Mera esecuzione o ricezione di ordini. 1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all’acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando: a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nella lett. a) del comma 1 dell’art. 43 del Regolamento Consob 16190/2007 ovvero strumenti “non complessi”, nonché: azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo; strumenti del mercato monetario; obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato); b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente; c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l’appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia; d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse. 2. In tal caso la Banca si limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle. 3. La Banca si riserva di prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che abbia espressamente richiesto il servizio stesso.
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Samples: Investment Services Agreement
Mera esecuzione o ricezione di ordini. 1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all’acquisizione all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:
a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nella lett. a) del comma 1 dell’art. 43 del Regolamento Consob 16190/2007 ovvero strumenti “"non complessi”", nonché: azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo; strumenti del mercato monetario; obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato); Oicr armonizzati;
b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l’appropriatezza l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
2. In tal caso caso, la Banca si limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.
3. La Banca si riserva di prestare presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che abbia espressamente richiesto il servizio stessoopera attraverso i servizi on-line della Banca (Area Clienti).
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Samples: Informativa Precontrattuale
Mera esecuzione o ricezione di ordini. 1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori senza procedere all’acquisizione all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:
a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nella lett. a) del comma 1 dell’art. 43 del Regolamento Consob 16190/2007 ovvero strumenti “"non complessi”, nonché: azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo; strumenti del mercato monetario; obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato)" ai sensi della normativa vigente;
b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l’appropriatezza l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
d) siano stati rispettati dalla Banca gli gii obblighi in materia di conflitti di interesse.
2. In tal caso la Banca si limita a ricevere proposte negoziali negoziati specifiche, complete compiete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.
3. La Banca si riserva di prestare presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che abbia espressamente richiesto ha sottoscritto il servizio stessocontratto di trading on line.
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Samples: Mifid Attestation of Receipt of Pre Contractual Information
Mera esecuzione o ricezione di ordini. 1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori senza procedere all’acquisizione all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:
a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nella lett. a) del comma 1 dell’art. 43 del Regolamento Consob 16190/2007 ovvero strumenti “"non complessi”, nonché: azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo; strumenti del mercato monetario; obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato)" ai sensi della normativa vigente;
b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l’appropriatezza l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
2. In tal caso la Banca si sì limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.
3. La Banca si riserva di prestare presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che abbia espressamente richiesto ha sottoscritto il servizio stessocontratto di trading on line.
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Samples: Mifid Attestation of Receipt of Pre Contractual Information