Medizinischer Transport/Rückkehr Clausole campione

Medizinischer Transport/Rückkehr. Im Falle von Krankheiten oder Verletzungen, die während der Reise auftreten und zu Gebrechen oder Verletzungen führen, die nicht vor Ort behandelt werden können oder die die Fortsetzung der Reise verhindern, organisiert das Unternehmen - nach Kontakt mit seiner Einsatzzentrale, die rund um die Uhr in Betrieb ist, und nach Erhalt der vor Ort ausgestellten medizinischen Unterlagen, die die Art der Pathologie bestätigen - entsprechend der Schwere des Falles und um eine angemessene Behandlung der laufenden Pathologie zu gewährleisten: - den Transport des Versicherten zum medizinischen Zentrum zur Ersten Hilfe oder Erstaufnahme und von dort - falls erforderlich - mit den geeignetsten Mitteln in ein besser ausgestattetes medizinisches Zentrum (der Einsatz des medizinischen Flugzeugs ist auf lokale Bewegungen beschränkt) - die medizinische Rückkehr des Versicherten aus dem medizinischen Zentrum, in dem er hospitalisiert ist, in seine Wohnung oder in ein geeignetes Krankenhauszentrum zur Fortsetzung der Behandlung am Wohnort und trägt die Kosten für die Dienstleistung. Der medizinische Hin- und Rücktransport erfolgt nach vorheriger Absprache mit den behandelnden Ärzten, eventuell in Begleitung von medizinischem und/oder paramedizinischem Personal, wenn es die Bedingungen des Versicherten erfordern, und unter Einsatz der am besten geeigneten Mittel - nach unanfechtbarem Ermessen der Gesellschaft. Solche Mittel können sein: • Medizinisches Flugzeug - Verkehrsflugzeug, falls erforderlich, Krankentragen - Zug n erste Klasse und, falls erforderlich, Schlafwagen - Krankenwagen, ohne Kilometerbegrenzung - jedes andere als geeignet erachtete Mittel • Die Rückreise aus außereuropäischen Ländern, mit Ausnahme der Länder des Mittelmeerraums und der Kanarischen Inseln, erfolgt ausschließlich mit Linienflugzeugen der Economy-Klasse, eventuell mit Bahren. Die Leistungen sind nicht fällig: - Bei Gebrechen oder Verletzungen, die lokal behandelt werden können und die den Versicherten nicht daran hindern, seine Reise oder seinen Aufenthalt fortzusetzen - Für den Fall, dass der Versicherte oder seine Familienangehörigen gegen die Stellungnahme des medizinischen Personals der Einrichtung, in der der Versicherte hospitalisiert ist, freiwillig zurücktreten.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).