Common use of Materie demandate Clause in Contracts

Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - premio di risultato; - misure di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti); - ticket pasto; - profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione; - eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - criteri per promozione di programmi di rotazione; - sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - tutela delle condizioni igienico-ambientali; - disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; - accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro; - misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ivi incluse ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi. Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative. A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termine, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti). Fatto salvo l’impegno di cui all’“Accordo di programma”, le Parti stipulanti confermano, in materia di Premio di risultato, esclusivamente ed inderogabilmente per l’erogazione dell’anno 2019 (esercizio 2018), la disciplina di cui all’Accordo nazionale del 23.11.2006, come modificato dall’Accordo 21.12.2007, Allegato F al presente contratto, fermo restando quanto disposto dai commi seguenti. Le parti locali o aziendali, per determinare l’importo complessivo da erogare per ciascuna BCC, dedurranno dal Risultato Lordo di Gestione una quota pari al 60% delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (voce 130/A c.e.), 50% dei proventi da negoziazione di titoli (voce 100/B c.e.). Per il Premio di risultato di cui al comma che precede, resta inteso che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1 dell’Allegato “F” al presente contratto, le parti, per la classificazione delle BCC in fasce, procederanno ad una costruzione delle stesse senza tener conto del valore massimo e del valore minimo riferito ad ognuno dei quattro indici. Pertanto, il valore massimo è determinato dal secondo valore rilevato all’interno di ciascun indice, e il valore minimo inferiore (valore minimo assoluto) è rappresentato dal penultimo valore registrato, escludendo il valore ultimo all’interno del medesimo indice. Il valore medio assoluto si determina sommando tutti i valori all’interno di ciascun indice, tenuto conto delle esclusioni sopra descritte, diviso il numero complessivo degli addendi. Con riferimento alla contrattazione di secondo livello, ivi inclusa l’applicazione dell’art. 11-bis, comma 3), al fine di garantire una gestione ordinata della evoluzione degli assetti contrattuali di Categoria, le Parti dichiarano che detta contrattazione di secondo livello potrà definirsi successivamente al 31.12.2019 e comunque tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali che risulteranno condivise.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo Di Modifica Dell’articolo 11 Bis 174

Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - premio di risultato; - misure di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti); - ticket pasto; - inquadramento del personale dei centri informatici, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto; - nuovi profili professionali che derivino da conseguenti a nuove attività o da cambiamenti di organizzazione; - specifici profili professionali, non già previsti dalla contrattazione integrativa, per Aziende con oltre 300 dipendenti. Per la determinazione degli organici si deve fare riferimento al dato così come risultante al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente quello dell’effettivo avvio della contrattazione integrativa; - ruoli chiave, qualora non già definiti ai sensi dell’art. 104; - eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - criteri per promozione di programmi di rotazione; - sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - tutela delle condizioni igienico-ambientali; - ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale; - disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; 49 - accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro; - misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ivi incluse ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale . La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi. Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative. A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del terminetermina, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti). Fatto salvo l’impegno di cui all’“Accordo di programma”Per la presente tornata contrattuale, le trattative per la stipula dei contratti integrativi di secondo livello saranno avviate non prima del 1 maggio 2006 1° gennaio 2008 ed i relativi contratti avranno scadenza al 31 dicembre 2007 31 dicembre 2011. Le Parti stipulanti confermano, in materia di Premio di risultato, esclusivamente ed inderogabilmente per l’erogazione dell’anno 2019 (esercizio 2018), la disciplina di cui all’Allegato F) del c.c.n.l. 7.12.2000 all’Accordo nazionale del 23.11.2006. Convengono, come modificato dall’Accordo 21.12.2007inoltre, Allegato F di effettuare una verifica – anche con riferimento al presente contrattovalore medio erogato nel restante settore del Credito - sulla disciplina del Premio di risultato, fermo restando quanto disposto dai commi seguentiche dovrà essere conclusa entro il 30.4.2006. Le parti locali Eventuali modifiche alla disciplina vigente del Premio di risultato, che le Parti dovessero concordare, saranno applicate dalla contrattazione a livello locale e/o aziendali, per determinare l’importo complessivo aziendale relativamente ai Premi di risultato da erogare per ciascuna BCC, dedurranno dal Risultato Lordo di Gestione una quota pari al 60% delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (voce 130/A c.enegli anni 2007 e 2008 ( con riferimento rispettivamente ai bilanci 2006 e 2007).), 50% dei proventi da negoziazione di titoli (voce 100/B c.e.). Per il Premio di risultato di cui al comma che precede, resta inteso che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1 dell’Allegato “F” al presente contratto, le parti, per la classificazione delle BCC in fasce, procederanno ad una costruzione delle stesse senza tener conto del valore massimo e del valore minimo riferito ad ognuno dei quattro indici. Pertanto, il valore massimo è determinato dal secondo valore rilevato all’interno di ciascun indice, e il valore minimo inferiore (valore minimo assoluto) è rappresentato dal penultimo valore registrato, escludendo il valore ultimo all’interno del medesimo indice. Il valore medio assoluto si determina sommando tutti i valori all’interno di ciascun indice, tenuto conto delle esclusioni sopra descritte, diviso il numero complessivo degli addendi. Con riferimento alla contrattazione di secondo livello, ivi inclusa l’applicazione dell’art. 11-bis, comma 3), al fine di garantire una gestione ordinata della evoluzione degli assetti contrattuali di Categoria, le Parti dichiarano che detta contrattazione di secondo livello potrà definirsi successivamente al 31.12.2019 e comunque tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali che risulteranno condivise.

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Samples: Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 27 Settembre 2005 Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo Casse Rurali Ed Artigiane, Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 27 Settembre 2005 Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo Casse Rurali Ed Artigiane

Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - premio di risultato; - misure di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti)ticket pasto; - ticket pastoinquadramento del personale dei centri informatici, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto; - profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione; - specifici profili professionali, non già previsti dalla contrattazione integrativa, per Aziende con oltre 300 dipendenti. Per la determinazione degli organici si deve fare riferimento al dato così come risultante al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente quello dell’effettivo avvio della contrattazione integrativa; - ruoli chiave, qualora non già definiti ai sensi dell’art. 104; - eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - criteri per promozione di programmi di rotazione; - sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - tutela delle condizioni igienico-ambientali; - ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale; - disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; - accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro; - misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ivi incluse ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale . La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi. Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative. A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termine, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti). Fatto salvo l’impegno di cui all’“Accordo di programma”Per la presente tornata contrattuale, le trattative per la stipula dei contratti integrativi di secondo livello saranno avviate non prima del mese di dicembre 2012 ed i relativi contratti avranno scadenza al 31 dicembre 2014 e, in materia di premio di risultato, disporranno, relativamente alle erogazioni, unicamente per gli anni 2013 e 2014 con riferimento, rispettivamente, ai bilanci 2012 e 2013. Le Parti stipulanti confermano, in materia di Premio di risultato, esclusivamente ed inderogabilmente per l’erogazione dell’anno 2019 (esercizio 2018), la disciplina di cui all’Accordo nazionale del 23.11.2006, come modificato dall’Accordo 21.12.2007, Allegato F al presente contratto, fermo restando quanto disposto dai commi seguenti. Le Parti concordano che il Premio di Risultato da erogare nell’anno 2012, con riferimento ai bilanci dell’anno 2011, verrà erogato in applicazione della disciplina locale o aziendale in essere; le parti locali o aziendali, tuttavia, per determinare l’importo complessivo da erogare per ciascuna BCC, dedurranno dal Risultato Lordo di Gestione una quota pari al 30% delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (voce 130/A), fino a concorrenza di quanto eventualmente già previsto allo stesso titolo nella contrattazione integrativa di secondo livello. Relativamente ai Premi di risultato da erogare negli anni 2013 e 2014, le parti locali o aziendali, per determinare l’importo complessivo da erogare per ciascuna BCC, dedurranno dal Risultato Lordo di Gestione una quota pari al 60% delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (voce 130/A c.e.A) pari a:  40% per l’anno 2013 (bilancio 2012), ;  50% dei proventi da negoziazione di titoli per l’anno 2014 (voce 100/B c.e.bilancio 2013). Per il Premio i Premi di risultato di cui al comma che precede, resta inteso che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1 dell’Allegato “F” al presente contratto, le parti, per la classificazione delle BCC in fasce, procederanno ad una costruzione delle stesse senza tener conto del valore massimo e del valore minimo riferito ad ognuno dei quattro indici. Pertanto, il valore massimo è determinato dal secondo valore rilevato all’interno di ciascun indice, e il valore minimo inferiore (valore minimo assoluto) è rappresentato dal penultimo valore registrato, escludendo il valore ultimo all’interno del medesimo indice. Il valore medio assoluto si determina sommando tutti i valori all’interno di ciascun indice, tenuto conto delle esclusioni sopra descritte, diviso il numero complessivo degli addendi. Con riferimento alla contrattazione di secondo livello, ivi inclusa l’applicazione dell’art. 11-bis, comma 3), al fine di garantire una gestione ordinata della evoluzione degli assetti contrattuali di Categoria, le Parti dichiarano che detta contrattazione di secondo livello potrà definirsi successivamente al 31.12.2019 e comunque tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali che risulteranno condivise.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - Valore di Produttività Aziendale premio di risultato; - misure di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti); - ticket pasto; - profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione; - eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - criteri per promozione di programmi di rotazione; - sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - tutela delle condizioni igienico-ambientali; - disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; - accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro; - misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ivi incluse ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale parziale. La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto pertanto,; le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi. Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o di Gruppo o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o di Gruppo o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattativeattative. A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (locali, ovvero dell’Azienda della Capogruppo o della Delegazione di Gruppo per quanto riguarda le Aziende e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in Banche aderenti di cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 20 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termine, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale locale, ovvero di Gruppo (ovvero aziendale, nei casi anzidetti). Fatto salvo l’impegno di cui all’“Accordo di programma”, le Parti stipulanti confermano, in materia di Premio di risultato, esclusivamente ed inderogabilmente per l’erogazione dell’anno 2019 (esercizio 2018), la disciplina di cui all’Accordo nazionale del 23.11.2006, come modificato dall’Accordo 21.12.2007, Allegato F al presente contratto, fermo restando quanto disposto dai commi seguenti. Le parti locali o aziendali, per determinare l’importo complessivo da erogare per ciascuna BCC, dedurranno dal Risultato Lordo di Gestione una quota pari al 60% delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (voce 130/A c.e.), 50% dei proventi da negoziazione di titoli (voce 100/B c.e.). Per il Premio di risultato di cui al comma che precede, resta inteso che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1 dell’Allegato “F” al presente contratto, le parti, per la classificazione delle BCC in fasce, procederanno ad una costruzione delle stesse senza tener conto del valore massimo e del valore minimo riferito ad ognuno dei quattro indici. Pertanto, il valore massimo è determinato dal secondo valore rilevato all’interno di ciascun indice, e il valore minimo inferiore (valore minimo assoluto) è rappresentato dal penultimo valore registrato, escludendo il valore ultimo all’interno del medesimo indice. Il valore medio assoluto si determina sommando tutti i valori all’interno di ciascun indice, tenuto conto delle esclusioni sopra descritte, diviso il numero complessivo degli addendi. Con riferimento alla contrattazione di secondo livello, ivi inclusa l’applicazione dell’art. 11-bis, comma 3), al fine di garantire una gestione ordinata della evoluzione degli assetti contrattuali di Categoria, le Parti dichiarano che detta contrattazione di secondo livello potrà definirsi successivamente al 31.12.2019 e comunque tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali che risulteranno condivise.

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Samples: Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 9 Gennaio 2019 Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo

Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - premio di risultato; - misure di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti)ticket pasto; - ticket pastoinquadramento del personale dei centri informatici, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto; - profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione; - specifici profili professionali, non già previsti dalla contrattazione integrativa, per Aziende con oltre 300 dipendenti. Per la determinazione degli organici si deve fare riferimento al dato così come risultante al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente quello dell’effettivo avvio della contrattazione integrativa; - ruoli chiave, qualora non già definiti ai sensi dell’art. 104; - eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - criteri per promozione di programmi di rotazione; - sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - tutela delle condizioni igienico-ambientali; - ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale; - disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; - accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro; - misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ivi incluse ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale . La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi. Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative. A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termine, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti). Fatto salvo l’impegno di cui all’“Accordo di programma”Per la presente tornata contrattuale, le trattative per la stipula dei contratti integrativi di secondo livello saranno avviate non prima del mese di dicembre 2012 ed i relativi contratti avranno scadenza al 31 dicembre 2014 e, in materia di premio di risultato, disporranno, relativamente alle erogazioni, unicamente per gli anni 2013 e 2014 con riferimento, rispettivamente, ai bilanci 2012 e 2013. Le Parti stipulanti confermano, in materia di Premio di risultato, esclusivamente ed inderogabilmente per l’erogazione dell’anno 2019 (esercizio 2018), la disciplina di cui all’Accordo nazionale del 23.11.2006, come modificato dall’Accordo 21.12.2007, Allegato F al presente contratto, fermo restando quanto disposto dai commi seguenti. Le Parti concordano che il Premio di Risultato da erogare nell’anno 2012, con riferimento ai bilanci dell’anno 2011, verrà erogato in applicazione della disciplina locale o aziendale in essere; le parti locali o aziendali, tuttavia, per determinare l’importo complessivo da erogare per ciascuna BCC, dedurranno dal Risultato Lordo di Gestione una quota pari al 30% delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (voce 130/A), fino a concorrenza di quanto eventualmente già previsto allo stesso titolo nella contrattazione integrativa di secondo livello. Relativamente ai Premi di risultato da erogare negli anni 2013 e 2014, le parti locali o aziendali, per determinare l’importo complessivo da erogare per ciascuna BCC, dedurranno dal Risultato Lordo di Gestione una quota pari al 60% delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (voce 130/A c.e.A) pari a: • 40% per l’anno 2013 (bilancio 2012), ; • 50% dei proventi da negoziazione di titoli per l’anno 2014 (voce 100/B c.e.bilancio 2013). Per il Premio i Premi di risultato di cui al comma che precede, resta inteso che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1 dell’Allegato “F” al presente contratto, le parti, per la classificazione delle BCC in fasce, procederanno ad una costruzione delle stesse senza tener conto del valore massimo e del valore minimo riferito ad ognuno dei quattro indici. Pertanto, il valore massimo è determinato dal secondo valore rilevato all’interno di ciascun indice, e il valore minimo inferiore (valore minimo assoluto) è rappresentato dal penultimo valore registrato, escludendo il valore ultimo all’interno del medesimo indice. Il valore medio assoluto si determina sommando tutti i valori all’interno di ciascun indice, tenuto conto delle esclusioni sopra descritte, diviso il numero complessivo degli addendi. Con riferimento alla contrattazione di secondo livello, ivi inclusa l’applicazione dell’art. 11-bis, comma 3), al fine di garantire una gestione ordinata della evoluzione degli assetti contrattuali di Categoria, le Parti dichiarano che detta contrattazione di secondo livello potrà definirsi successivamente al 31.12.2019 e comunque tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali che risulteranno condivise.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - - premio di risultato; - misure di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti); - ticket pasto, in misura comunque in armonia con quelle di già presenti nel Sistema per accordi regionali; - - inquadramento del personale dei centri e reparti meccanografici ed elettrocontabili, previa identificazione dei medesimi centri, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto; - - nuovi profili professionali che derivino da conseguenti a nuove attività o da a cambiamenti di organizzazione; - - eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - - corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - - criteri per promozione di programmi di rotazione; - - sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - - tutela delle condizioni igienico-ambientali; - - ulteriori ipotesi di contratti a termine delle quali le Federazioni locali devono dare preventiva comunicazione alle Parti nazionali; - - ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale; - - disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; - accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro; - misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ivi incluse ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale . La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi. Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative. A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui per cui, secondo la seguente disposizione di attuazione, è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è sarà esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve dovrà esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del terminetermina, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti). Fatto salvo l’impegno Le trattative per la stipula dei contratti integrativi di secondo livello saranno avviate non prima del 30 giugno 2001 ed i relativi contratti avranno scadenza al 31 dicembre 2003 e, senza soluzione di continuità rispetto al c.c.n.l. 20/2/1997, prevederanno l’erogazione del Premio di risultato. Nell’arco di vigenza del presente contratto la contrattazione integrativa su inquadramenti e profili professionali di cui all’“Accordo sopra resta aperta soltanto per nuove posizioni di programma”, lavoro derivanti da nuove attività o cambiamenti di organizzazione ovvero derivanti da specifici demandi previsti nel presente contratto. Resta inteso che nei contratti integrativi di secondo livello vengono inserite le Parti stipulanti confermano, eventuali intese in materia di Premio di risultato, esclusivamente ed inderogabilmente per l’erogazione dell’anno 2019 (esercizio 2018), la disciplina di cui all’Accordo nazionale del 23.11.2006, come modificato dall’Accordo 21.12.2007, Allegato F al presente contratto, fermo restando quanto disposto dai commi seguenti. Le parti locali o aziendali, per determinare l’importo complessivo da erogare per ciascuna BCC, dedurranno dal Risultato Lordo di Gestione una quota pari al 60% delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (voce 130/A c.e.), 50% dei proventi da negoziazione di titoli (voce 100/B c.e.). Per il Premio di risultato di cui al comma che precede, resta inteso che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1 dell’Allegato “F” al presente contratto, le parti, per la classificazione delle BCC in fasce, procederanno ad una costruzione delle stesse senza tener conto del valore massimo e del valore minimo riferito ad ognuno dei quattro indici. Pertanto, il valore massimo è determinato dal secondo valore rilevato all’interno di ciascun indice, e il valore minimo inferiore (valore minimo assoluto) è rappresentato dal penultimo valore registrato, escludendo il valore ultimo all’interno del medesimo indice. Il valore medio assoluto si determina sommando tutti i valori all’interno di ciascun indice, tenuto conto delle esclusioni sopra descritte, diviso il numero complessivo degli addendi. Con riferimento alla contrattazione di secondo livello, ivi inclusa l’applicazione dell’art. 11-bis, comma 3), al fine di garantire una gestione ordinata della evoluzione degli assetti contrattuali di Categoria, le Parti dichiarano che detta contrattazione di secondo livello potrà definirsi successivamente al 31.12.2019 e comunque tenendo conto inquadramenti nel rispetto delle specifiche esigenze territoriali che risulteranno condivisedisposizioni in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - premio di risultato; - misure ticket pasto, in misura comunque in armonia con quelle di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti)già presenti nel Sistema per accordi regionali; - ticket pastoinquadramento del personale dei centri informatici e reparti meccanografici ed elettrocontabili, previa identificazione dei medesimi centri, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto; - nuovi profili professionali che derivino da conseguenti a nuove attività o da a cambiamenti di organizzazione; - eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - criteri per promozione di programmi di rotazione; - sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - tutela delle condizioni igienico-ambientali; - ulteriori ipotesi di contratti a termine delle quali le Federazioni locali devono dare preventiva comunicazione alle Parti nazionali; - ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale; - disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; - accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro; - misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ivi incluse ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale . La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi. Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative. A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del terminetermina, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti). Fatto salvo l’impegno Le trattative per la stipula dei contratti integrativi di cui all’“Accordo secondo livello saranno avviate non prima del 30 giugno 2001 1 maggio 2006 ed i relativi contratti avranno scadenza al 31 dicembre 2003 2007. e, senza soluzione di programma”continuità rispetto al c.c.n.l. 20/2/1997, le Parti stipulanti confermano, in materia di prevederanno l’erogazione del Premio di risultato, esclusivamente ed inderogabilmente per l’erogazione dell’anno 2019 (esercizio 2018), la disciplina di cui all’Accordo nazionale del 23.11.2006, come modificato dall’Accordo 21.12.2007, Allegato F al presente contratto, fermo restando quanto disposto dai commi seguenti. Le parti locali o aziendali, per determinare l’importo complessivo da erogare per ciascuna BCC, dedurranno dal Risultato Lordo di Gestione una quota pari al 60% delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (voce 130/A c.e.), 50% dei proventi da negoziazione di titoli (voce 100/B c.e.). Per il Premio di risultato di cui al comma che precede, resta inteso che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1 dell’Allegato “F” al presente contratto, le parti, per la classificazione delle BCC in fasce, procederanno ad una costruzione delle stesse senza tener conto del valore massimo e del valore minimo riferito ad ognuno dei quattro indici. Pertanto, il valore massimo è determinato dal secondo valore rilevato all’interno di ciascun indice, e il valore minimo inferiore (valore minimo assoluto) è rappresentato dal penultimo valore registrato, escludendo il valore ultimo all’interno del medesimo indice. Il valore medio assoluto si determina sommando tutti i valori all’interno di ciascun indice, tenuto conto delle esclusioni sopra descritte, diviso il numero complessivo degli addendi. Con riferimento alla contrattazione di secondo livello, ivi inclusa l’applicazione dell’art. 11-bis, comma 3), al fine di garantire una gestione ordinata della evoluzione degli assetti contrattuali di Categoria, le Parti dichiarano che detta contrattazione di secondo livello potrà definirsi successivamente al 31.12.2019 e comunque tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali che risulteranno condivise.

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Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - premio di risultato; - misure di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti)ticket pasto; - ticket pastoinquadramento del personale dei centri informatici, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto; - profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione; - specifici profili professionali, non già previsti dalla contrattazione integrativa, per Aziende con oltre 300 dipendenti. Per la determinazione degli organici si deve fare riferimento al dato così FEDERCASSE 24 come risultante al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente quello dell’effettivo avvio della contrattazione integrativa; - ruoli chiave, qualora non già definiti ai sensi dell’art. 104; - eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - criteri per promozione di programmi di rotazione; - sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - tutela delle condizioni igienico-ambientali; - ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale; - disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; - accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro; - misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ivi incluse ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale . La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi. Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative. A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del terminetermina, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti). Fatto salvo l’impegno di cui all’“Accordo di programma”Per la presente tornata contrattuale, le trattative per la stipula dei contratti integrativi di secondo livello saranno avviate non prima del 1° gennaio 2008 ed i relativi contratti avranno scadenza al 31 dicembre 2011. Le Parti stipulanti confermano, in materia di Premio di risultato, esclusivamente ed inderogabilmente per l’erogazione dell’anno 2019 (esercizio 2018), la disciplina di cui all’Accordo nazionale del 23.11.2006, come modificato dall’Accordo 21.12.2007, Allegato F al presente contratto, fermo restando quanto disposto dai commi seguenti. Le parti locali o aziendali, per determinare l’importo complessivo da erogare per ciascuna BCC, dedurranno dal Risultato Lordo di Gestione una quota pari al 60% delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (voce 130/A c.e.), 50% dei proventi da negoziazione di titoli (voce 100/B c.e.). Per il Premio di risultato di cui al comma che precede, resta inteso che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1 dell’Allegato “F” al presente contratto, le parti, per la classificazione delle BCC in fasce, procederanno ad una costruzione delle stesse senza tener conto del valore massimo e del valore minimo riferito ad ognuno dei quattro indici. Pertanto, il valore massimo è determinato dal secondo valore rilevato all’interno di ciascun indice, e il valore minimo inferiore (valore minimo assoluto) è rappresentato dal penultimo valore registrato, escludendo il valore ultimo all’interno del medesimo indice. Il valore medio assoluto si determina sommando tutti i valori all’interno di ciascun indice, tenuto conto delle esclusioni sopra descritte, diviso il numero complessivo degli addendi. Con riferimento alla contrattazione di secondo livello, ivi inclusa l’applicazione dell’art. 11-bis, comma 3), al fine di garantire una gestione ordinata della evoluzione degli assetti contrattuali di Categoria, le Parti dichiarano che detta contrattazione di secondo livello potrà definirsi successivamente al 31.12.2019 e comunque tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali che risulteranno condivise.FEDERCASSE 25

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Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - premio remio di risultato; - misure di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti); - ticket icket pasto; - profili nquadramento del personale dei centri informatici, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto; - rofili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione; - eventuale pecifici profili professionali, non già previsti dalla contrattazione integrativa, per Aziende con oltre 300 dipendenti. Per la determinazione degli organici si deve fare riferimento al dato così EDERCASSE 24 come risultante al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente quello dell’effettivo avvio della contrattazione integrativa; - uoli chiave, qualora non già definiti ai sensi dell’art. 104; - ventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - corsi orsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - criteri riteri per promozione di programmi di rotazione; - sicurezza icurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - tutela utela delle condizioni igienico-ambientali; - disposizioni lteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale; - isposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; - accordi ccordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro; - misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ivi incluse ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale . La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi. Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative. A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del terminetermina, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti). Fatto salvo l’impegno di cui all’“Accordo di programma”Per la presente tornata contrattuale, le trattative per la stipula dei contratti integrativi di secondo livello saranno avviate non prima del 1° gennaio 2008 ed i relativi contratti avranno scadenza al 31 dicembre 2011. Le Parti stipulanti confermano, in materia di Premio di risultato, esclusivamente ed inderogabilmente per l’erogazione dell’anno 2019 (esercizio 2018), la disciplina di cui all’Accordo nazionale del 23.11.2006, come modificato dall’Accordo 21.12.2007, Allegato F al presente contratto, fermo restando quanto disposto dai commi seguenti. Le parti locali o aziendali, per determinare l’importo complessivo da erogare per ciascuna BCC, dedurranno dal Risultato Lordo di Gestione una quota pari al 60% delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (voce 130/A c.e.), 50% dei proventi da negoziazione di titoli (voce 100/B c.e.). Per il Premio di risultato di cui al comma che precede, resta inteso che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1 dell’Allegato “F” al presente contratto, le parti, per la classificazione delle BCC in fasce, procederanno ad una costruzione delle stesse senza tener conto del valore massimo e del valore minimo riferito ad ognuno dei quattro indici. Pertanto, il valore massimo è determinato dal secondo valore rilevato all’interno di ciascun indice, e il valore minimo inferiore (valore minimo assoluto) è rappresentato dal penultimo valore registrato, escludendo il valore ultimo all’interno del medesimo indice. Il valore medio assoluto si determina sommando tutti i valori all’interno di ciascun indice, tenuto conto delle esclusioni sopra descritte, diviso il numero complessivo degli addendi. Con riferimento alla contrattazione di secondo livello, ivi inclusa l’applicazione dell’art. 11-bis, comma 3), al fine di garantire una gestione ordinata della evoluzione degli assetti contrattuali di Categoria, le Parti dichiarano che detta contrattazione di secondo livello potrà definirsi successivamente al 31.12.2019 e comunque tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali che risulteranno condivise.EDERCASSE 25

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