Informativa precontrattuale
Informativa precontrattuale
IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE:
1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
4. INFORMAZIONI SULLE POLITICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITA’ IN AMBITO CONSULENZIALE
5. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI E INCENTIVI
6. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
7. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
8. TERMINI DEL CONTRATTO
Egregio Signore, Gentile Signora,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie, affinché Lei possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi trattati, i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, Lei possa assumere le Sue decisioni di investimento con piena consapevolezza.
Le informazioni Le vengono ora fornite in formato cartaceo, salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione.
Per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo fin d'ora che è attivo il sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. Le informazioni ivi presenti sono sempre aggiornate e continuamente accessibili, per ogni Sua esigenza.
La ringraziamo per l'attenzione che ci ha dimostrato e rimaniamo a disposizione per ogni Sua esigenza. Distinti saluti
BANCA ETICA - FILIALE MILANO
1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione sociale: Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni Sede Legale: xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Numero di telefono: 000 0000000
Numero di fax: 000 0000000
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xxx Sito WEB: xxx.xxxxxxxxxx.xx
Codice ABI: 05018.7
Numero di iscrizione all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo: 5399 Codice Fiscale: 02622940233 Partiva Iva: 01029710280
Iscrizione al Registro delle imprese di: Padova
LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI
Lingua italiana; nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornirne traduzione al cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.
METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI FRA LA BANCA E IL CLIENTE
I metodi di comunicazione tra la Banca e il cliente sono di tipo tradizionale su supporto cartaceo salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione non cartacea.
Per quanto riguarda l'invio e la ricezione di ordini da parte del cliente, presso gli sportelli della Banca è prevista la forma cartacea.
L'elenco delle succursali della Banca è disponibile in via continuativa sul sito internet della Banca.
E' possibile per il cliente, previo accordo con la Banca, impartire ordini anche via elettronica o via telefono.
OFFERTA FUORI SEDE - CONSULENTI FINANZIARI
La Banca, nell'offerta fuori dalla propria sede legale e dalle proprie filiali di strumenti finanziari si avvale di consulenti finanziari iscritti in Italia nell'Albo unico dei consulenti finanziari e per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi di addetti iscritti alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari.
AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento e accessori:
1) Ricezione e trasmissione di ordini;
2) Sottoscrizione/Collocamento di strumenti finanziari;
3) Negoziazione per conto proprio;
4) Esecuzione di ordini per conto clienti;
5) Consulenza in materia di investimenti.
L'Autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA - Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 XXXX, Tel. 06/47921 xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
La Banca è autorizzata alla prestazione del servizio di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, iscritta al RUI al numero: D000027203
L'Autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 -00187 Roma, Tel. 06/421331 xxxxxx@xxxxx.xx.
INDICAZIONE SULL'UTILIZZO DI CONSULENTI FINANZIARI DA PARTE DELLA BANCA
La Banca fornisce i propri servizi anche a mezzo di consulenti finanziari, tutti regolarmente iscritti presso l'apposito Albo italiano, previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza).
NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA BANCA FORNISCE ALL'INVESTITORE
Per i servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento (ivi compresa l'offerta fuori sede) la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta:
- rilascia al cliente su supporto durevole, un'attestazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine, con le eventuali avvertenze della Banca al cliente in materia di conflitti di interesse, di non adeguatezza/non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine e di eventuali incentivi;
- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
- a richiesta del cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica, entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo) eventuali perdite che superino la soglia predeterminata indicata in contratto;
- invia al cliente, quanto meno una volta all'anno, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Per le operazioni in derivati regolamentati l'attività viene rendicontata giornalmente attraverso un apposito documento.
- In ogni caso, con il rendiconto di fine anno, la Banca invia al cliente, in forma personalizzata, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite/raccomandate, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. È facoltà del Cliente richiedere ulteriori dettagli.
Per il servizio di consulenza, la Banca rilascerà al cliente su supporto durevole un'attestazione contenente gli elementi essenziali
della raccomandazione erogata ed una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. Con cadenza annuale, la Banca invia al cliente:
- una relazione periodica di adeguatezza aggiornata che rappresenti al cliente i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle sue preferenze, ai suoi obiettivi e alle sue caratteristiche;
- la rendicontazione in forma personalizzata dei costi del servizio prestato e degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi raccomandati, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al cliente ed un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del servizio nel periodo di riferimento. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica.
SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI
La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web del Fondo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000 nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al Dlgs. 4/12/1996 n.659 (sito web del Fondo xxxx://xxx.xxxx.xx). Il Fondo è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 100.000,00). Il fondo interviene, al fine di assicurare "il rimborso dei crediti relativi ai fondi acquisiti dalle Banche con obbligo di restituzione sotto forma di depositi (…)" ex articolo 96 bis D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, Testo Unico Bancario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca, a richiesta del Fondo.
Con riferimento agli strumenti finanziari offerti da Banca Etica, tale Fondo opera solo con riferimento ai certificati di deposito (nominativi), essendone escluse le obbligazioni e le azioni.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
(Si riporta di seguito una sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca).
In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. XxXXX XX) e alla Direttiva 2016/97/UE (c.d. IDD), la Banca è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.
La Banca fornisce, qui di seguito, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse.
Tipologie di conflitti di interesse
La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento e di distribuzione di prodotti assicurativi, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.
Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono:
- Conflitti di interesse insiti nel servizio medesimo. In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento e di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento. In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti. In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento e di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario o prodotto di investimento assicurativo di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario e prodotto di investimento assicurativo di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.
Gestione dei conflitti di interesse
Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:
- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).
La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità, l'adozione di procedure interne e punti di controllo, la disposizione di mirate regole di condotta.
Vengono qui di seguito evidenziati i conflitti di interesse relativi ad attività di investimento per i quali non è stato possibile stabilire misure idonee a escludere i rischi associati a tali conflitti e per cui è necessario fornire adeguata informativa ai clienti. Più in particolare tali conflitti hanno ad oggetto:
• Strumenti finanziari di propria emissione: certificati di deposito, prestiti obbligazionari, azioni di propria emissione;
• Prodotti emessi da Società del Gruppo Banca Etica: Fondi Sistema Etica di Etica Sgr.;
• Prodotti d'investimento assicurativi di terzi e gestioni patrimoniali di terzi.
Fattispecie rilevanti:
1. Negoziazione in conto proprio. L'esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie:
a) le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri. Tali eventualità potrebbe manifestarsi su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione;
b) la Banca è emittente degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione.
Misure di gestione/mitigazione adottate dalla Banca: Al fine di mitigare i rischi connessi al conflitto in oggetto, la Banca adotta i) un processo di pricing oggettivo e strutturato da parte di una Funzione aziendale terza; ii) una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori.
2. Negoziazione in conto proprio e consulenza. Le fattispecie di conflitto si configura nell'ipotesi in cui la Banca, congiuntamente alle prestazione del servizio di negoziazione conto proprio su prodotti di propria emissione, svolge anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.
Misure di gestione/mitigazione adottate dalla Banca: Al fine di mitigare i rischi connessi al conflitto in oggetto, la Banca garantisce indipendenza del sistema retributivo degli operatori dell'area interessata rispetto a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari.
3. Collocamento/Distribuzione. Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento e distribuzione, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto: i) potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione; ii) gli strumenti finanziari o prodotti di investimento assicurativi in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; iii) trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; iv) trattasi di strumenti o prodotti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante", ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.
Misure di gestione/mitigazione adottate dalla Banca: Al fine di mitigare i rischi connessi al conflitto in oggetto, la Banca i) ha determinato misure di Product Governance atte a restringere, in linea generale, il collocamento/distribuzione di tali strumenti finanziari solo nell'ambito del servizio di consulenza, impedendo, anche in regime di appropriatezza, l'esecuzione di operazioni di importi superiori a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli enti/organizzazioni che dovessero risultare negative al test di adeguatezza (c.d. "adeguatezza bloccante"); ii) fornisce al Cliente informazioni dettagliate in merito alle differenze tra le Azioni della Banca e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni.
Il documento di sintesi sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitto di interesse è comunque disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca xxx.xxxxxxxxxx.xx e presso tutte le filiali e i consulenti finanziari della Banca
2. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
Sub deposito dei titoli dematerializzati
La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche a mezzo di altro soggetto abilitato, quale soggetto abilitato all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato. Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Il cliente prende atto dei rischi che ne derivano
La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub depositario indicato.
La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del sub-depositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.
In relazione ai titoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.
Informazioni su privilegi e diritti
Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che:
- se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della lettera;
- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Compensazione legale e volontaria
Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa.
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti finanziari e di investimento assicurativi, esegue operazioni aventi per oggetto:
- titoli di capitale (azioni emesse dalla Banca);
- titoli di debito (obbligazioni e certificati di deposito emessi dalla Banca, titoli dello Stato italiano, titoli di stato esteri e obbligazioni di Enti sovrannazionali ricompresi nell'universo investibile dei Fondi comuni di investimento di Etica Sgr);
- quote e azioni di organismi collettivi di investimento ( Fondi comuni di investimento di Etica Sgr);
- gestioni patrimoniali di terzi;
- pronti contro termine;
- prodotti di investimento assicurativi.
La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari e di investimento assicurativi offerti.
Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta al pubblico la Banca mette a disposizione il prospetto informativo, predisposto ai sensi di legge.
Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore al momento della richiesta di conferire l'ordine ad operare su strumenti e prodotti finanziari e di investimento assicurativi.
AVVERTENZE GENERALI
Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari o prodotti di investimento assicurativi l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario/distributore sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.
L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario/distributore devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.
Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito
L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire.
L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.
A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legato all'andamento economico della società emittente.
Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto della società emittente. In caso di fallimento della società emittente:
- i detentori di titoli di xxxxxx potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire quanto investito.
Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito subordinati caratterizzati da una posizione deteriore del soggetto che le detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell'emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di creditore verso l'emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell'eventuale dissesto finanziario della società emittente.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi:
- variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. "volatilità");
- liquidità;
- divisa di denominazione;
- altri fattori fonte di rischi generali;
- effetto leva.
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1) Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale ( i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà eventualmente di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
1.2) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato ("MR") o su un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3) Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4) Il rischio d'interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.
E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. l'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico ( maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
2) La liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta in un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative. Essa dipende quindi in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati ("MR") o su un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nei suddetti mercati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. La liquidità di uno strumento finanziario può essere altresì garantita da parte della banca mediante la definizione, adozione e messa in atto di regole interne formalizzate basate su un impegno al riacquisto ovvero che individuino procedure e modalità di negoziazione degli strumenti finanziari stessi.
3) La divisa
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
4) Gli altri fattori fonte di rischi generali
4.1) Denaro e valori depositati
L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2) Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.
L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti
potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5) Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6) Operazioni eseguite fuori dai Mercati regolamentati ("MR") o dai sistemi multilaterale di negoziazione ("MTF")
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai MR o MTF. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai MR/ MTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun MR/MTF.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
I prodotti di investimento assicurativi sono i seguenti:
• prodotti unit linked (prodotti ramo III), collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
• prodotti index linked (prodotti ramo III), collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli, solitamente azionari;
• prodotti di capitalizzazione (prodotti ramo V), generalmente collegati ad una gestione interna separata;
• prodotti rivalutabili e/o con partecipazione agli utili (prodotti di ramo I) collegati ad una gestione interna separata;
• prodotti Multiramo, con una componente ramo III e una componente ramo I.
Il grado di rischiosità del prodotto di investimento assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso.
Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per la sola categoria delle unit linked, ovvero l'unica categoria di prodotti di investimento assicurativi collocata da Banca Popolare Etica.
1) Prodotti di investimento assicurativi di tipo "unit linked"
Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'Investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.
- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi /OICR.
- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto
leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.
- L'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.
GESTIONE DI PORTAFOGLI
Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari. Il Cliente, mediante la sottoscrizione del contratto di gestione di portafogli, conferisce al gestore l'incarico di gestire il proprio patrimonio secondo la/le linea/e di gestione prescelta/e e riportata/e negli allegati al contratto medesimo. Il gestore, nel rispetto delle caratteristiche della gestione prescelta dal Cliente, può compiere, nell'esecuzione dell'incarico, ogni tipo di operazione, con la più ampia discrezionalità ed autonomia operativa nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti nel Contratto.
Nell'ipotesi in cui la gestione preveda la facoltà per il Cliente di scegliere più linee di gestione, il Cliente può richiedere che il proprio patrimonio sia gestito in conformità ad una o più tra le linee di gestione ivi previste, nei termini e secondo le modalità stabilite nel contratto e nei suoi allegati. Nel contratto viene definito in relazione a ciascuna linea di gestione ove significativo, il parametro oggettivo di riferimento (benchmark), oppure in alternativa un indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito. Il benchmark costituisce uno strumento utile per raffrontare il rendimento del portafoglio del Cliente, tuttavia non costituisce un indicatore di risultati futuri della gestione e il gestore non ha alcun obbligo di raggiungerlo o di superarlo.
Ogni operazione di gestione è compiuta per conto del Cliente ed a suo rischio: l'attività di gestione non consente alcuna garanzia o promessa di accrescere o di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione. Si evidenzia che il patrimonio in gestione è destinato a modificarsi nella composizione e nel valore per effetto delle operazioni disposte dal gestore e dalla variazione di valore nel tempo degli strumenti finanziari. Per le informazioni relative al metodo e alla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente e alle specifiche caratteristiche delle linee di gestione (benchmark, tipi di strumenti finanziari e di operazioni e relative limitazioni, obiettivi della gestione e livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità), si rinvia a quanto indicato nel Contratto di gestione di portafogli.
CERTIFICATI DI DEPOSITO
Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. I rischi connessi ai CD risiedono nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale. Ulteriori rischi connessi ai CD risiedono; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; -
; nel rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 100.000 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.
PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)
L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (Xxxxx PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.
I rischi tipici legati alle operazioni di Pronti contro Termine sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di riacquistarli.
Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo al quale li ha acquistati.
4. INFORMAZIONI SULLE POLITICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITA’ IN AMBITO CONSULENZIALE
Informativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento UE 2088/2019
Politiche di gestione dei rischi di sostenibilità in ambito consulenziale
In coerenza con la propria missione e i propri valori, con riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti (offerto in abbinamento a servizi esecutivi), Banca Etica ha optato per un servizio specializzato su soli strumenti finanziari di finanza etica di propria emissione (azioni, obbligazioni, ordinarie o subordinate) e di terzi.
Già ben prima di ogni regolamentazione europea o nazionale nell’ambito del servizio di consulenza, Banca Etica seleziona:
• i partner sulla base di una valutazione integrata di fattori ambientali, sociali e di governance (ciò che oggi, dall’inglese Environmental, Social, Governance, viene classificato come ESG) elaborata tramite una propria metodologia condotta dall’ufficio Modelli di Impatto e Valutazione Socio Ambientale;
• i soggetti emittenti e gli strumenti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e prodotti di previdenza complementare, filtrati attraverso la metodologia proprietaria di Etica Sgr (società appartenente al Gruppo Banca Etica), che in base a rigorosi criteri ESG definisce ciò che rientra nell’Universo Investibile di Finanza Etica
Politica di remunerazione coerente con le politiche di gestione dei rischi di sostenibilità
Facendo esplicito richiamo alla mission del Gruppo Banca Etica, definita in primis dall’art. 5 dello Statuto della Capogruppo, dai Codici Etici della Banca e di Etica Sgr, dal Manifesto di Banca Etica, tutta l’attività del Gruppo è:
• fortemente indirizzata ai principi della Finanza Etica,
• attenta a valutare i rischi non economici conseguenti alle azioni economiche,
• indirizzata a sostenere le attività socio-economiche finalizzate al bene comune della collettività e all’utile sociale, ambientale e culturale.
Di conseguenza ed in coerenza con quanto dichiarato, tutto il sistema di remunerazione del personale di Gruppo, i sistemi di valutazione del personale e i sistemi di riconoscimenti economici di merito (sia sulla parte fissa che variabile della remunerazione), sono in linea con gli obiettivi strategici del Gruppo.
5. INFORMAZIONI SUI COSTI, SUGLI ONERI E SUGLI INCENTIVI
La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a, o percepire da, un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, la cui esistenza, natura e importo o, qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente. La Banca non favorisce la vendita di propri prodotti mediante una politica di incentivi. La Banca tuttavia riceve da Etica Sgr e per i servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento/distribuzione una quota parte delle commissioni percepite dalle Società. Tali commissioni sono volte ad accrescere la qualità del servizio di investimento e di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi reso al Cliente e non sono di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione contrattuale dei Fondi Sistema Etica di Etica Sgr.
Costi e oneri per il collocamento/distribuzione Fondi Sistema Etica di Etica Sgr:
La sottoscrizione dei Fondi è esente da commissioni di ingresso e di uscita, ad eccezione di un contributo a carico del sottoscrittore (salvo che ne abbia richiesto l'esenzione), pari allo 0,1% di ciascun importo versato, finalizzato alla realizzazione del Fondo di Garanzia per progetti di micro credito in Italia e del Fondo finalizzato al sostegno finanziario di iniziative tramite lo strumento del crowdfunding.
Costi fissi
a) per ogni versamento in un'unica soluzione: Euro 12,00;
b) per il versamento iniziale effettuato all'apertura di un Piano di Accumulo di Capitale: Euro 12,00;
Fondo SISTEMA ETICA | Comm. di gestione (%) |
Linea Valori Responsabili | |
Etica obbligazionario Breve Termine | 0,60% |
Etica obbligazionario Misto | 1,20% |
Etica Rendita Bilanciata | 1,50% |
Etica Bilanciato | 1,80% |
Etica Azionario | 1,90% |
Linea Futuri Responsabili | |
Etica Impatto Clima | 1,60% |
c) per l'emissione di ogni certificato: Euro 25,00. Oneri di Gestione
Incentivi per il collocamento dei Fondi del Sistema Etica di Etica Sgr (ricevuti dalla Banca ai sensi dell'articolo 52 Regolamento CONSOB n. 20307/2018)
Attivi in gestione collocati dal Soggetto collocatore Classi di quote R e RD | Percentuale delle "commissioni di gestione" retrocessa al collocatore |
fino a 100 milioni di Euro | 55% |
Da 100 a 200 milioni di Euro | 62% |
Da 200 a 300 milioni di Euro | 67% |
Da 300 a 700 milioni di Euro | 72% |
Oltre i 700 milioni di Euro | 75% |
Prodotti di investimento assicurativi di Assimoco Vita
I costi sono i seguenti:
Premio unico di perfezionamento | 2,00% del Premio. Di tale costo, 100 euro si riferiscono a spese per l'emissione del contratto. |
Versamenti aggiuntivi | 2,00% del premio. Di tale costo, 7 euro si riferiscono a spese per versamento aggiuntivo. |
La commissione di gestione è pari a una percentuale del controvalore delle quote della polizza ed è calcolata pro rata temporis e prelevata mensilmente mediante riduzione del numero delle quote attribuite al contratto. La percentuale è definita in base alla categoria secondo la tabella:
Categoria Fondi Esterni/OICR | Percentuale |
Azionario | 1,40% su base annua |
Bilanciato | 1,10% su base annua |
Obbligazionario | 0,90% su base annua |
Monetario | 0,10% su base annua |
Categoria Fondi Interni | Percentuale |
Dinamico | 1,80% su base annua |
Equilibrato | 1,45% su base annua |
Prudente | 1,10% su base annua |
Incentivi per il collocamento dei Prodotti di investimento assicurativi Assimoco Vita (ricevuti dalla Banca ai sensi dell'articolo 135-sexies Regolamento CONSOB n. 20307/2018):
- sul premio unico di perfezionamento: 95% del costo applicato al premio al netto delle spese di emissione di € 100,00;
- sul versamento aggiuntivo: 95% del costo applicato al versamento al netto di € 7,00.
Il restante 5% del costo applicato al premio al netto delle spese di emissione è riconosciuto da Assimoco Vita a Caes Italia – Consorzio Assicurativo Etico Solidale Soc. Coop. Sociale con sede legale in MILANO – Via Gavirate n.14, iscritta al RUI con il n. A000090335, in forza di un modello organizzativo che si caratterizza per la stipulazione da parte di Assimoco Vita di due distinti contratti di intermediazione assicurativa: un accordo di distribuzione a Banca Popolare Etica (sezione D del RUI) ed un mandato agenziale all’Agenzia Assicurativa Caes Italia (sezione A del RUI), relativamente al medesimo portafoglio assicurativo. Banca Popolare Etica e Caes Italia svolgono specifiche e distinte attività di intermediazione/distribuzione agendo in autonomia e indipendenza.
Management fee in base alla categoria Fondi esterni ricevuti dalla Banca
Tipologia | Percentuale |
Azionario | mensilmente 35,97% della commissione di gestione prelevata mensilmente dal controvalore della polizza; a fine anno 14,92% del totale delle commissioni di gestione prelevate nell'anno purché la polizza risulti ancora in vigore. |
Bilanciato | mensilmente 30,23% della commissione di gestione prelevata mensilmente dal controvalore della polizza; a fine anno 12,96% del totale delle commissioni di gestione prelevate nell'anno purché la polizza risulti ancora in vigore. |
Obbligazionario | mensilmente 26,39% della commissione di gestione prelevata mensilmente dal |
controvalore della polizza; a fine anno 10,55% del totale delle commissioni di gestione prelevate nell'anno purché la polizza risulti ancora in vigore. | |
Monetario | non sono previste provvigioni di mantenimento |
Management fee in base alla categoria Fondi esterni ricevuti da Caes Italia:
Tipologia | Percentuale |
Azionario | mensilmente 1,89% della commissione di gestione prelevata mensilmente dal controvalore della polizza; a fine anno 0,79% del totale delle commissioni di gestione prelevate nell’anno purché la polizza risulti ancora in vigore. |
Bilanciato | mensilmente 1,59% della commissione di gestione prelevata mensilmente dal controvalore della polizza; a fine anno 0,68% del totale delle commissioni di gestione prelevate nell’anno purché la polizza risulti ancora in vigore. |
Obbligazionario | mensilmente 1,39% della commissione di gestione prelevata mensilmente dal controvalore della polizza; a fine anno 0,56% del totale delle commissioni di gestione prelevate nell’anno purché la polizza risulti ancora in vigore. |
Monetario | non sono previste provvigioni di mantenimento |
Gestioni Patrimoniali di Euregio Plus sgr
Oneri di gestione
Linea | Commissione di gestione (%) |
Gp Etica Moderata | 1,20% |
Gp Etica Dinamica | 1,90% |
Incentivi per il collocamento delle Gestioni Patrimoniali di Euregio Plus sgr (ricevuti dalla Banca ai sensi dell’articolo 52 Regolamento CONSOB n. 20307/2018):
- Percentuale delle "commissioni di gestione" retrocessa al collocatore: 45%.
Spese di negoziazione titoli
Mercato Primario (Decreto Min. Economia e Finanza del 15/01/2015)
Negoziazione di Bot in sede d'asta a fronte di prenotazione effettuata nei termini previsti: commissioni applicate sul prezzo ufficiale d'asta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (per ogni 100 euro di capitale sottoscritto):
Bot di durata residua pari o inferiore a 80 giorni: 0,03% Bot di durata residua compresa tra 81 e 140 giorni: 0,05% Bot di durata residua compresa tra 141 giorni e 270 giorni: 0,10% Bot di durata residua pari o superiore a 271 giorni: 0,15% Rendimento nullo o negativo: 0
Sottoscrizione titoli di stato a medio/lungo termine (CCT, BTP, CTZ): nessuna commissione né spesa
Mercato Secondario
Bot 3 mesi: Soci 0,1% minimo per ordine euro 8 - Non Soci 0,1% minimo per ordine euro 8 Bot 6/9 mesi: Soci 0,17% minimo per ordine euro 8 - Non Soci 0,2% minimo per ordine euro 8 Bot 12 mesi: Soci 0,25% minimo per ordine euro 8 - Non Soci 0,3% minimo per ordine euro 8
CCT/BTP/CTZ: Soci 0,3% minimo per ordine euro 8 - Non soci 0,35% minimo per ordine euro 8
Titoli di Stato dei Paesi dell'Area Euro ricompresi nell'universo investibile di Etica Sgr: Soci 0,3% minimo per ordine euro 10 - Non Soci 0,5% minimo per ordine euro 10
Spese per il trasferimento di titoli ad altri Istituti: Soci / Non Soci euro 5 per titolo
Diritti di custodia
Dossier contenente solo azioni di Banca Etica, fondi di Etica SGR, prestiti obbligazionari di Banca Etica esente
Dossier con altri titoli (costo semestrale) soci Euro 5,00 non soci Euro 10,00
Imposta di bollo annuale: come da disposizioni di legge vigenti.
6. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA
La normativa prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:
- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.
A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.
I clienti al dettaglio sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:
a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
b) la loro situazione finanziaria;
c) i loro obiettivi di investimento.
Le informazioni di cui alla lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è "appropriato" per il cliente; il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) è addirittura presupposto necessario affinché il cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli (nell'ambito dei quali possono essere consigliate o effettuate soltanto operazioni "adeguate" alle caratteristiche del cliente).
I clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato, mentre la valutazione di appropriatezza può essere omessa (in quanto si presume abbia esito positivo). Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. clienti professionali di diritto): si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro). Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali (c.d. clienti professionali su richiesta).
Le controparti qualificate sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali (ad esempio banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione) e si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto. In particolare, la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di clienti professionali che non necessita di alcuna tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori ad essi connessi.
CLASSIFICAZIONE INIZIALE
La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al cliente la classificazione assegnatagli. In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della clientela, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma l'applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di clienti. E' comunque previsto che, in presenza di un cliente professionale (o controparte qualificata) che richieda espressamente di essere trattato come tale, la Banca possa concludere apposite pattuizioni finalizzate a realizzare tale risultato.
MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE
La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del cliente. Il cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato in succursale, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da cliente professionale a cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da cliente al dettaglio a cliente professionale a richiesta). In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, un cliente al dettaglio di tipo privato dovrà dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare
500.000 euro; 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Invece, un cliente al dettaglio di tipo pubblico (Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, enti pubblici nazionali e regionali) al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, deve possedere i seguenti requisiti: 1) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro; 2) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente
la stipula del contratto; 3) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.
La Banca procede comunque ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Banca dà comunicazione al cliente. Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.
Il documento sulla politica seguita dalla Banca in materia di classificazione della clientela è comunque disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca xxx.xxxxxxxxxx.xx e presso tutte le filiali e i consulenti finanziari della Banca.
7. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
Si riporta di seguito una sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca. Premessa
La Direttiva n. 2014/65 ("MiFID II"), aggiornando le disposizioni contenute nella Direttiva n. 2004/39 ("MiFID I"), fornisce un quadro organico di regole finalizzato inter alia a garantire un maggiore livello di protezione degli investitori, a rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle sedi di negoziazione.
In particolare, poi, la MiFID II e la relativa normativa di attuazione hanno introdotto nuovi principi in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini dei clienti.
Il principio della best execution obbliga le banche ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione degli ordini, e negoziazione in conto proprio, il miglior risultato possibile per i clienti. Assumono rilievo, al riguardo, i fattori di best execution contemplati dall'art. 27 della XxXXX XX.
In particolare per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente deve tenersi conto del prezzo dello strumento e dei relativi costi (c.d. "corrispettivo totale" ai sensi dell'art 27, comma 1, secondo capoverso della MiFID II), della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento Delegato UE n. 2017/565, per valutare l'importanza relativa di tali fattori di esecuzione la Banca tiene conto dei seguenti criteri:
a) caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
b) caratteristiche dell'ordine del cliente, incluso quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli;
c) caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
d) caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.
Tale disciplina è volta ad assicurare un'ampia protezione per i clienti al dettaglio e per i clienti professionali; le controparti qualificate, in virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari, sono escluse dall'ambito di applicazione del principio della best execution. Tuttavia, le stesse controparti qualificate possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti l'applicazione delle regole della best execution.
Banca Popolare Etica (di seguito anche la "Banca"), nel rispetto del suo Statuto, in particolare dell'art. 5, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela per i quali prevede l'accesso alle sedi di esecuzione mediante soggetti terzi in grado di garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.
La Banca, inoltre, svolge anche il servizio di negoziazione per conto proprio che consiste nell'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta con la clientela. Anche in tali ambiti, la Banca garantisce l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione agli strumenti finanziari più sotto specificati.
Le misure interne adottate al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente si riassumono nella "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" adottata dalla Banca e che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione e i negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente. Tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.
La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione e trasmissione con periodicità almeno annuale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini. Qualsiasi modifica rilevante alla strategia di esecuzione e trasmissione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi e una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet o tramite posta. In ogni caso le medesime informazioni saranno rese disponibili anche presso la sede centrale, le filiali e gli uffici dei consulenti finanziari della Banca.
La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati trasmessi in conformità alla strategia di esecuzione e trasmissione adottata.
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1. Elenco delle tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di ricezione e trasmissione di ordini:
- Titoli di stato italiani denominati in euro quotati sui mercati regolamentati;
- Titoli di stato dell'area euro ricompresi nell'universo investibile dei Fondi Sistema Etica di Etica SGR, denominati in euro e quotati sui mercati regolamentati;
- Obbligazioni di enti soprannazionali denominati in euro e quotati sui mercati regolamentati.
Per tali tipologie di strumenti finanziari la Banca si avvale dei fattori di esecuzione con l'ordine riportato e del broker di seguito riepilogato:
Fattori di Esecuzione | Broker |
- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (corrispettivo totale) - Probabilità di esecuzione e regolamento - Rapidità di esecuzione e regolamento | Equita SIM S.p.A. |
Gerarchia dei fattori di best execution
Trattandosi di strumenti negoziati sui mercati regolamentati caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, è stata attribuita, nel rispetto dei criteri normativi, maggior importanza alla valutazione del "corrispettivo totale". Come previsto dalla normativa per i clienti al dettaglio, la Banca privilegia il corrispettivo totale quale preminente fattore di best execution. Tale scelta assume rilevanza anche per i clienti professionali. A tal proposito si precisa che la strategia di ricezione e trasmissione degli ordini è la medesima sia per i clienti professionali, che per i clienti al dettaglio. Il corrispettivo totale è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.
La Banca potrebbe, in via eccezionale, dare priorità ad altri fattori oltre a prezzo e costo, qualora ciò si renda necessario per tutelare gli interessi dei clienti. A tal proposito, gli altri fattori di esecuzione riportati supra, tuttavia, dovrebbero essere considerati solo se rilevanti e sempre in via di eccezione quanto meno per i clienti al dettaglio, in particolare qualora prezzi e costi siano compresi in un intervallo ristretto. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il fallimento imminente di una controparte possa comportare la perdita totale dell'investimento del cliente o quando eventi improvvisi sul mercato richiedano una tempestiva esecuzione anche a scapito di un prezzo di poco migliore.
Si evidenzia che, qualora siano presenti indicazioni del cliente in merito alle modalità di esecuzione dell'ordine non sarà sempre garantita la migliore esecuzione possibile in riferimento alle regole di best execution presenti in questo documento. Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.
Modalità di trasmissione degli ordini e scelta dell'intermediario negoziatore
Nella trasmissione degli ordini, la Banca delega la scelta della sede di esecuzione finale ad un intermediario negoziatore, che agisce in autonomia senza alcuna istruzione specifica da parte della Banca.
L'intermediario negoziatore utilizzato è stato selezionato mediante l'utilizzo dei seguenti criteri:
- coerenza della strategia di esecuzione con l'ordine di importanza dei fattori definito dalla Banca (v. infra);
- adozione da parte dell'intermediario negoziatore della c.d. "best execution" dinamica (v. infra);
- competenza nella gestione ed esecuzione degli ordini su specifiche categorie strumenti finanziari;
- competenza nella gestione ed esecuzione degli ordini su specifici mercati;
- elevata probabilità di esecuzione per particolari tipologie di ordine;
- solidità finanziaria del negoziatore
Sulla base dei criteri su indicati, la Banca ha quindi individuato in Equita SIM S.p.a. un unico intermediario negoziatore con riferimento agli strumenti finanziari sopra citati. Ciò tenendo in particolare conto che:
- la gerarchia dei fattori di esecuzione adottata da Equita SIM S.p.a. coincide con quella scelta dalla Banca per la propria strategia di trasmissione degli ordini;
- Xxxxxx XXX S.p.a., utilizzando la medesima gerarchia dei fattori di esecuzione della Banca, adotta per i titoli di Stato e le obbligazioni, una strategia di esecuzione degli ordini c.d. "dinamica", mediante la quale il negoziatore compara nel continuo più sedi di esecuzione e, per ogni singolo ordine ricevuto, sceglie di volta in volta - anche mediante l'ausilio di specifici algoritmi di calcolo - quella che consente di ottenere la c.d. "best execution".
Rimane fermo che, nel caso in cui un cliente fornisca un'istruzione specifica, la Banca trasmetterà l'ordine all'intermediario negoziatore con istruzione specifica, anche se ciò potrebbe comportare una deroga alla strategia di trasmissione degli ordini della Banca.
Valutazione periodica del broker
La Banca riesamina periodicamente la scelta dell'affidamento dell'incarico di negoziatore a Equita SIM S.p.a. analizzando la qualità dell'esecuzione ottenuta nonché per verificare che siano stati ottenuti i migliori risultati per i clienti. In particolare, viene inter alia verificato nel continuo:
- il mantenimento della coerenza della strategia di esecuzione con l'ordine di importanza dei fattori definito dalla Banca;
- il mantenimento da parte dell'intermediario negoziatore della "best execution" dinamica;
- la solidità finanziaria del negoziatore. A tale riguardo, la Banca provvede al monitoraggio del merito creditizio del negoziatore e verifica trimestralmente la plausibilità dei prezzi di esecuzione e delle commissioni applicate alla totalità delle operazioni effettuate dal negoziatore;
- annualmente vengono inoltre ed più in particolare esaminati: (i) prezzo; (ii) commissioni applicate; (iii) tempestività di comunicazione degli eseguiti; (iv) capacità di accedere alle varie sedi di esecuzione; (v) capacità di operare in condizioni di elevata volatilità dei mercati; (vi) minimizzazione degli ineseguiti, tempestività e qualità delle informazioni relative all'esecuzione, qualità nel regolamento delle operazioni.
Al fine di potere svolgere le suddette attività, viene verificato su base periodica che il negoziatore fornisca i dovuti aggiornamenti alla Banca.
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2. Elenco delle tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di esecuzione di ordini e di negoziazione per conto proprio degli ordini con la clientela:
- Operazioni di pronti contro termine non negoziati su mercati regolamentati;
- Obbligazioni non quotate emesse dalla Banca Popolare Etica;
- Azioni non quotate emesse dalla Banca Popolare Etica.
2.1. Pronti Contro Termine non negoziati su mercati regolamentati
La sede di esecuzione su cui la Banca opera ed i fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella tabella di seguito riportata.
Fattori di Esecuzione | Sedi di Esecuzione |
Rapidità di esecuzione e regolamento Probabilità di esecuzione e regolamento Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (corrispettivo totale) Natura dell'ordine Dimensione dell'ordine | Conto proprio. La Banca non è un internalizzatore sistematico relativamente a tale tipologia di strumenti finanziari ed operazioni |
La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, anche in deroga al principio che obbliga ad attribuire importanza preminente per la clientela retail al corrispettivo totale, rendendosi ciò necessario per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.
Attualmente la migliore sede di esecuzione per i pronti contro termine (di seguito PCT) è rappresentata dal conto proprio in quanto non esistono mercati regolamentati che consentono l'esecuzione degli ordini della clientela retail. L'unico mercato ad oggi esistente è, infatti, un mercato all'ingrosso.
I medesimi prodotti finanziari in oggetto, inoltre, possono presentare un discreto grado di personalizzazione in termini di sottostanti/scadenze scelte dal cliente che si traducono in una maggiore difficoltà nel garantire l'esecuzione sulla base di offerte disponibili su mercato.
La sede di esecuzione in discorso, tuttavia, comporta per la Banca un maggior onere operativo derivante dalla gestione dei rischi sulla proprietà, ma permette di ottenere vantaggi in termini di:
- rapidità, in quanto l'esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri negoziatori;
- probabilità di esecuzione, in quanto l'operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni.
Tali vantaggi, come sopra-detto, sono maggiori per i clienti soprattutto per prodotti illiquidi e/o per i quali non esistano mercati alternativi e laddove sia richiesto un elevato grado di personalizzazione degli strumenti offerti.
La determinazione del prezzo di tali prodotti finanziari avviene, dunque, mediante l'ausilio di una metodologia che tiene conto dei vigenti rendimenti del mercato monetario al fine di valutare la competitività delle condizioni di esecuzione in conto proprio offerte al cliente.
2.2. Obbligazioni non quotate emesse dalla Banca Popolare Etica
Al fine di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente, la Banca ha definito i fattori di esecuzione e selezionato le sedi di esecuzione che, sulla base della gerarchia di fattori definita, consentono di ottenere in modo duraturo quanto sopra e i fattori che influenzano la scelta di tali sedi.
La sede di esecuzione su cui la Banca opera e i fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella seguente tabella:
Fattori di Esecuzione | Sedi di Esecuzione |
Probabilità di esecuzione e regolamento Rapidità di esecuzione e regolamento Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (Total Consideration) Natura dell'ordine Dimensione dell'ordine | Conto proprio. La Banca non è un internalizzatore sistematico relativamente a tale tipologia di strumenti finanziari |
La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, anche in deroga al principio che obbliga ad attribuire importanza preminente per la clientela retail al corrispettivo totale, rendendosi ciò necessario per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.
Le caratteristiche dei titoli trattati (ad esempio, la marcata tipizzazione delle obbligazioni a livello di Banca e la mancanza di mercati alternativi) e le tipologie di operazioni concluse portano ad individuare quale naturale, unica e migliore sede di esecuzione la Banca stessa, che con l'attività di negoziazione in conto proprio garantisce in modo duraturo il rispetto della disciplina di best execution nei confronti dei propri clienti.
Banca Etica rappresenta infatti, come detto poc'anzi, l'unica sede di negoziazione disponibile. La Banca, al fine di assicurare la liquidità delle proprie obbligazioni ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione dei prodotti finanziari in oggetto, definite in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida ABI-Assosim-Federcasse validate dalla Consob in data 5 agosto 2009 e che sono sintetizzabili come segue:
Prodotti finanziari oggetto delle regole interne | Tutti i Prestiti obbligazionari emessi dalla Banca |
Clientela ammessa alla negoziazione | Clientela "al dettaglio" (retail) |
Proposte di negoziazione della clientela | Raccolta presso tutte le filiali della Banca ovvero tramite consulenti finanziari |
Esecuzione dell'ordine | Entro due giorni lavorativi dal momento dell'inserimento nella procedura |
Quantitativo massimo di riacquisti di prestiti di propria emissione ordinari | La banca si riserva la facoltà di effettuare operazioni di riacquisto delle Obbligazioni nel corso della vita delle medesime. Tale facoltà potrà essere esercitata dalla Banca entro il limite massimo del 10% dell'importo nominale di ciascun prestito emesso. |
Quantitativo massimo di riacquisti di prestiti di propria emissione subordinati | La banca si riserva la facoltà di effettuare operazioni di riacquisto delle Obbligazioni nel corso della vita delle medesime. Sono tuttavia fatte salve le limitazioni e le autorizzazioni applicabili alle Obbligazioni Tier 2 per l'attività sul mercato secondario ai sensi delle normative comunitarie e nazionali pro tempore vigenti. In particolare, è previsto che l'autorità competente possa fornire un'autorizzazione preventiva all'attività di riacquisto delle Obbligazioni Tier 2 al fine di supporto agli scambi, nei limiti di uno specifico importo predeterminato. In assenza della citata autorizzazione al riacquisto, la Banca si troverebbe nell'impossibilità di riacquistare liberamente le Obbligazioni ai fini di liquidità. |
Giornate e orario di funzionamento del sistema | L'ammissione alla negoziazione è consentita durante l'orario di apertura degli sportelli della Banca. |
Trasparenza pre-negoziazione | Durante l'orario di negoziazione, su richiesta del cliente, per ogni prodotto finanziario: - codice ISIN e descrizione titolo; - condizioni di prezzo in vendita e in acquisto e le rispettive quantità; - prezzo, quantità e ora dell'ultimo contratto concluso. |
Trasparenza post negoziazione | Entro l'inizio della giornata successiva di negoziazione, per ogni prodotto finanziario: - codice ISIN e la descrizione dello strumento finanziario; - numero dei contratti conclusi; |
- quantità complessivamente scambiate e il relativo controvalore; - prezzo | |
Liquidazione e regolamento dei contratti | Le operazioni effettuate vengono liquidate, con valuta il secondo giorno lavorativo dalla data di negoziazione |
Pricing
I prezzi di negoziazione sono definiti attualizzando i flussi di cassa futuri ai tassi di riferimento, sulla base di metodologie riconosciute e diffuse sui mercati finanziari.
In particolare, per le obbligazioni c.d. "plain vanilla", a tasso fisso o variabile, il prezzo viene calcolato, giornalmente, prendendo a riferimento la curva tassi c.d. risk-free di pari scadenza, a cui viene applicato uno spread di emissione che contempla il merito creditizio dell'emittente ed una componente commerciale. Tale spread, rilevato al momento dell'emissione, viene mantenuto costante lungo l'intera vita del prestito obbligazionario. La Banca non applica alcuno spread denaro/lettera rispetto al fair value determinato come sopra né alcuna commissione. Si rinvia per ulteriori dettagli alla "Politica di valutazione di Valutazione e Pricing-Regole Interne per la Negoziazione/Emissione dei Prestiti Obbligazionari emessi da Banca Etica", disponibile per la consultazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
2.3. Azioni non quotate emesse dalla Banca Popolare Etica
Fattori di Esecuzione | Sedi di Esecuzione |
Rapidità di esecuzione e regolamento Probabilità di esecuzione e regolamento Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (corrispettivo totale) Natura dell'ordine Dimensione dell'ordine | Conto Proprio. La Banca non è un internalizzatore sistematico relativamente a tale tipologia di strumenti finanziari. |
La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, anche in deroga al principio che obbliga ad attribuire importanza preminente per la clientela retail al corrispettivo totale, rendendosi ciò necessario per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.
Gli ordini impartiti dal cliente per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari rappresentati da azioni emesse dalla stessa Banca Popolare Etica vengono eseguiti dalla Banca quale negoziatore per conto proprio in contropartita con il cliente e cioè al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. La scelta della Banca di eseguire gli ordini quale negoziatore per conto proprio è connesso alla capacità della Banca stessa di assicurare una maggiore rapidità e probabilità di esecuzione degli ordini in quanto non sono presenti altre sedi di esecuzione in grado di garantire analoghi livelli di liquidità.
La Banca negozia tali strumenti tramite l'utilizzo del Fondo Acquisto Azioni Proprie nei limiti di quanto stabilito dall'art. 30, comma 2, del Testo Unico Bancario e della sua capienza al momento della negoziazione. Il prezzo dell'azione corrisponde al suo valore nominale più il sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea. L'acquisto e la rivendita delle azioni sociali, con impegno del Fondo, sono stati regolamentati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.
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L'indicazione analitica della strategia della Banca è riportata nella "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini di Banca Popolare Etica" che contiene anche il documento relativo alla politica di esecuzione e trasmissione degli ordini adottate dall'intermediario negoziatore Equita SIM S.p.a.. Il documento completo è disponibile per la consultazione sul sito della Banca xxx.xxxxxxxxxx.xx e presso tutte le filiali e i consulenti finanziari della Banca.
8. TERMINI DEL CONTRATTO
Art. 1 - Diligenza della Banca
Sezione I Condizioni Generali
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, principali e accessori, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Art. 2 - Identificazione della clientela
1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, e nel corso della durata dello stesso, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.
Art. 3 - Conflitti di interesse rilevanti
1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse rilevanti, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura e/o delle fonti del conflitto in modo chiaro e su supporto duraturo, nonché delle misure adottate per mitigare tale rischio.
3. Secondo le modalità di cui al successivo articolo 5 del presente contratto, la Banca informa il cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse e, su richiesta del cliente medesimo, gli fornisce informazioni di maggior dettaglio sulla politica adottata.
Art. 4 - Conferimento degli ordini
1. Gli ordini e le revoche possono essere conferiti per iscritto, nonché, previo accordo fra le parti, in via elettronica o telefonicamente. Ove si tratti di ordini impartiti per iscritto o in via elettronica, viene consegnata al cliente copia del modulo d'ordine.
2. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca. Il Cliente prende atto che una copia delle registrazioni rimane disponibile, su richiesta del Cliente stesso, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della loro creazione.
3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.
4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
5. È in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.
Art. 5 - Invio della corrispondenza al Cliente
1. L'invio al Cliente di lettere, estratti conto titoli, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca comprese le comunicazioni periodiche, quelle di variazione delle condizioni, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del singolo rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione.
2. Le modalità di invio della documentazione periodica, delle comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni a norma dell'art. 18 del presente contratto e delle corrispondenti disposizioni di legge di riferimento sono effettuate in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal Cliente e riportata negli uniti documenti denominati "Foglio informativo" e "Documento di sintesi del deposito titoli a custodia e/o amministrazione". Il Cliente ha comunque il diritto di comunicare, in forma scritta, la modifica della tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
3. Qualora venga scelta la forma elettronica, la Banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente tramite il servizio di banca virtuale messo a disposizione del Cliente medesimo da parte della Banca stessa regolato da un apposito contratto. Tramite il servizio di banca virtuale il Cliente accede alle comunicazioni di cui al comma 1, rese disponibili su un supporto durevole non modificabile, che ne consente la visualizzazione, la stampa, il trasferimento e la
conservazione su altro supporto del Cliente stesso. È onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni a lui destinate e alla conservazione dei documenti stessi su proprio supporto. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione secondo le modalità descritte e regolate nel contratto relativo al servizio di banca virtuale sottoscritto dal Cliente.
4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la Banca può inviare all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicato dal Cliente, un avviso ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al Cliente. Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 3.
5. È onere del Cliente informare la Banca di eventuali variazioni del recapito indicato per la ricezione delle comunicazioni cartacee/ dell'indirizzo di posta elettronica / del numero di cellulare indicati ai sensi dei commi precedenti presentandosi nella succursale di riferimento per la sottoscrizione dell'apposito modulo di variazione.
6. Qualunque sia la forma scelta e nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatari e le comunicazioni così effettuate dalla Banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. La modifica della scelta originaria - salvo che la nuova modalità sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio - può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, ma il cointestatario che la dispone è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
Art. 6 - Invio della corrispondenza alla Banca
1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, sono inviate alla succursale presso la quale è costituito il rapporto.
2. Il cliente cura che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o con altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nell'articolo precedente.
Art. 7 - Offerta fuori sede
1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari, i quali devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
b) astenersi dal ricevere dal cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento;
c) mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono.
2. La Banca risponde in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
3. L'efficacia dei contratti di collocamento, di gestione di portafogli, di negoziazione in conto proprio, nonché l'efficacia delle proposte contrattuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o alla Banca. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente.
4. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
Art. 8 - Prestazione dei servizi di investimento con valutazione di appropriatezza
1. Per la prestazione di servizi di investimento diversi dalla consulenza o prestati senza l'abbinamento della consulenza, la Banca formula una valutazione di appropriatezza, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta. A tal fine, la Banca richiede al cliente informazioni che includono i seguenti elementi, nella misura in cui questi siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente stesso, della natura, della complessità e del rischio dell'operazione:
a) i tipi di servizi, operazioni e di strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
2. La Banca, qualora non ottenga le informazioni di cui sopra, avverte il cliente dell'impossibilità di stabilire se l'operazione sia per lui appropriata.
3. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza, ne avverte parimenti il cliente, precisando le ragioni di tale valutazione.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio sulla base di un ordine impartito per iscritto o elettronicamente ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto durevole equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze che il cliente ha ricevuto.
5. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 28 del presente contratto.
6. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 14 del presente contratto.
Art. 9 - Limitazioni operative del cliente
1. La Banca valuta, nel miglior interesse del cliente, la compatibilità dello strumento finanziario e prodotto di investimento assicurativo rispetto al Target Market nel quale rientra il cliente stesso. Con l'espressione "Target Market" si intende il mercato di riferimento al quale si indirizzano i prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi.
2. Il cliente prende atto che la Banca potrebbe non consentire l'esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal cliente ed aventi ad oggetto strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi qualora lo strumento o prodotto individuato dal Cliente (i) non rientri tra quelli che la Banca o l'emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene al Cliente o, in ogni caso, qualora lo strumento o prodotto (ii) rientri tra quelli che la Banca o l'emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il cliente.
3. La Banca si riserva la facoltà di consentire le operazioni di cui al comma precedente nelle ipotesi in cui i servizi di esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini siano prestati al cliente senza l'abbinamento del servizio di consulenza.
Art. 10 - Rendiconti
1. I clienti ricevono dalla Banca su supporto durevole il rendiconto dei servizi prestati, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari e della natura del servizio. Tali rendiconti comprendono, se del caso, i costi dell'operazione e dei servizi prestati per conto dei clienti.
2. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:
a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini;
b) la Banca invia al cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, salvo che una conferma contenente le stesse informazioni non debba essere prontamente inviata al cliente da un altro soggetto.
3. Oltre a quanto stabilito al comma precedente, la Banca fornisce al cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.
4. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengano eseguiti periodicamente, la Banca in alternativa a quanto previsto al comma 2, lett. b) che precede, potrà effettuare la trasmissione di un avviso di conferma cumulativo su base semestrale.
5. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, da trasmettersi alla Banca entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione medesima.
Art. 11 - Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima.
2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali, ad esempio, la firma elettronica).
Art. 12 - Poteri di rappresentanza
1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata o pec, oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. In ogni caso l'opponibilità alla Banca delle suddette modifiche sarà effettiva decorse 48 ore dal ricevimento della comunicazione.
3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto statuito al comma precedente.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 13 - Cointestazione del rapporto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.
2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.
4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche da uno solo di essi le sia stata presentata per iscritto opposizione.
5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata ovvero presentate alla succursale ove è aperto il rapporto.
Art. 14 - Cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza
1. Rapporti cointestati
Nel caso di rapporti cointestati, se non vi è accordo e le situazioni finanziarie degli intestatari del rapporto differiscono tra loro, la Banca assumerà le informazioni necessarie per la valutazione di appropriatezza riferite al soggetto con la minore Conoscenza ed Esperienza. Per la valutazione di adeguatezza, la Banca assumerà le informazioni riferite al soggetto con la minore Conoscenza, Esperienza e la più debole Situazione finanziaria e le informazioni sugli Obiettivi d'investimento riferiti alla Cointestazione stessa.
Gli intestatari del rapporto avranno comunque la possibilità di nominare un rappresentante unico, individuato tra i cointestatari, il profilo d'investimento del quale sarà di riferimento per il rapporto cointestato.
2. Rapporti con delega
L'intestatario del rapporto ha la possibilità di rilasciare la delega ad operare a terzi; in questo caso il delegato dovrà essere profilato con la richiesta delle informazioni relative alla Conoscenza ed Esperienza. La Banca assumerà per la valutazione di appropriatezza le informazioni relative alla Conoscenza ed Esperienza del soggetto delegato, per la valutazione di adeguatezza la Banca assumerà le informazioni relative alla Conoscenza ed Esperienza del soggetto delegato e la Situazione finanziaria e Obiettivi d'investimento del soggetto intestatario del rapporto.
3. Rapporti con persone giuridiche o soggetti sottoposti a tutela di legge
Quando il cliente è una persona giuridica o quando il Cliente persona fisica è legalmente rappresentato da un'altra persona fisica (es. incapace, interdetto, inabilitato, minorenne, etc.), la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del Cliente sottostante. Le Conoscenze ed Xxxxxxxxxx sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante.
Art. 15 - Commissioni, spese e incentivi - Informativa ex ante e informativa ex post
1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate negli uniti documenti denominati "Foglio informativo" e "Documento di sintesi del deposito titoli a custodia e/o amministrazione". Nel medesimo Foglio informativo è altresì riportata l'informativa riguardante l'esistenza, la natura e il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura monetaria e non monetaria corrisposti o ricevuti dalla Banca.
2. La Banca comunicherà al cliente, prima di dar corso alle singole operazioni, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi, ivi inclusi eventuali incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all'effetto dei costi sulla redditività degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
3. La Banca invia al cliente, annualmente, in forma personalizzata la rendicontazione dei costi dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi, riportando i costi e gli oneri in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, in merito ai servizi di investimento prestati e agli strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti dalla Banca, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
4. Il cliente può chiedere ulteriori dettagli in ordine ai costi ed agli oneri di cui sopra, nonché agli incentivi corrisposti o ricevuti dalla Banca e la Banca si impegna a comunicare, preventivamente all'effettuazione delle singole operazioni, informazioni su eventuali ulteriori fattispecie di incentivo che dovesse nel tempo ricevere e/o pagare rispetto a quelle rese note nel Foglio informativo allegato al presente contratto.
5. Il cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa. Il cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e dalla esecuzione di ordini del Cliente.
6. È fatto divieto al cliente di consegnare ai Consulenti Finanziari, di cui la Banca si avvalga, denaro contante o mezzi di pagamento che non siano intestati o girati alla Banca o alla società prodotto, muniti della clausola di non trasferibilità. In caso di violazione della presente disposizione, il cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
Art. 16 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela
1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.
Art. 17 - Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca e il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione legale al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.
Art. 18 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali
1. La Banca può modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative di cui al presente contratto ove ricorra un giustificato motivo, dando un preavviso di almeno 60 giorni al cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità entro la data di decorrenza indicata, ottenendo in sede di liquidazione l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
2. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli la Banca osserva la disciplina prevista dall'art. 118 del d.lgs. 385/1993.
Art. 19 - Durata del contratto e recesso
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata A.R. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca al momento del ricevimento della relativa documentazione.
2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente mediante lettera raccomandata A.R.
3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
4. Il recesso può essere esercitato dal cliente con le modalità sopra indicate, senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.
Art. 20 - Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
2. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o posta elettronica, indirizzandolo all'Ufficio Reclami, presso la sede della Banca, ai seguenti recapiti:
- xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx;
- Indirizzo PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx;
- Indirizzo posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx;
La Banca deve rispondere entro 60 giorni, ovvero entro 45 giorni se il reclamo attiene a prodotti di investimento assicurativi. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob ovvero, se il reclamo attiene al deposito titoli a custodia e/o amministrazione titoli, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), oppure infine, se il reclamo attiene a prodotti di investimento assicurativi, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, ovvero all'Arbitro Bancario Finanziario, oppure all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni si può consultare, rispettivamente, il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, il sito xxx.xxxxx.xx, ovvero consultare il Regolamento Ufficio Reclami della Banca disponibile presso le filiali e sul sito internet.
3. Il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d'Italia e/o alla Consob, nonché di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.
4. Al riguardo, qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la
procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob oppure, se il reclamo attiene al deposito titoli a custodia e/o amministrazione titoli, innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario di cui al richiamato comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.
Art. 21 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente
1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca/succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l'ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.
Art. 22 - Definizione del servizio
Sezione II
Negoziazione in conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini
1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, acquista o vende strumenti finanziari nelle varie sedi di negoziazione, compresa la conclusione di accordi di sottoscrizione o compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.
2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.
3. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini è il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione).
4. La Banca offre i servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini in abbinamento al servizio di consulenza. La Banca può prestare il servizio di esecuzione e di ricezione e trasmissione di ordini senza l'abbinamento del servizio di consulenza esclusivamente con riferimento ai seguenti strumenti finanziari:
- Titoli di Stato italiani denominati in Euro;
- Titoli di Stato esteri denominati in Euro ricompresi nell'universo investibile di Etica Sgr;
- Obbligazioni di Enti soprannazionali denominati in Euro ricompresi nell'universo investibile di Etica Sgr.
Art. 23 - Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal cliente. A tal fine:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
b) tratta gli ordini del cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del cliente richiedano di procedere diversamente;
c) informa il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. È facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal cliente, dandogliene immediata comunicazione.
3. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per impedire che delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione possa essere effettuato un uso scorretto da parte di uno qualsiasi dei suoi soggetti rilevanti, come definiti dal Regolamento congiunto emanato da Banca d'Italia e Consob.
Art. 24 - Aggregazione degli ordini
1. La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengano aggregati;
b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine;
c) è stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima che a se stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla
Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirle affatto.
Art. 25 - Esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione
1. Ove l'ordine abbia ad oggetto strumenti finanziari non negoziati in una sede di negoziazione, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 26 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni
1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.
3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.
Art. 27 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni
1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.
2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.
Art. 28 - Mera esecuzione o ricezione di ordini
1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:
a) i servizi abbiano ad oggetto strumenti finanziari "non complessi", nonché: azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo; strumenti del mercato monetario; obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato); Oicr armonizzati;
b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
2. In tal caso, la Banca si limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.
3. La Banca presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che opera attraverso i servizi on-line della Banca (Area Clienti).
Art. 29 - Operazioni con passività potenziali o effettive
1. Qualora il Cliente detenga posizioni in strumenti finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento (per tale intendendosi il prezzo di acquisto per gli strumenti finanziari acquistati per il tramite della Banca o il prezzo di carico per quelli oggetto di mero trasferimento nel dossier titoli del Cliente) subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata su supporto durevole strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente ,al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.
Art. 30 - Definizione del servizio
Sezione III Collocamento, distribuzione e vendita
di strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi
1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al cliente di prodotti finanziari anche assicurativi e di servizi di investimento tempo per tempo offerti, promossi, collocati, o distribuiti dalla Banca medesima.
2. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari di propria emissione e di quelli emessi da società terze.
3. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e della distribuzione e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.
4. Per l'adesione ad ogni collocamento e distribuzione, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento e della distribuzione.
5. In quanto compatibili, al servizio di collocamento e distribuzione si applicano gli articoli di cui al presente contratto. Il Servizio di collocamento e di distribuzione è svolto dalla Banca sempre in abbinamento al servizio di consulenza. Ne consegue che qualora un determinato prodotto in collocamento e distribuzione non sia adeguato al cliente la Banca si astiene dall'offrirlo al cliente.
Art. 31 - Collocamento di obbligazioni bancarie
1. Le obbligazioni bancarie sono titoli di credito, nominativi o al portatore, emesse dalla Banca per la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.
2. Esse sono collocate interamente dalla Banca e dalle sue filiali ovvero, nel caso di operatività fuori sede, dai consulenti finanziari della stessa.
3. Il collocamento delle obbligazioni è effettuato a mezzo di sottoscrizione, da parte del cliente, di apposita modulistica predisposta dalla Banca. La stessa modulistica deve essere sottoposta al cliente anche nel caso di operatività fuori sede.
4. Quando l'emissione obbligazionaria forma oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari soggetta alla redazione di prospetto, le informazioni sulla Banca emittente e sulle caratteristiche dell'emissione sono contenute nel predetto prospetto d'offerta redatto e pubblicato secondo le modalità indicate dalla Consob.
Art. 32 - Emissione di prodotti finanziari diversi dai certificati di deposito e dalle obbligazioni bancarie
1. Per la raccolta del risparmio, la Banca può emettere prodotti finanziari che comportano l'emissione di titoli di credito aventi caratteristiche diverse dalle obbligazioni e dai certificati di deposito nel rispetto delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, nonché di quelle contenute nel presente contratto.
Art. 33 - Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
1. Per prodotti di investimento assicurativi si intendono i prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni di mercato.
2. Prima della sottoscrizione di tali prodotti, la Banca fornisce al cliente informazioni riguardo ad essi comunicando l’esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi, con riferimento al prodotto, possono essere adempiuti mediante la consegna del KID e del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più opzioni di investimento, la Banca fornisce le informazioni con riferimento alle specifiche opzioni di investimento.
3. Prima dell’effettuazione dell’operazione, la Banca fornisce ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere l’attività di distribuzione svolta e il tipo di prodotti di investimento assicurativi che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono:
a) al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa;
b) al prodotto di investimento assicurativo e all’attività di distribuzione assicurativa.
4. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi, la Banca deve, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal cliente, fornire un'apposita dichiarazione nella quale lo informa che il prodotto risponde alle richieste ed esigenze assicurative del medesimo.
5. La Banca rispetta le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.
6. L'informativa normativamente prevista viene fornita al cliente su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile per il cliente.
7. Se la Banca procede alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi fuori dai locali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, comunica ai clienti che ha l’obbligo di:
a) valutare la coerenza con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente, l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione;
b) osservare gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente;
c) consegnare al cliente o potenziale cliente, prima dell’effettuazione dell’operazione, copia della documentazione informativa prescritta dalla vigente disciplina;
d) consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.
Sezione IV
Consulenza in materia di investimenti
Mifid (Markets in Financial Instruments Directive) e IDD (Insurance Distribution Directive)
Art. 34 - Definizione del servizio
1. Il servizio di consulenza in materia di investimento consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest'ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a un determinato strumento o prodotto finanziario e prodotto di investimento assicurativo.
2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente e basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico mediante canali di distribuzione. Esse hanno forma scritta - o quella concordata fra le parti nel presente contratto -, debbono indicare la durata della loro validità, contenere l'esito della valutazione di adeguatezza e debbono essere consegnate al cliente.
3. La consulenza prestata si configura come non indipendente, in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi emessi dalla stessa Banca o da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato e in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento. Gli strumenti finanziari e i prodotti di investimento assicurativi sono tuttavia raccomandati solo qualora ciò sia nell'interesse del cliente e siano compatibili con le sue esigenze, caratteristiche ed obiettivi.
4. Per una informativa completa in merito alla gamma di strumenti finanziari che la Banca potrebbe raccomandare, incluso il rapporto con gli emittenti e fornitori degli strumenti analizzati per ciascun tipo di strumento in base all'ambito del servizio, si rinvia all'Allegato "Condizioni del servizio di consulenza".
Art. 35 - Valutazione di adeguatezza
1. La prestazione del servizio presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine, la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.
2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni in esame, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.
3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che:
a) l'operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e la sua volontà di effettuare un investimento conforme ai principi che regolano la finanza etica;
b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.
4. In relazione a quanto disposto al comma precedente, per poter svolgere tale valutazione la banca deve conoscere:
- per la valutazione sub a), gli obiettivi di investimento del cliente, inclusi i dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità per cui vuole accedere agli investimenti;
- per la valutazione sub b), dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare del cliente, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari;
- per la valutazione sub c), i tipi di servizi, operazioni, strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi con i quali il cliente ha dimestichezza, la natura, il volume, la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; il livello di istruzione, la professione attuale e, se rilevante, quella precedente del cliente.
5. La Banca fornisce soltanto raccomandazioni che risultano adeguate alla luce delle valutazioni sopra indicate e fornisce al cliente su supporto durevole una "Dichiarazione di adeguatezza", contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.
6. La Banca valuta l'adeguatezza nel tempo delle raccomandazioni effettuate e invia al Cliente, con cadenza annuale, salva diversa richiesta del cliente, su supporto durevole, un rendiconto circa l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite rispetto al profilo del Cliente stesso.
7. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 14 del presente contratto.
8. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, non dà corso all'operazione ed avverte il cliente, precisando le ragioni di tale valutazione.
Art. 36 - Prestazione del servizio
1. Il servizio di consulenza è prestato in connessione con tutti i servizi di investimento, di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e le operazioni disciplinati nel presente contratto.
2. Nell’ambito del servizio di consulenza Banca Etica seleziona:
- i partner sulla base di una valutazione integrata di fattori ambientali, sociali e di governance (ciò che oggi, dall’inglese Environmental, Social, Governance, viene classificato come ESG) elaborata tramite una propria metodologia condotta dall’ufficio Modelli di Impatto e Valutazione Socio Ambientale;
- gli strumenti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e prodotti di previdenza complementare coerenti con i principi di finanza etica, che si basano sull’universo investibile elaborato da Etica Sgr (società appartenente al Gruppo Banca Etica) secondo criteri ESG attraverso una metodologia proprietaria ispirata ai principi della finanza etica.
La Banca valuta e fa proprio il sistema di misurazione dell'impatto dei rischi di sostenibilità sui rendimenti dei prodotti di Etica Sgr, che mensilmente effettua il calcolo delle performance YTD aggiustate per il rischio ESG di tutti i fondi della Linea Valori Responsabili e della Linea Futuri Responsabili.
Di conseguenza la Banca non ha predisposto un autonomo sistema di misurazione dell'impatto dei rischi di sostenibilità sui rendimenti dei prodotti proposti in consulenza.
Per maggior informazioni riguardo alla valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti di Etica Sgr e degli altri partner partecipanti ai mercati finanziari ai sensi del Regolamento 2088 collocati dalla Banca, si può fare riferimento alla documentazione precontrattuale specifica di ogni prodotto.
3. La Banca fornisce in tempo utile al cliente, affinché questi possa assumere consapevoli decisioni di investimento, una comunicazione completa dei costi e oneri relativi allo strumento finanziario e al servizio di consulenza prestato, ivi compresi eventuali incentivi ricevuti dalla Banca in relazione a tale servizio nonché l'effetto complessivo dei costi sul controvalore dell'operazione. In tale comunicazione viene riportata l'indicazione dei rischi associati all'investimento stesso.
4. A fronte dell'elaborazione di ciascuna raccomandazione personalizzata, l'operazione o le operazioni facenti parte della stessa vengono riepilogate su apposito documento, datato e numerato, su supporto durevole, contenente anche la Dichiarazione di adeguatezza.
5. Il servizio di consulenza ha ad oggetto gli strumenti finanziari e i prodotti di investimento assicurativi indicati nell'allegato documento denominato "Condizioni del servizio di consulenza", dove sono specificati altresì i limiti e le modalità con cui il richiamato servizio è svolto.
6. La valutazione di adeguatezza viene effettuata avendo riguardo alla singola operazione e/o al singolo strumento finanziario e prodotto di investimento assicurativo.
7. Il predetto allegato forma parte integrante del presente contratto e viene aggiornato tempo per tempo dalla Banca in relazione alle variazioni apportate al servizio offerto. Esso è a disposizione del cliente che vuole accedere al servizio presso le succursali della Banca ovvero è disponibile presso il sito Internet della stessa.
8. Modalità diverse e ambiti ulteriori nella prestazione del servizio, che la Banca intenda seguire, debbono essere formalizzati in apposita appendice al presente contratto.
Art. 37 - Responsabilità della Banca
1. Le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca non vincolano il cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest'ultimo ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.
Art. 38 - Oggetto del contratto
Sezione V
Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli
1. Oggetto del servizio di deposito a custodia e amministrazione sono titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli). Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la banca depositaria prende luogo dalla consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi trovano attuazione attraverso istruzioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art. 39 - Obblighi della Banca
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento per costituenda società, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.
3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
Art. 40 - Obblighi del cliente
1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 41 - Inadempimento del cliente
1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 60 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2756, commi 2 e 3, e 2761, commi 3 e 4, del codice civile, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati. A tal fine il depositante conferisce mandato irrevocabile alla Banca, ai sensi dell'art.1723, comma 2 del Codice Civile, affinché quest'ultima possa in nome e per conto del depositante, girare, anche a proprio favore, i titoli presenti nel deposito.
3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.
4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
5. Analoga facoltà di procedere alla vendita al meglio di parte o di tutti i titoli depositati è, inoltre, riconosciuta alla Banca in caso di inadempimento del depositante ad obbligazioni dal medesimo contratte con la Banca stessa in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura, già accordate o da accordarsi o di cui egli fosse garante; in tal caso sarà dato un preavviso di un giorno, decorso inutilmente il quale, la Banca procederà al realizzo dei titoli e si soddisferà sul ricavato, dandone successiva comunicazione scritta al depositante.
6. Quando il deposito è intestato a più persone, la facoltà di cui sopra è accordata alla Banca con riferimento a tutti i titoli contenuti nel deposito anche quando uno solo dei cointestatari risulti inadempiente alle obbligazioni contratte con la banca in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura, già accordate o da accordarsi o di cui egli fosse garante.
Art. 42 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta
1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:
a) i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;
b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;
c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.
Art. 43 - Subdeposito dei titoli dematerializzati
1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.
2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.
3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.
4. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.
5. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.
Art. 44 - Subdeposito dei titoli cartacei
1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.
2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.
3. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.
4. Ove i titoli siano depositati presso enti diversi da quelli indicati al precedente comma 1, i diritti del cliente possono essere esercitati secondo le modalità indicate nella regolamentazione dei servizi dell'ente di riferimento.
Art. 45 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.
Art. 46 - Ritiro dei titoli
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 60 giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire il deposito anche senza preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli, la Banca provvede alla loro restituzione al depositante entro il giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli medesimi alla Banca, da parte degli organismi subdepositari.
3. All'atto del ritiro il depositante deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.
Art. 47 - Comunicazioni periodiche
1. La Banca invia al cliente, almeno una volta l'anno ovvero secondo la periodicità diversamente convenuta, una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione come comunicata si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
Sezione VI
Vendita di certificati di deposito emessi dalla Banca
Art. 48 - Caratteristiche dei certificati di deposito
1. Il certificato di deposito è nominativo.
2. È ammessa l'intestazione del certificato a più persone.
3. Nel caso il certificato di deposito venga emesso senza la consegna materiale del titolo, la Banca rilascia una ricevuta non cedibile a terzi, anche ai fini delle indicazioni da riportare sul certificato, e il cliente può ottenere, in qualsiasi momento, la stampa del titolo senza oneri aggiuntivi.
Art. 49 - Modalità e tassi di interesse dell'operazione
1. Il certificato viene rilasciato contro versamento del relativo importo. La somma depositata è vincolata per il periodo fissato e indicato sul fronte del certificato. Non sono ammessi versamenti successivi rispetto a quello inizialmente effettuato né prelevamenti totali o parziali prima della scadenza.
2. Sulla somma depositata viene applicato, secondo quanto pattuito all'atto della richiesta del certificato, un tasso nominale annuo di interesse fisso oppure indicizzato nella misura riportata sul fronte del documento.
3. Per i certificati a tasso variabile, la misura dell'interesse riportata sul fronte del documento indica il tasso nominale annuo iniziale; le relative variazioni derivanti dall'andamento del parametro di indicizzazione decorrono secondo i tempi e i criteri indicati sul fronte del certificato.
4. Nell'ipotesi di mancata rilevazione o di soppressione del parametro di indicizzazione prescelto, la Banca ha facoltà di individuare un indice sostitutivo, tale da non comportare, al momento della prima applicazione, significativi scostamenti dalla misura del precedente da ultimo rilevata.
5. La capitalizzazione periodica degli interessi viene effettuata solo se espressamente indicata sul fronte del documento rappresentativo del certificato di deposito.
Art. 50 - Rimborso del certificato e pagamento degli interessi
1. Il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi alla scadenza sono effettuati, previa presentazione del titolo o della ricevuta sostitutiva, esclusivamente presso lo sportello della Banca al quale è stata richiesta l'emissione del certificato. Qualora la data di pagamento coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento è effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Art. 51 - Termini di prescrizione degli interessi e del capitale
1. Nel caso di esplicito mancato rinnovo a scadenza, i diritti dei titolari dei certificati di deposito si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui il certificato è divenuto rimborsabile.
Art. 52 - Procedura di ammortamento
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di deposito, è applicabile la procedura di ammortamento disciplinata dalla legge.
2. Se l'importo del certificato di deposito non supera € 516,46, si applica anche al certificato al portatore la procedura semplificata prevista dalla legge per i certificati nominativi e si può procedere al rilascio del duplicato decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida.
Art. 53 - Garanzia
1. I certificati di deposito nominativi sono coperti nel limite di euro 100.000 per ogni depositante dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Art. 54 - Caratteristiche dell'operazione
Sezione VII
Operazioni di pronti contro termine
1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.
3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.
4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.
Art. 55 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti
1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.
2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.
Art. 56 - Clausola risolutiva espressa
1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
a) in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c.c.;
b) all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.
2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.
***
"Condizioni del servizio di consulenza"
(allegato al Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento)
La Banca presta il servizio di consulenza sempre in connessione con il servizio di Collocamento, distribuzione e sottoscrizione.
Sulla base di quanto scelto dal cliente nel relativo contratto, la Banca presta il servizio di consulenza in connessione ai seguenti servizi:
- Ricezione e trasmissione ordini;
- Negoziazione in conto proprio;
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
I quali hanno ad oggetto i seguenti titoli/prodotti:
- Obbligazioni di propria emissione;
- Titoli di Stato italiani denominati in Euro;
- Titoli di Stato esteri denominati in Euro ricompresi nell'universo investibile di Etica Sgr;
- Obbligazioni di Emittenti sovrannazionali denominati in Euro ricompresi nell'universo investibile di Etica Sgr;
- Fondi comuni di investimento di Etica SGR;
- Certificati di deposito;
- Azioni di Banca Popolare Etica;
- Prodotti di investimento assicurativi;
- Gestioni patrimoniali.
AVVERTENZA: BANCA POPOLARE ETICA NON PRESTA ATTUALMENTE I SERVIZI DI COMPRAVENDITA DI AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI CARTACEI, AL DI FUORI DEI CASI DI PEGNO E NON OPERA NEL MERCATO DEI DERIVATI.
Il presente documento informativo mi/ci viene fornito in data odierna da Banca Etica - FILIALE MILANO.
Luogo e data: MILANO, 02-04-2021
Firma Cliente: {ENSGN#30,10#[448487]PELI_PIERO#001#1}
PELI PIERO