistenza amministrativa reciproca
Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, in particolare dall'articolo 48, le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in materia doganale conformemente al protocollo I.
ARTICOLO 50
Determinazione del valore in dogana
1. Gli articoli da 1 a 17 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, disciplinano la determinazione del valore in dogana delle merci negli scambi tra le parti. Tali disposizioni sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la determinazione del valore in dogana.
CAPO 4
OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI
ARTICOLO 51
Obiettivo
L'obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando inutili ostacoli tecnici agli scambi.
ARTICOLO 52
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di tutte le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo TBT che possono incidere sugli scambi commerciali di merci tra le parti.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica:
a) alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le proprie necessità di produzione o di consumo o
b) alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo SPS, che sono contemplate dal capo 5 del presente accordo.
ARTICOLO 53
Rapporto con l'accordo TBT
Le parti riaffermano i diritti e gli obblighi reciproci in vigore derivanti dall'accordo TBT, che è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
ARTICOLO 54
Regolamentazioni tecniche
1. Ciascuna parte effettua, conformemente alle norme e alle procedure ad essa applicabili, una valutazione dell'impatto normativo delle regolamentazioni tecniche previste, tenendo conto della disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, alla regolamentazione tecnica proposta, in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della parte conformemente all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.
2. Ciascuna parte utilizza le norme internazionali pertinenti come base per le proprie regolamentazioni tecniche, a meno che non sia in grado di dimostrare che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.
3. Se una parte non ha utilizzato le norme internazionali come base per le proprie regolamentazioni tecniche, su richiesta dell'altra parte adotta misure per garantire che sia individuata qualsiasi deviazione sostanziale dalle norme internazionali pertinenti e chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute inadeguate o inefficaci per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.
4. Ciascuna parte riesamina le proprie regolamentazioni tecniche al fine di aumentarne la convergenza con le norme internazionali pertinenti, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti in tali norme internazionali nonché di eventuali mutamenti delle circostanze alla base delle divergenze dalle stesse.
5. Nell'elaborare regolamentazioni tecniche importanti che possono incidere in maniera significativa sugli scambi, ciascuna parte adotta misure in modo da assicurare, conformemente alle proprie norme e procedure, l'esistenza di procedure che consentano alle persone di fornire contributi attraverso un dibattito pubblico, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, e da garantire che l'esito di tali dibattiti sia reso pubblico.
ARTICOLO 55
Norme
1. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte incoraggia gli organismi di normazione stabiliti nel proprio territorio e gli organismi regionali di normazione di cui essa o gli organismi di normazione stabiliti nel suo territorio sono membri a:
a) partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte degli organismi internazionali di normazione competenti;
b) utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le norme da essi elaborate, tranne nel caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali;
c) evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione;
d) riesaminare a intervalli regolari le norme nazionali e regionali che non sono basate sulle pertinenti norme internazionali, al fine di aumentarne la convergenza con tali norme internazionali;
e) cooperare con gli organismi di normazione competenti dell'altra parte nelle attività di normazione internazionali. Tale cooperazione può aver luogo in sede di organismi internazionali di normazione o a livello regionale;
f) promuovere la loro cooperazione bilaterale con gli organismi di normazione dell'altra parte.
2. Le parti dovrebbero scambiarsi informazioni sui rispettivi processi di normazione e sull'entità dell'uso di norme internazionali, regionali o subregionali come base delle proprie norme nazionali.
3. Se le prescrizioni contenute nelle norme sono rese obbligatorie in un progetto di regolamentazione tecnica o procedura di valutazione della conformità, devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 58 del presente accordo e all'articolo 2 o all'articolo 5 dell'accordo TBT.
4. Le norme internazionali adottate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, dalla Commissione elettrotecnica internazionale, dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni e dalla Commissione del Codex Alimentarius istituita dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura sono considerate norme internazionali pertinenti ai sensi degli articoli 2 e 5 dell'accordo TBT e del suo allegato 3, ma non ostano all'uso di altre norme internazionali.
5. Potrebbe essere considerata norma internazionale pertinente ai sensi degli articoli 2 e 5 dell'accordo TBT e del suo allegato 3 anche una norma elaborata da altre organizzazioni internazionali, purché essa sia stata elaborata:
a) da un organismo di normazione che cerca di raggiungere un consenso:
i) tra le delegazioni nazionali dei membri dell'OMC partecipanti che rappresentano tutti gli organismi nazionali di normazione presenti nel loro territorio che hanno adottato, o prevedono di adottare, norme per la materia cui si riferisce l'attività di normazione internazionale, o
ii) tra gli organismi governativi del membro dell'OMC partecipante, e
b) conformemente alla decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 dell'accordo TBT e al suo allegato 3.
ARTICOLO 56
Valutazione della conformità
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52 riguardanti l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di regolamentazioni tecniche si applicano mutatis mutandis alle procedure di valutazione della conformità.
2. Qualora richieda una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a una regolamentazione tecnica, una parte seleziona procedure di valutazione della conformità1 proporzionate ai rischi connessi, determinate sulla base di una valutazione del rischio, compreso, se del caso, l'uso della dichiarazione di conformità del fornitore.
3. Una parte, qualora richieda una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a una regolamentazione tecnica e non abbia riservato tale compito a un'autorità governativa come precisato nel paragrafo 4:
a) ricorre di preferenza all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;
b) utilizza al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e la valutazione della conformità, nonché gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, ad esempio mediante i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) e del Forum internazionale per l'accreditamento (IAF);
c) valuta la possibilità di aderire, o invita i propri organismi di valutazione della conformità ad aderire, a seconda dei casi, ad accordi o intese internazionali operativi per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;
d) provvede affinché gli operatori economici possano effettuare una scelta tra gli organismi di valutazione della conformità accettati dalle autorità di una parte per un determinato prodotto;
1 Per la Repubblica del Kirghizistan le procedure di valutazione della conformità sono istituite da regolamentazioni tecniche.
e) garantisce che gli organismi di valutazione della conformità siano indipendenti dai fabbricanti, dagli importatori e dagli operatori economici in generale e che non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità;
f) consente agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità e
g) pubblica in un unico sito web un elenco degli organismi che ha designato per effettuare tale valutazione della conformità nonché le informazioni pertinenti sull'ambito della designazione per ciascuno di tali organismi.
4. Nessuna disposizione del paragrafo 3, lettera f), può essere intesa come divieto a una parte di imporre ai subappaltatori l'obbligo di soddisfare le stesse prescrizioni che l'organismo di valutazione della conformità che essa ha incaricato sarebbe tenuto a soddisfare per eseguire direttamente le prove o le ispezioni appaltate.
5. Nulla nel presente articolo osta a che una parte prescriva che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da autorità governative specifiche. In tali casi, la parte:
a) limita le tariffe per la valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce in che modo le tariffe applicate per tale valutazione della conformità si limitino al costo approssimativo dei servizi prestati e
b) rende pubbliche le tariffe per la valutazione della conformità.
6. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti avviano discussioni sull'accettazione della dichiarazione di conformità del fornitore come prova della conformità alle regolamentazioni tecniche vigenti, in particolare nei seguenti ambiti:
a) aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
b) aspetti legati alla sicurezza delle macchine;
c) compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature;
d) efficienza energetica, comprese le specifiche per la progettazione ecocompatibile, e
e) restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
ARTICOLO 57
Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi
1. Le parti rafforzano la loro cooperazione in materia di norme, regolamentazioni tecniche, metrologia, vigilanza del mercato, accreditamento e procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. A tal fine, le parti si adoperano per individuare e sviluppare meccanismi e iniziative di cooperazione adeguati ai vari settori o alle diverse questioni, compresi:
a) lo scambio di informazioni ed esperienze riguardo all'elaborazione e all'applicazione delle rispettive regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità;
b) la promozione della cooperazione tra i rispettivi organismi competenti in materia di metrologia, normazione, valutazione della conformità e accreditamento e
c) lo scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti nelle sedi regionali e multilaterali pertinenti per quanto concerne le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità e di accreditamento.
2. Al fine di promuovere gli scambi commerciali tra di esse, le parti:
a) si adoperano per ridurre le differenze esistenti tra loro in materia di regolamentazioni tecniche, metrologia, normazione, vigilanza del mercato, accreditamento e procedure di valutazione della conformità, anche incoraggiando l'uso di strumenti pertinenti concordati a livello internazionale;
b) promuovono, in linea con le norme internazionali, il ricorso all'accreditamento a sostegno della valutazione della competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità e delle loro attività e
c) promuovono la partecipazione e, ove possibile, l'adesione della Repubblica del Kirghizistan e dei suoi organismi nazionali competenti alle organizzazioni europee e internazionali che si occupano di norme, valutazione della conformità, accreditamento, metrologia e funzioni correlate.
ARTICOLO 58
Trasparenza
1. Quando trasmette una proposta di regolamentazione tecnica o di procedura di valutazione della conformità al registro centrale delle notifiche dell'OMC, una parte concede all'altra un periodo di almeno 60 giorni per presentare osservazioni scritte, tranne quando sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale. Ciascuna parte prende in considerazione le richieste ragionevoli di prorogare il periodo concesso per formulare osservazioni.
2. La parte che riceve dall'altra parte osservazioni scritte sulla propria proposta di regolamentazione tecnica o di procedura di valutazione della conformità:
a) su richiesta dell'altra parte, discute le osservazioni scritte con la partecipazione della propria autorità di regolamentazione competente, in un momento in cui è possibile tenerne conto, e
b) risponde per iscritto alle osservazioni entro la data di pubblicazione della regolamentazione tecnica o della procedura di valutazione della conformità.
3. Ciascuna parte pubblica su un sito web le proprie risposte alle osservazioni ricevute a seguito della notifica di cui al paragrafo 1 entro la data di pubblicazione della regolamentazione tecnica o della procedura di valutazione della conformità adottate.
4. Ciascuna parte, se richiesto dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di una regolamentazione tecnica o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che intende adottare.
5. Ciascuna parte provvede affinché le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità da essa adottate siano pubblicate su un sito web gratuitamente.
6. Ciascuna parte fornisce informazioni riguardanti l'adozione e l'entrata in vigore della regolamentazione tecnica e della procedura di valutazione della conformità e il testo definitivo adottato tramite un addendum alla notifica originale all'OMC.
7. Tra la pubblicazione delle regolamentazioni tecniche e la loro entrata in vigore intercorre un intervallo di tempo ragionevole per consentire agli operatori economici dell'altra parte di conformarvisi. Per "intervallo di tempo ragionevole" si intende un periodo non inferiore a sei mesi, tranne nei casi in cui ciò costituisca un mezzo inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.
8. Una parte considera favorevolmente le ragionevoli richieste dell'altra parte, ricevute prima della fine del periodo previsto per la presentazione di osservazioni in seguito alla trasmissione di una proposta di regolamentazione tecnica all'OMC di cui al paragrafo 1, volte a prorogare il periodo che intercorre tra l'adozione della regolamentazione tecnica e la sua entrata in vigore, tranne qualora la proroga richiesta ostacoli il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.
ARTICOLO 59
Marcatura ed etichettatura
1. Le parti convengono che una regolamentazione tecnica può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura. In tali casi le parti applicano i principi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.
2. Se una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura obbligatoria dei prodotti, essa:
a) richiede solo le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o che indicano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori;
b) non prescrive l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle etichette o delle marcature dei prodotti, né il pagamento di tariffe, come condizione preliminare per l'immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai requisiti stabiliti, salvo qualora ciò sia necessario in considerazione del rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale;
c) qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
d) purché gli elementi elencati di seguito non siano fuorvianti, contraddittori o tali da generare confusione in relazione alle informazioni richieste dalla parte che importa le merci, ammette:
i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nella parte che importa le merci;
ii) nomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici riconosciuti a livello internazionale e
iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle richieste nel territorio della parte che importa le merci;
e) accetta che l'etichettatura, nonché le integrazioni o le correzioni dell'etichettatura, vengano effettuate nei depositi doganali o altre aree designate come alternativa all'etichettatura nel paese di origine e
f) se del caso valuterà la possibilità di accettare xxxxxxxxx non permanenti o staccabili, o una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto.
ARTICOLO 60
Consultazioni
1. Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo presentando una domanda scritta al coordinatore del capo TBT dell'altra parte. Le parti compiono ogni sforzo per risolvere la questione in modo soddisfacente per entrambe e possono convocare a tal fine il Comitato di cooperazione.
2. A fini di maggior chiarezza, il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 14.
ARTICOLO 61
Coordinatore del capo TBT
1. Ciascuna parte nomina un coordinatore del capo TBT e informa l'altra parte in caso di cambiamenti. I coordinatori del capo TBT collaborano per agevolare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le parti su ogni questione attinente all'accordo TBT.
2. Le funzioni di ciascun coordinatore del capo TBT comprendono:
a) seguire l'attuazione del presente capo, comprese eventuali questioni riguardanti l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il controllo del rispetto di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità;
b) comunicare con il coordinatore del capo TBT dell'altra parte in merito alle iniziative adottate dalle parti per rafforzare la cooperazione in materia di elaborazione e miglioramento delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità e scambiare informazioni sugli sviluppi intervenuti nelle sedi non governative, regionali e multilaterali riguardo a norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità.
3. I coordinatori del capo TBT comunicano tra loro nei modi convenuti e atti all'esercizio delle loro funzioni.
CAPO 5
QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE
ARTICOLO 62
Obiettivo
L'obiettivo del presente capo è definire i principi applicabili alle misure sanitarie e fitosanitarie ("SPS") negli scambi tra le parti, nonché collaborare in materia di benessere degli animali, protezione delle piante e resistenza antimicrobica. Le parti applicano i principi definiti nel presente capo in modo da agevolare gli scambi ed evitare la creazione di ostacoli ingiustificati a questi ultimi, salvaguardando nel contempo il livello di protezione della vita o della salute umana, degli animali o delle piante di ciascuna parte.
ARTICOLO 63
Obblighi multilaterali
Le parti affermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo SPS.
ARTICOLO 64
Principi
1. Le parti provvedono affinché le misure SPS siano elaborate e applicate in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e giustificazione scientifica e tenendo conto delle norme internazionali (previste nella Convenzione internazionale per la protezione delle piante firmata a Roma il 6 dicembre 1951 ("IPPC"), dall'Organizzazione mondiale per la salute animale ("OIE") e dalla Commissione del Codex Alimentarius ("Codex Alimentarius")).
2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure SPS non introducano discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra il proprio territorio e quello dell'altra parte, nel caso in cui esistano condizioni identiche o analoghe. Le misure SPS non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio tra le parti.
3. Ciascuna parte provvede affinché le misure, le procedure o i controlli SPS siano attuati e le richieste di informazioni ricevute da un'autorità competente dell'altra parte siano trattate senza indebito ritardo e secondo modalità per i prodotti importati non meno favorevoli di quelle applicate per i prodotti interni analoghi.
ARTICOLO 65
Prescrizioni in materia di importazione
1. Le prescrizioni in materia di importazione stabilite dalla parte importatrice sono applicabili in tutto il territorio della parte esportatrice, fatto salvo l'articolo 64.
2. Le prescrizioni in materia di importazione stabilite nei certificati che possono essere richiesti per gli scambi di prodotti alimentari e agricoli tra le parti si basano sui principi dell'IPPC, dell'OIE e del Codex Alimentarius e sulle relative norme, a meno che tali prescrizioni non siano giustificate da una valutazione del rischio basata su criteri scientifici ed effettuata conformemente alle norme internazionali applicabili previste dall'accordo SPS.
3. Le prescrizioni stabilite nelle licenze d'importazione rilasciate dalla Repubblica del Kirghizistan non prevedono condizioni sanitarie e veterinarie più rigorose di quelle stabilite nei certificati di cui al paragrafo 2. Ciascuna parte dovrebbe prevedere certificati di importazione armonizzati gestiti a livello centrale e applicabili all'intero territorio della parte esportatrice.
ARTICOLO 66
Misure zoosanitarie e fitosanitarie
Conformemente all'accordo SPS e alle pertinenti norme, direttive e raccomandazioni dell'IPPC, dell'OIE e del Codex Alimentarius:
a) le parti riconoscono la nozione di zone indenni e quella di zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie;
b) la parte importatrice si basa sulla decisione di suddivisione in zone adottata dalla parte esportatrice per adottare misure sanitarie applicabili alla parte esportatrice il cui territorio sia stato colpito da parassiti o malattie, a condizione che sia raggiunto il livello di protezione adeguato richiesto dalla parte importatrice;
c) nel determinare le zone indenni e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari nelle zone interessate.
ARTICOLO 67
Ispezioni e audit
Le ispezioni e gli audit effettuati dalla parte importatrice nel territorio della parte esportatrice per valutare e riconoscere i sistemi di ispezione e certificazione di quest'ultima sono eseguiti in conformità delle pertinenti norme, direttive e raccomandazioni dell'IPPC, dell'OIE e del Codex Alimentarius. I costi delle ispezioni e degli audit sono a carico della parte che li effettua.
ARTICOLO 68
Scambio di informazioni e cooperazione
1. Le parti discutono e si scambiano informazioni sulle misure SPS e sui provvedimenti per il benessere degli animali in vigore, sulla loro elaborazione e sulla loro attuazione. Tali discussioni e scambi di informazioni tengono conto, ove opportuno, dell'accordo SPS e delle norme, direttive e raccomandazioni dell'IPPC, dell'OIE e del Codex Alimentarius.
2. Le parti convengono di cooperare su questioni riguardanti la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, la salute e la protezione delle piante e la resistenza antimicrobica mediante lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze con l'obiettivo di sviluppare le capacità in tali settori. Tale cooperazione può comprendere l'assistenza tecnica.
3. Su richiesta di una di esse, le parti avviano un dialogo tempestivo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie onde discutere di queste e di altre questioni urgenti contemplate dal presente capo. Il Comitato di cooperazione può adottare norme per lo svolgimento di tali dialoghi.
4. Le parti designano e aggiornano regolarmente i punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente capo.
ARTICOLO 69
Trasparenza
Ciascuna parte:
a) persegue la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili agli scambi commerciali e, in particolare, i requisiti sanitari e fitosanitari applicati alle importazioni dell'altra parte;
b) comunica, su richiesta dell'altra parte ed entro due mesi dalla data di tale richiesta, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti e indica l'eventuale necessità di una valutazione dei rischi, e
c) notifica senza indebito ritardo al punto di contatto dell'altra parte, per posta, fax o posta elettronica, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute degli animali o delle piante, comprese eventuali emergenze alimentari connesse alle merci oggetto di scambi tra le parti.
CAPO 6
SCAMBI DI SERVIZI E INVESTIMENTI
ARTICOLO 70
Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati
1. Le parti, nel ribadire i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie al fine di migliorare le condizioni reciproche per gli scambi di servizi e gli investimenti.
2. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata allo scopo di imporre obblighi in materia di appalti pubblici, disciplinati dal capo 9.
3. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse da una parte.
4. Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.
5. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro delle parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
6. Il presente capo non osta a che una parte applichi misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dal presente capo. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente capo.
7. Ai fini del presente capo non si tiene conto del trattamento concesso da una parte:
a) in virtù di un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi di servizi (compreso lo stabilimento nel settore dei servizi) e che soddisfa i criteri di cui agli articoli V e V bis del GATS, o di un accordo che liberalizza in misura sostanziale lo stabilimento in altre attività economiche e che soddisfa gli stessi criteri in relazione a tali attività;
b) derivante da misure che prevedono il riconoscimento, compresi il riconoscimento delle norme o dei criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica
o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica o il riconoscimento di misure prudenziali.
8. Il presente capo non si applica al settore audiovisivo.
ARTICOLO 71
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a) "attività svolta nell'esercizio dei pubblici poteri": l'attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non viene svolta su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
b) "succursale": una sede di attività commerciale stabilita in una parte che, priva di personalità giuridica, presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre stabilita nell'altra parte, e che dispone di una gestione propria e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale si trova nell'altra parte, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;
c) " prestazione transfrontaliera di servizi ": la prestazione di servizi:
i) dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte o
ii) nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte;
d) "attività economica": qualsiasi servizio o attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, esclusi i servizi prestati o le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
e) "impresa": una persona giuridica, una succursale o un ufficio di rappresentanza costituiti tramite stabilimento;
f) "stabilimento": la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso la partecipazione al capitale, o l'apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, rispettivamente nell'Unione europea o nella Repubblica del Kirghizistan, al fine di instaurare o mantenere legami economici durevoli;
g) "personale trasferito all'interno di una società": le persone fisiche che sono state alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o che ne sono state socie, per almeno l'ultimo anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte, e che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa ubicata nel territorio dell'altra parte e appartenente allo stesso gruppo della suddetta persona giuridica, compresi l'ufficio di rappresentanza, una controllata, una succursale o la società madre di tale persona giuridica, purché:
i) la persona fisica interessata appartenga a una delle categorie di seguito elencate:
A) dirigenti o amministratori: le persone che svolgono funzioni superiori, prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, e che come minimo:
1) dirigono l'impresa o un suo dipartimento;
2) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali e
3) hanno il potere di procedere all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;
B) personale specializzato: persone in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche, ai processi, alle procedure o alla gestione dell'impresa o
C) dipendenti in tirocinio: persone in possesso di un diploma universitario trasferite temporaneamente ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di una formazione in tecniche o metodi d'impresa1;
ii) per l'Unione europea, nella valutazione delle conoscenze di cui al punto i), lettera B), si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'impresa, ma anche dell'eventuale possesso, da parte della persona fisica, di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
h) "investitore" di una parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di tale parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento nell'altra parte;
i) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
1 All'impresa ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione che copra la durata del soggiorno che ne dimostri la finalità formativa. Per AT, CZ, DE, FR, ES, HU e LT la formazione deve essere collegata al diploma universitario conseguito.
j) "persona giuridica di una parte": una persona giuridica costituita conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dei suoi Stati membri o alla legislazione della Repubblica del Kirghizistan, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica del Kirghizistan; qualora una persona giuridica costituita conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dei suoi Stati membri o alla legislazione della Repubblica del Kirghizistan abbia soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio, rispettivamente, dell'Unione europea o della Repubblica del Kirghizistan, essa non è considerata una persona giuridica di una parte, a meno che non eserciti un'attività commerciale sostanziale, rispettivamente, nel territorio dell'Unione europea o della Repubblica del Kirghizistan; anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o della Repubblica del Kirghizistan e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica del Kirghizistan sono beneficiarie delle disposizioni del presente capo se le loro navi sono registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o nella Repubblica del Kirghizistan conformemente alle rispettive legislazioni e battono bandiera di tale Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica del Kirghizistan;
k) "persona fisica dell'Unione europea" e "persona fisica della Repubblica del Kirghizistan": rispettivamente, un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea e un cittadino della Repubblica del Kirghizistan conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale Stato membro dell'Unione europea1 o della Repubblica del Kirghizistan;
1 Rientrano nella definizione di "persona fisica dell'Unione europea" anche le persone fisiche che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia che non sono cittadini della Repubblica di Lettonia o di qualsiasi altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini.
l) "esercizio": la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa;
m) "servizio": qualunque xxxxxxxx0 prestato in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;
n) "prestatore di servizi": la persona fisica o giuridica che intende prestare o presta un servizio;
o) "controllata di una persona giuridica di una parte": una persona giuridica controllata da un'altra persona giuridica di tale parte;
p) "prestazione di servizi": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita o l'erogazione di servizi.
ARTICOLO 72
Trattamento della nazione più favorita e trattamento nazionale
1. Per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio di un'impresa ai fini dello svolgimento di attività economiche sul suo territorio, l'Unione europea accorda agli investitori della Repubblica del Kirghizistan e alle loro imprese un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di qualsiasi paese terzo e alle loro imprese.
1 Si precisa che, ai fini del presente capo, per servizi si intendono quelli elencati nella versione più aggiornata del documento MTN.GNS/W/120 dell'OMC.
2. Per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio di un'impresa ai fini dello svolgimento di attività economiche sul suo territorio, la Repubblica del Kirghizistan accorda agli investitori dell'Unione europea e alle loro imprese un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori e alle loro imprese o, se migliore, agli investitori di qualsiasi paese terzo e alle loro imprese.
3. A fini di maggior chiarezza, il termine "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati previste da altri accordi internazionali. Le disposizioni sostanziali previste da altri accordi internazionali conclusi da una parte con terzi non sono qualificabili di per sé come "trattamento" a norma del presente articolo. Le misure adottate da una parte a norma di tali disposizioni1 possono costituire un trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 e comportare quindi una violazione del presente articolo.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al trasporto aereo, per vie navigabili interne e marittimo.
ARTICOLO 73
Limitazione orizzontale sui servizi
1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte non dovrebbe essere tenuta ad accordare, per i settori o le misure contemplati dal GATS, un trattamento più favorevole di quello che tale parte è tenuta a concedere a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura di servizi.
1 Si precisa che il semplice recepimento di tali disposizioni nel diritto nazionale ad opera di una parte, per quanto necessario per integrarle nell'ordinamento giuridico interno, non può essere considerato di per sé una misura.
2. A fini di maggior chiarezza, per quanto riguarda i servizi, si applicano gli elenchi di impegni specifici delle parti a norma del GATS, comprese le riserve e, per l'Unione europea, il suo allegato sulle esenzioni a norma dell'articolo II (elenco delle eccezioni della nazione più favorita), che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.
ARTICOLO 74
Misure prudenziali
1. Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come divieto per una parte di adottare o mantenere misure cautelative per motivi prudenziali come la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario. Qualora non siano conformi al presente accordo, le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli impegni o gli obblighi delle parti derivanti dal presente accordo.
2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
ARTICOLO 75
Diniego di benefici
Può negare i benefici del presente capo a una persona giuridica dell'altra parte, ovvero a un'impresa stabilita da tale persona giuridica nel suo territorio, la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:
a) xxxxxxx le operazioni con tale persona giuridica o con la sua impresa o
b) risulterebbero violate o eluse se a tale persona giuridica o alla sua impresa fossero accordati i benefici del presente capo, compresa la situazione in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona fisica che è proprietaria o ha il controllo di tale persona giuridica o della sua impresa.
ARTICOLO 76
Trasferimenti intra-societari
1. Ciascuna parte consente agli investitori dell'altra parte di avere come dipendenti nelle proprie imprese persone fisiche di tale altra parte, purché detti dipendenti si configurino come personale trasferito all'interno di una società.
2. Il periodo di ingresso e soggiorno temporaneo delle persone fisiche di cui al paragrafo 1 è:
a) per i dirigenti o gli amministratori, non superiore a tre anni;
b) per il personale specializzato, non superiore a tre anni e
c) per i dipendenti in tirocinio, non superiore a un anno.
3. Continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, comprese le disposizioni regolamentari riguardanti il periodo di soggiorno e i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.
4. Il presente articolo non si applica qualora la finalità o l'effetto della presenza temporanea di personale trasferito all'interno di una società sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
ARTICOLO 77
Liberalizzazione progressiva degli investimenti
Le parti riconoscono che è importante concedere agli investitori dell'altra parte il trattamento nazionale per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio delle imprese nei rispettivi territori e valutano la possibilità di raggiungere questo obiettivo secondo modalità reciprocamente soddisfacenti, in base alle raccomandazioni del Comitato di cooperazione.
ARTICOLO 78
Clausola di sospensione
1. Ciascuna parte si adopera per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'esercizio delle imprese degli investitori dell'altra parte nel proprio territorio più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo.
2. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente al capo 13, la Repubblica del Kirghizistan informa l'Unione europea della propria intenzione di adottare nuove disposizioni legislative o regolamentari tali da rendere le condizioni per lo stabilimento o l'esercizio delle imprese di investitori dell'Unione europea nella Repubblica del Kirghizistan più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo.
3. L'Unione europea può invitare la Repubblica del Kirghizistan a comunicare i progetti di nuove disposizioni legislative o regolamentari di cui al paragrafo 2 e ad avviare consultazioni su tali progetti.
4. Qualora l'introduzione nella Repubblica del Kirghizistan di nuove disposizioni legislative o regolamentari renda le condizioni di esercizio delle imprese di investitori dell'Unione europea più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma del presente accordo, tali disposizioni legislative o regolamentari non si applicano, per i tre anni successivi alla loro entrata in vigore, alle imprese già stabilite nella Repubblica del Kirghizistan al momento della loro entrata in vigore.
5. A fini di maggior chiarezza, le misure fiscali applicate dalla Repubblica del Kirghizistan in modo non discriminatorio non sono considerate più restrittive ai sensi del paragrafo 4.
ARTICOLO 79
Prestazione transfrontaliera di servizi
1. Conformemente alle disposizioni del presente capo, le parti si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione transfrontaliera di servizi tra di esse, tenendo conto dell'evoluzione dei rispettivi settori dei servizi.
2. Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del presente articolo.
ARTICOLO 80
Cooperazione a favore di un settore dei servizi orientato al mercato nella Repubblica del Kirghizistan
Le parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica del Kirghizistan un settore dei servizi orientato al mercato.
ARTICOLO 81
Servizi di trasporto marittimo
1. Le parti applicano il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria.
2. Nell'applicare il principio di cui al paragrafo 1, le parti:
a) si astengono dall'introdurre, in futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, clausole concernenti la ripartizione dei carichi, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi e
b) all'entrata in vigore del presente accordo aboliscono e si astengono dall'introdurre tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
ARTICOLO 82
Altri servizi di trasporto
Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, accordi specifici negoziati tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo possono riguardare le condizioni del reciproco accesso al mercato nonché la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e, se del caso, aereo.
CAPO 7
MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE
ARTICOLO 83
Conto corrente
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti autorizzano tutti i pagamenti relativi alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti, in valuta liberamente convertibile e a norma degli articoli dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale adottato alla Conferenza monetaria e finanziaria delle Nazioni Unite il 22 luglio 1944, a seconda dei casi.
ARTICOLO 84
Movimenti di capitali
1. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte garantisce la libera circolazione dei capitali relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma del diritto applicabile sul proprio territorio e del capo 6, nonché alla liquidazione o al rimpatrio del capitale investito e di ogni profitto che ne derivi.
2. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nessuna parte introduce nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti degli Stati membri dell'Unione europea e della Repubblica del Kirghizistan e ciascuna parte si astiene dal rendere più restrittivi i regimi esistenti.
3. Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra loro al fine di promuovere gli scambi e gli investimenti.
ARTICOLO 85
Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti
1. Gli articoli 82 e 83 non ostano a che una parte applichi le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:
a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
b) emissione, negoziazione e commercio di strumenti finanziari;
c) informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, ove necessario per assistere le autorità di contrasto o di regolamentazione finanziaria;
d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
e) garanzia del rispetto di ordinanze o sentenze nei procedimenti giurisdizionali o
f) previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.
2. Le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 non sono applicate in modo arbitrario o discriminatorio o in maniera tale da costituire altrimenti una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.
ARTICOLO 86
Misure di salvaguardia temporanee
1. In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento della politica monetaria e dei tassi di cambio, nel caso della Repubblica del Kirghizistan o di uno Stato membro dell'Unione europea la cui moneta non è l'euro, o per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, nel caso dell'Unione europea, la parte interessata può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto strettamente necessario.
ARTICOLO 87
Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna
1. La parte che incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti1.
2. Le misure di cui al paragrafo 1:
a) sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
b) non vanno oltre quanto necessario per far fronte a gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna;
c) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare delle circostanze di cui al paragrafo 1;
d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte;
1 Nel caso dell'Unione europea, tali misure possono essere adottate da uno Stato membro dell'Unione europea in situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 85 che interessano l'economia di tale Stato membro dell'Unione europea.
e) non riservano all'altra parte un trattamento meno favorevole rispetto a un paese terzo in situazioni analoghe.
3. Nel caso degli scambi di merci, ciascuna parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Siffatte misure sono conformi al GATT e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.
4. Nel caso degli scambi di servizi, ciascuna parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Siffatte misure sono conformi all'articolo XII del GATS.
5. La parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ne dà notifica all'altra parte senza indugio.
6. Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni a norma del presente articolo, si tengono senza indugio consultazioni in seno al Comitato di cooperazione, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni valutano le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
a) la natura e la portata delle difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna;
b) il contesto economico e commerciale esterno e