Mediazione finalizzata alla conciliazione. La Compagnia prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medico/sanitaria oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le Parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Compagnia, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta a informare la Compagnia tempestivamente e a fornire nei tempi più rapidi possibile la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In accordo con il regolamento dell’Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Compagnia e inoltre si impegna ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Compagnia riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. In caso di conciliazione, la Compagnia presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della media-conciliazione sono posti a carico della Compagnia.
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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile, Polizza Di Responsabilità Civile, Polizza Di Responsabilità Civile
Mediazione finalizzata alla conciliazione. La Compagnia prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medico/sanitaria oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del d.lgsD.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le Parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Compagnia, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta a informare la Compagnia tempestivamente e a fornire nei tempi più rapidi possibile la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In accordo con il regolamento dell’Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Compagnia e inoltre si impegna ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Compagnia riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. In caso di conciliazione, la Compagnia presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della media-conciliazione sono posti a carico della Compagnia.
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Samples: Insurance Policy