Meccanismi sanzionatori. 1. Sono motivi di revoca totale o parziale del Contributo: a) il mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dell'investimento ammesso a contributo, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 e dall’articolo 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108; b) il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 della presente Convenzione (informazione e comunicazione); c) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui all’art. 3 del presente Atto. 2. Il decreto di revoca costituisce in capo all’amministrazione titolare di risorse il diritto ad esigere l’immediato recupero del contributo erogato e dispone il recupero delle eventuali somme già erogate e non dovute. 3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Dipartimento , in attuazione degli art. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l’avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. 4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare al Dipartimento, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata. 5. Il Dipartimento esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. 6. Il Dipartimento: a) qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al Soggetto Attuatore; b) fatte salve le disposizioni di cui all’art. 14 della presente Convenzione, qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l’emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme. 7. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora il Soggetto Attuatore non abbia corrisposto quanto dovuto, il DTD provvederà ad informare la struttura competente in materia di recupero in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell’avvio delle procedure di recupero in conformità con le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
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Meccanismi sanzionatori. 1. Sono motivi di revoca totale o parziale del Contributo:
a) il mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dell'investimento ammesso a contributo, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 e dall’articolo 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
b) il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 della presente Convenzione (informazione e comunicazione);
c) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui all’art. 3 del presente Atto.
2. Il decreto di revoca costituisce in capo all’amministrazione titolare di risorse il diritto ad esigere l’immediato recupero del contributo erogato e dispone il recupero delle eventuali somme già erogate e non dovute.
3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Dipartimento , in attuazione degli art. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l’avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare al Dipartimento, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
5. Il Dipartimento esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
6. Il Dipartimento:
a) qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al Soggetto Attuatore;
b) fatte salve le disposizioni di cui all’art. 14 all’art.14 della presente Convenzione, qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l’emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.
7. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora il Soggetto Attuatore non abbia corrisposto quanto dovuto, il DTD provvederà ad informare la struttura competente in materia di recupero in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell’avvio delle procedure di recupero in conformità con le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
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Meccanismi sanzionatori. 1. Sono motivi di revoca totale o parziale del Contributo:
a) il mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dell'investimento ammesso a contributo, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 e dall’articolo 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
b) il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 della presente Convenzione (informazione e comunicazione);
c) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui all’art. 3 del presente Atto.
2. Il decreto di revoca costituisce in capo all’amministrazione titolare di risorse il diritto ad esigere l’immediato recupero del contributo erogato e dispone il recupero delle eventuali somme già erogate e non dovute.
3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Dipartimento Dipartimento, in attuazione degli art. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l’avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare al Dipartimento, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
5. Il Dipartimento esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
6. Il Dipartimento:
a) qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al Soggetto Attuatore;
b) fatte salve le disposizioni di cui all’art. 14 della presente Convenzione, qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l’emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.
7. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora il Soggetto Attuatore non abbia corrisposto quanto dovuto, il DTD provvederà ad informare la struttura competente in materia di recupero in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell’avvio delle procedure di recupero in conformità con le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
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Meccanismi sanzionatori. 1. Sono motivi di revoca totale o parziale del Contributo:
a) il mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dell'investimento ammesso a contributo, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 e dall’articolo 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
b) il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 della presente Convenzione (informazione e comunicazione);
c) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui all’art. 3 del presente Atto.
2. Il decreto di revoca costituisce in capo all’amministrazione titolare di risorse il diritto ad esigere l’immediato recupero del contributo erogato e dispone il recupero delle eventuali somme già erogate e non dovute.
3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Dipartimento , in attuazione degli art. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l’avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare al Dipartimento, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
5. Il Dipartimento esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
6. Il Dipartimento:
a) qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al Soggetto Attuatore;
b) fatte salve le disposizioni di cui all’art. 14 all’art.14 della presente Convenzione, qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l’emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.
7. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora il Soggetto Attuatore non abbia corrisposto quanto dovuto, il DTD provvederà ad informare la struttura competente in materia di recupero in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell’avvio delle procedure di recupero in conformità con le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
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Meccanismi sanzionatori. 1. Sono motivi di revoca totale Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o parziale del Contributoin parte:
a) il mancato raggiungimentonei casi espressamente previsti dall’articolo 17, nei tempi assegnaticomma 2, degli obiettivi previsti dell'investimento ammesso a contributo, secondo quanto previsto dall’articolo 24 lettere da a) ad f) del Regolamento (UE) 2021/241 Decreto Ministeriale n.1314 del 14 dicembre 2021 e dall’articolo 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108ss.mm.ii.;
b) il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 della presente Convenzione (informazione e comunicazione)difforme esecuzione dell’“Iniziativa” finanziata;
c) tutti i in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto attuatore;
d) in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti dall’“Iniziativa”;
e) in caso di accertamento di casi di violazione conflitto di interessi, corruzione e xxxxx;
f) in caso di mancato conseguimento o perdita sopravvenuta dei criteri di ammissibilità di cui all’articolo 7 del presente Avviso;
g) in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti e di cui all’art. 3 qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l’attuazione del presente AttoPiano nazionale complementare.
2. Il decreto In caso di revoca costituisce in capo all’amministrazione titolare totale del provvedimento di risorse concessione del finanziamento, il diritto ad esigere l’immediato recupero del contributo erogato MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e dispone il recupero delle eventuali somme già erogate e non dovuteerogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revocaIn caso di revoca parziale, il Dipartimento MUR dispone la valutazione, in attuazione attraverso gli esperti di cui all’articolo 14, commi 4 e 7, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli artobiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. 7 ed 8 della legge n. 241/90 Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e s.m.i.disimpegnare, comunica agli interessati l’avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promossole somme da riconoscere al soggetto attuatore, alla persona responsabile del procedimentole erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, all’ufficio presso cui si può prendere visione maggiorati degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, interessi dovuti per presentare eventuali controdeduzionilegge.
4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio della procedura di contestazioneSono applicate, gli interessati possono presentare al Dipartimentoove pertinenti, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
5. Il Dipartimento esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
6. Il Dipartimento:
a) qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al Soggetto Attuatore;
b) fatte salve le disposizioni procedurali di cui all’art. all’articolo 17 del decreto ministeriale 14 della presente Convenzione, qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l’emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.
7. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora il Soggetto Attuatore non abbia corrisposto quanto dovuto, il DTD provvederà ad informare la struttura competente in materia di recupero in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell’avvio delle procedure di recupero in conformità con le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio dicembre 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.1314 e ss.mm.ii..
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Meccanismi sanzionatori. 1. Sono motivi di revoca totale o parziale del Contributo:
a) il mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dell'investimento ammesso a contributo, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 e dall’articolo 8 del decreto decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
b) il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 della presente Convenzione (informazione e comunicazione);
c) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui all’art. 3 del presente Atto.
2. Il decreto di revoca costituisce in capo all’amministrazione titolare di risorse il diritto ad esigere l’immediato recupero del contributo erogato e dispone il recupero delle eventuali somme già erogate e non dovute.
3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Dipartimento , in attuazione degli art. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l’avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare al Dipartimento, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
5. Il Dipartimento esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
6. Il Dipartimento:
a) qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al Soggetto Attuatore;
b) fatte salve le disposizioni di cui all’art. 14 all’art.14 della presente Convenzione, qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l’emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.
7. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora il Soggetto Attuatore non abbia corrisposto quanto dovuto, il DTD provvederà ad informare la struttura competente in materia di recupero in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell’avvio delle procedure di recupero in conformità con le disposizioni di cui al comma 7-7- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
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