1/2 CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINEINFORMATIVA GENERALE ed. 01/15 SBA/WTTMAL1
1/2 | CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE INFORMATIVA GENERALE | ed. 01/15 |
SBA/WTTMAL1 |
NANI XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXX 000
00000 XXXXX XX
Numero Dossier: 02/71/05067
Tipologia cliente: Cliente Consumatore
Codice cliente: 000115775
Egregio Signore, Gentile Signora,
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie, affinché Lei possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, Lei possa assumere le Sue decisioni di investimento con piena consapevolezza.
Le informazioni Le vengono ora fornite in formato cartaceo, salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione. Per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo fin d’ora che è attivo il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx
Le informazioni ivi presenti sono sempre aggiornate e continuamente accessibili, per ogni Sua esigenza.
La ringraziamo per l’attenzione che ci ha dimostrato e rimaniamo a disposizione per ogni Sua esigenza.
Ceva, 03/06/2016
(timbro e firma della banca)
Il presente documento, suddiviso in sezioni, contiene:
Sezione I | Informazioni sull’intermediario e i suoi servizi |
Sezione II | Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro |
Sezione III | Informazioni sui rischi degli strumenti finanziari |
Sezione IV | Informazioni sui costi, sugli oneri e sui servizi |
Sezione V | Informazioni sulla classificazione della clientela |
Sezione VI | Informazioni generali sugli incentivi |
Sezione VII | Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione ordini |
Sezione VIII | Termini del contratto |
BO
ZZA
Con i migliori saluti.
Sezione I INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI | |
Informazioni sulla Banca | BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A. con xxxx xxxxxx xx 00000 XXXX (XX) , Via A. Doria n. 17, tel. + 39 – 0174/724.1 – fax n. +39- 0174/72.22.02 e_mail xxxxx@xxxxxxxxx.xx ; sito internet www. xxxxxxxxx.xx |
Lingua nella quale il cliente può comunicare con la banca e ricevere documenti e altre informazioni | Lingua italiana; nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornirne traduzione al cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute. |
Metodi di comunicazione utilizzati fra la banca e il cliente | I metodi di comunicazione tra la Banca ed il cliente sono: - di tipo tradizionale (comunicazioni a mezzo supporto cartaceo e – se previsto – tramite telefono), - di tipo elettronico (e-mail, web) Per quanto riguarda l’invio e la ricezione di ordini da parte del cliente, presso gli sportelli della Banca o tramite promotore finanziario (nel caso in cui la Banca se ne avvalga), è prevista la forma cartacea. L’elenco delle succursali della Banca è disponibile in via continuativa sul sito internet della Banca. E’ possibile per il cliente, previo accordo con la Banca, impartire ordini anche via elettronica o via telefono. |
Autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori e recapito dell’autorità competente | La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio: Il servizio consiste nell'attività svolta dalla Banca di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione a ordini dei Clienti, movimentando il proprio portafoglio titoli. Nello svolgimento dell’attività di negoziazione di strumenti finanziari la Banca esegue in conto proprio la negoziazione alle migliori condizioni possibili, con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse. La remunerazione della Banca è rappresentata dalla differenza (“spread”) tra il prezzo di carico del titolo ed il prezzo praticato al Cliente. |
esecuzione di ordini per conto dei Clienti: Il servizio consiste nell’attività svolta dalla Banca di acquisto e vendita di strumenti finanziari direttamente nelle varie sedi di negoziazione in relazione ad ordini richiesti dai clienti. | |
sottoscrizione e/o collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente: consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi. L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) non prevede che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari. ricezione e trasmissione di ordini: il servizio consiste nell'attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine di investimento/disinvestimento impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. A fronte della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca riceve una commissione ad hoc dal Cliente. |
- Mera esecuzione di ordini (“execution only”): I servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, possono essere prestati, ad iniziativa del cliente, in modalità di “mera esecuzione”; in questo caso, la Banca si limita ad eseguire disposizioni impartite di propria iniziativa dal cliente, il quale rinuncia a ricevere dalla Banca qualsiasi tipo di valutazione dell’ordine. La modalità dell’execution only è consentita esclusivamente al verificarsi di tutte le seguenti 4 condizioni: l’ordine sia impartito ad iniziativa del Cliente; abbia ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi, quali: azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo; strumenti del mercato monetario (ad esempio buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali); obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato); altri strumenti finanziari non complessi, come definiti all’art. 44 del Regolamento Intermediari Consob, ovvero strumenti finanziari diversi da (i) strumenti finanziari derivati; (ii) titoli normalmente negoziati che permettono di acquisire o vendere valori mobiliari; (iii) titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interessi, rendimenti, merci, indici o a misure; il Cliente o potenziale Cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la banca non è tenuta a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni; la Banca rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse. gestione di portafogli: Il servizio consiste nella gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai Clienti. L'obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento quanto l'obbligo di tradurre dette valutazioni in operazioni, salvo la facoltà del cliente di impartire istruzioni vincolanti. Consulenza in materia di Investimenti: Consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. Ai sensi del D.Lgs. 164/2007 (art. 19, comma 8 “disposizioni transitorie e finali”) essendo la Banca autorizzata alla prestazione di uno o più servizi d’investimento alla data del 31/10/2007, s’intende autorizzata anche alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. L’autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è la BANCA D’ITALIA, Via Nazionale 91, 00184 – Roma, tel. x00.00.00000, e-mail xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx | |
Autorizzazione alla intermediazione assicurativa e recapito dell'autorità competente | |
Indicazioni sull’utilizzo di promotori finanziari da parte della banca | La Banca può eventualmente fornire i propri servizi anche a mezzo di promotori finanziari, tutti regolarmente iscritti presso l’apposito Albo italiano |
Natura, frequenza e date della documentazione che la banca fornisce all’investitore | Per i servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini e collocamento la Banca fornisce all’investitore la seguente documentazione a rendiconto dell’attività svolta: - all’atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al cliente un’attestazione contenente, tra l’altro, oltre ai dati identificativi dell’ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al cliente in materia di non appropriatezza dell’operazione cui si riferisce l’ordine; - quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell’ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell’intermediario cui è stato trasmesso, dell’esecuzione dell’ordine, invia al cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell’operazione eseguita quali, tra l’altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell’ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l’avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse; - a richiesta del cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine; - nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica, entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo) eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta in contratto; - invia al cliente, quanto meno una volta all’anno, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Per le operazioni in derivati regolamentati l’attività viene rendicontata giornalmente attraverso un apposito documento. Per il Servizio di Gestione di portafogli il rendiconto è fornito con periodicità almeno semestrale, salvo diversa richiesta del Cliente . Nel caso in cui nella linea di investimento sia prevista una leva finanziaria superiore ad uno, la Banca invia al Cliente in ogni caso un rendiconto mensile. In alternativa ai rendiconti di cui sopra il Cliente può richiedere alla Banca l’invio, entro il termine previsto dalla Normativa di riferimento, di informazioni sulle operazioni eseguite di volta in volta contenenti le informazioni richieste dalla normativa di riferimento. In tal caso in aggiunta a tali informazioni la Banca invia al Cliente un rendiconto con cadenza almeno annuale o qualora la linea di investimento preveda la possibilità che il patrimonio gestito sia investito in strumenti finanziari derivati o in strumenti negoziati che permettano di acquisire o vendere valori mobiliari (ad es. diritti di opzione), un rendiconto semestrale. |
Sistemi di | Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai clienti, la Banca aderisce al Fondo interbancario di |
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1/2 | CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE INFORMATIVA GENERALE | ed. 01/15 |
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indennizzo degli investitori e sistemi di garanzia dei depositanti | Tutela dei depositi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Il fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000,00 euro nel caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca. La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall’articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web del Fondo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ ). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di 20.000 €, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi. |
Sintesi della policy sui conflitti di interesse | La Banca è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all‘organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta. Nella presente sezione è rappresentata la sintesi della policy; il documento completo “Policy di gestione dei conflitti d’interesse” è disponibile sul sito internet della Banca all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx; la Banca inoltre mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta. Tipologie di conflitti di interesse La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti. Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono: - Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo: in questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l’interesse di un cliente a discapito di un altro; - Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento. In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall’erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente. - Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti. In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca. - Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Gestione dei conflitti di interesse Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: - soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato; - soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti; - soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse; - misure volte ad eliminare o limitare l’esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento; - misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità). La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l’adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta. Informativa sui conflitti di interesse rivolta alla clientela e disposizioni di attuazione La Banca ha adottato le sopra indicate disposizioni organizzative volte alla migliore gestione dei conflitti di interesse, ma non può escludere in via assoluta che, nella prestazione dei servizi di investimento, aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari, il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato. Pertanto, in ottemperanza alla vigente normativa, si evidenziano le seguenti fattispecie di conflitto di interessi che potrebbero caratterizzare l’operatività della Banca: 1. Attività di collocamento, consulenza, negoziazione in conto proprio o ricezione-trasmissione di ordini che abbiano per oggetto: a) strumenti e prodotti finanziari (prestiti obbligazionari, eventualmente subordinati, e certificati di deposito) emessi dalla Banca nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito; b) strumenti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d’affari (in particolare si segnalano quelli riferibili a soggetti che fanno parte del sistema del Credito Cooperativo: Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca, Aureo Gestioni, Banca Agrileasing, Bcc Vita). 2. Attività di collocamento e consulenza su prodotti e strumenti finanziari per i quali la Banca percepisce utilità da un soggetto diverso dal cliente (per i dettagli si rinvia al documento di sintesi sulla policy relativa agli incentivi); 3. Gestioni di portafogli (svolte dalla Banca per conto dei clienti) che prevedano la possibilità di inserire strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società con cui la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti d’affari. 4. Attività di collocamento, consulenza, negoziazione in conto proprio o ricezione/trasmissione di ordini riguardanti strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti ai quali la Banca ha accordato un finanziamento rilevante (ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al “gruppo economico” di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 10%). L’informativa evidenziata nei punti precedenti non costituisce autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente. Nel caso si verifichi la fattispecie prevista al punto 4, o con riferimento a situazioni di conflitto di interesse per le quali risulterà necessario rendere comunicazione specifica, la Banca informerà preventivamente il cliente della natura e delle fonti di tale conflitto. Per quest’eventualità, la Banca acquisirà di volta in volta una firma del cliente per presa visione. |
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Sezione II INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA | |
Sub deposito dei titoli dematerializzati | Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di un soggetto abilitato all’attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato. Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto “omnibus” intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato. In relazione ai titoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell’organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell’organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente. |
Informazioni su privilegi e diritti | Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che: - se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di sette giorni dal ricevimento della lettera; - se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati; - la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente. - se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni. |
Compensazione legale e volontaria | Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa. |
Sezione III INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI | |
Premessa | La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti finanziari di matrice assicurativa, esegue operazioni aventi per oggetto: - titoli di capitale (in tale categoria i più diffusi sono le azioni); - titoli di debito (in tale categoria, i più diffusi sono i titoli di stato, le obbligazioni, comprese quelle emesse dalla Banca e gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, le commercial paper ed i certificati di deposito, compresi quelli emessi dalla Banca); - quote e azioni di organismi collettivi di investimento (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - società di investimento a capitale variabile); - pronti contro termine; - strumenti finanziari derivati; - polizze e operazioni di cui al rami vita III (cosiddette polizze unit linked ed index linked) e V (operazioni di capitalizzazione) di cui al Codice delle Assicurazioni; La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari offerti. Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta al pubblico, la Banca mette a disposizione il prospetto informativo, predisposto ai sensi di legge. Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all’investitore al momento della richiesta di conferire l’ordine ad operare su strumenti e prodotti finanziari. |
Avvertenze generali | Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell’operazione - Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un’operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo. Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito - L’acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire. L’acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell’ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale. A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legato all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto della società emittente. In caso di fallimento della società emittente: - i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie - i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire di quanto investito. Le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito. Questi strumenti offrono all’investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista. Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere un certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell’emittente o di una società (collegata o non collegata), |
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1/2 | CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE INFORMATIVA GENERALE | ed. 01/15 |
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ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall’obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vede diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l’opzione che gli è stata concessa Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati). Tali titoli sono particolarmente rischiosi per l’’investitore in quanto il valore degli stessi è legato all’andamento dell’attività sottostante (azioni, tassi di interesse, cambi, indici di mercato, etc.). Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito subordinati caratterizzati da una posizione deteriore del soggetto che le detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell’emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di creditore verso l’emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell’eventuale dissesto finanziario della società emittente. | |
La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari | Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi: - variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. “volatilità”), - liquidità, - divisa di denominazione, - altri fattori fonte di rischi generali, - effetto leva. |
Variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. “volatilità”) - Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Titoli di capitale e titoli di debito - Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che: - acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo; - acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito. Rischio specifico e rischio generico - Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato (MR) o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso. Il rischio emittente - Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. Il rischio d’interesse - Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E’ dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento. L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo - Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia isultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. l’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d’investimento e Società d’investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o |
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vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico ( maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. L’Exchange Traded Fund (“ETF”) è una tipologia di fondo comune di investimento o SICAV le cui quote sono negoziate in un mercato regolamentato (“MR”) come azioni e il cui unico obiettivo di investimento è quello di replicare l’indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. L’ETF riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione. L’acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento e al rischio che la valuta di riferimento dell’indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all’euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in un MR come azioni e il cui obiettivo di investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto: a) alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell’indice di riferimento; b) a partecipare in maniera più che proporzionale all’andamento di un indice; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse La liquidità - La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. La divisa - Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l'euro per l’investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento. Gli altri fattori fonte di rischi generali - in particolare, Denaro e valori depositati - L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. Commissioni ed altri oneri - Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite. Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni - Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni. Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni - Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere. Sistemi elettronici di negoziazione - I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati“. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi. Operazioni eseguite fuori da mercati regolamentati (“MR”) o dai sistemi multilaterale di negoziazione (“MTF”). Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai MR o MTF. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai MR/ MTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun MR/ MTF. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. | |
Prodotti finanziari assicurativi | Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari- assicurativi: - unit linked, collegati a fondi interni assicurativi/OICR; - index linked, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari; - prodotti di capitalizzazione, generalmente collegati ad una gestione interna separata. |
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1/2 | CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE INFORMATIVA GENERALE | ed. 01/15 |
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Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell’investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall’Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l’Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo “unit linked” - Questi prodotti prevedono l’acquisizione, tramite i premi versati dall’Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall’Investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati, - La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l’investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi /OICR. - L’eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell’investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come ”protetto” e/o “garantito”, i rischi a carico dell’investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito). - La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall’investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall’Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. - La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro. - L’utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l’utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all’effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L’utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio. - L’investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo “index linked” - I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall’Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l’investitore- contraente assume il rischio connesso all’andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l’investitore- contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell’investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell’investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrilevanza dei volumi trattati. Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione - I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l’investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked | |
Certificati di deposito | Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l’altro, l’indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. I rischi connessi ai CD risiedono nell’impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell’ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale. Ulteriori rischi connessi ai CD risiedono nella variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; nell’utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare - pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato- ; nel rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. |
Pronti contro termine | L’operazione di PCT si realizza attraverso l’acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall’andamento dell’attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell’affidabilità di chi emette l’operazione di pronti contro termine. |
La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari | Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. E’ quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. |
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derivati | L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati. I futures – In particolare, Effetto “leva” - Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto “ effetto di leva “. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l’intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l’investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l’investitore debitore di ogni altra passività prodottasi. Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio - Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di tali ordini. Anche strategie d’investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le “ proposte combinate standard “ potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “ lunghe “ o “ corte “. Le Opzioni - Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare ( put e call). L’acquisto di un’opzione - L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “ americano “, esercitarla prima della scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione ( deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota. La vendita di un’opzione - La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di tipo “americano “, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante ( titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni - Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l’investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi. Termini e condizioni contrattuali - L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi - Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers) possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato. Rischio di cambio - I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni - Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l’investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi. Termini e condizioni contrattuali - L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi - Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers). possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato. Rischio di cambio - I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio. |
Warrant – Covered Warrant – Certificates Warrant - Il warrant è un titolo che incorpora un’opzione e conferisce all’acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un |
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1/2 | CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE INFORMATIVA GENERALE | ed. 01/15 |
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prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. L’emittente del warrant può anche non coincidere con l’emittente dell’attività sottostante. Covered warrant - Il covered warrant è un titolo che incorpora un’opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all’acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. Certificates - Il certificate è un derivato cartolarizzato ( che può incorporare una o più opzioni) e conferisce all’acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetto leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell’attività sottostante e di ricevere (al momento dell’esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l’attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell’attività sottostante. Rischi specifici - L’investitore può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati (disinvestimento). Il disinvestimento potrebbe generare l’incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al premio pagato e quindi un profitto o una perdita. La perdita massima per il cliente è pari al capitale investito, ossia all’importo pagato per l’acquisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il premio). Il profitto per l’investitore di norma è pari: - nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell’esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il premio; - nel caso di covered warrant, alla differenza tra valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio, se di tipo put; - nel caso di certifcates, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio al momento dell’esercizio dei predetti strumento finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo. Rischi comuni ai Warrant, Covered warrant e Certificates - Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l’investitore deve considerare il seguente ulteriore elemento. Leva Finanziaria – Effetto Leva - Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il premio e il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il c.d. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L’utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positiva o negativa dell’investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa. | |
Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps. | Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. I contratti di swaps - I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standarizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l’investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l’intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie. |
commissione su titoli di Stato | 0,5000% | min. EUR 5,00 |
commissione su obbligazioni Italia | 0,5000% | min. EUR 5,00 |
commissione su titoli azionari italiani | 0,7000% | min. EUR 5,00 |
commissione su titoli azionari esteri | 0,7000% | min. EUR 35,00 |
commissione su obbligazioni estere | 0,50% | min. EUR 10,00 |
commissione su obbligazioni proprie | 0,00% | min. EUR 0,00 |
commissione su warrant | 0,70% | min. EUR 18,08 |
commissione su ETF / ETC | 0,70% | min. EUR 18,08 |
BOZZA
AVVERTENZA – Le condizioni indicate non sono comprensive di ulteriori eventuali importi reclamati dalle controparti della Banca, come indicate nella sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini; dette ulteriori condizioni, nella misura tempo per tempo applicata, sono esplicitate dalla Banca al cliente prima dell'effettuazione dell'operazione; a richiesta del cliente, la Banca fornisce indicazioni dettagliate sulla misura delle commissioni reclamate dalle proprie controparti.
SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
Spese di gestione e di amministrazione con periodicità di addebito Semestrale
RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI / NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO / ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DELLA CLIENTELA (commissione calcolata in percentuale sul controvalore dell’operazione)
0,0300 EUR per ogni 100 EUR di capitale sottoscritto 0,0500 EUR per ogni 100 EUR di capitale sottoscritto 0,1000 EUR per ogni 100 EUR di capitale sottoscritto 0,1500 EUR per ogni 100 EUR di capitale sottoscritto
SOTTOSCRIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
commissione per sottoscrizione BOT con durata residua pari o inferiore a 80 gg.
compresa tra 81 e 140 gg.
compresa tra 141 e 270 gg pari o superiore a 271 gg.
Sezione IV
INFORMAZIONI SUI COSTI, SUGLI ONERI E SUI SERVIZI
PRECONTRATTO
tipologia titolo | % diritti custodia | importo minimo | importo massimo |
Azioni | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Fondi Comuni | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Obbligazioni | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Titoli di Stato | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Altri valori | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Per il caso in cui il dossier titoli sia stato aperto esclusivamente ai fini del collocamento di quote di OICR, non verrà applicata alcuna spesa di gestione ed amministrazione, non essendo previsto il deposito a custodia e/o amministrazione di tale tipologia di titoli. Qualora, successivamente, venissero depositati altri strumenti finanziari, resta ferma l'applicazione delle spese, nella misura sopra indicata o in quella successivamente convenuta. | |||
SPESE E COMMISSIONI spese fisse per ordine su titoli di Stato non in sottoscrizione | IMPORTO IN EURO (salvo diversamente specificato) 2,80 | ||
spese fisse per ordine su obbligazioni Italia | 2,80 | ||
spese fisse per ordine su titoli esteri (titoli di stato ed obbligazioni) | 2,80 | ||
spese fisse per ordine su azioni Italia | 3,10 | ||
spese fisse per ordine su azioni estere | 3,10 | ||
spese fisse per ordine su obbligazioni proprie | 2,80 | ||
spese fisse per ordine su warrant | 3,10 | ||
spese fisse per ordine su ETF / ETC | 3,10 | ||
spese operazione pronti c/termine | 2,80 | ||
spese operazione su capitale azionario | 5,16 | ||
spese operazione Offerta Pubblica Acquisto | 0,00 | ||
spese operazione Offerta Pubblica Vendita | 0,00 | ||
spese per incasso dividendi | 0,00 | ||
spese per incasso dividendi esteri | 0,00 | ||
spese per incasso cedole titoli di stato: | 0,00 | ||
spese per incasso cedole titoli obbligazioni italiani | 0,00 | ||
spese per incasso cedole titoli esteri (titoli di stato ed obbligazioni) | 0,00 | ||
spese per incasso cedole titoli obbligazioni proprie | 0,00 | ||
spese per incasso dividendi ETF / ETC | 0,00 | ||
spese per sottoscrizione titoli di Stato | 0,00 | ||
spese per sottoscrizione obbligazioni Italia | 0,00 | ||
spese per sottoscrizione titoli esteri (titoli di stato ed obbligazioni) | 0,00 | ||
spese per sottoscrizione azioni Italia | 0,00 | ||
spese per sottoscrizione azioni estere | 0,00 | ||
spese per sottoscrizione obbligazioni proprie | 0,00 | ||
spese per ineseguito | 0,00 | ||
spese per revoca spese per rubrica azionaria spread su cambio per titoli in divisa spese per copia documentazione commissione per operazione a premio | 0,00 0,00% | ||
spese di trasferimento per singolo titolo | recupero eventuali spese documentate richieste da soggetti terzi |
rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (1) 0,00 spese per altre comunicazioni e informazioni 0,00
spese per autentica delle girate (per ogni cert.) 50,00
spese voltura per cod. titolo (oltre recupero
spese richieste dalla Societa' emittente) min. 25,82 euro - max 51,65 euro
pratiche di successione per singola pratica da 15 a 100 euro, in base alla complessita'
spese per certificazioni e attestazioni diverse da 10 a 100 euro in base alla complessita'
Spese di estinzione: nessuna spesa, tranne il recupero delle spese di trasferimento dei titoli ad altre banche reclamate da soggetti terzi intervenuti nell’operazione.
Imposta di bollo, tasse presenti e future A carico del cliente nella misura stabilita dalla normativa vigente
(1) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.
PAGAMENTO CEDOLE E RIMBORSO TITOLI SCADUTI O ESTRATTI:
valuta di accredito cedole 0 giorno/i lavorativi bancari
valuta rimborso titoli scaduti o estratti 0 giorno/i lavorativi bancari
valuta di accredito dividendi 4 giorno/i fisso/i
Con riferimento ai Titoli di Stato oggetto del DM 15/01/2015 la banca accredita gli importi dovuti alla clientela con una data di valuta coincidente con quella prevista dai singoli decreti di emissione per i relativi pagamenti.
COLLOCAMENTO DI QUOTE DI OICR
La Banca non richiede la corresponsione di commissioni oltre a quelle stabilite dalla Società di Gestione.
CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA: La Banca presta il servizio di consulenza in connessione con i seguenti servizi e per i seguenti prodotti: (barrare la casella interessata)
[x] Collocamento, distribuzione e sottoscrizione
[x] Obbligazioni di propria emissione [x] Certificati di deposito [x] Fondi comuni di investimento
[x] Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione [x] GPM [x] GPF
[x] Titoli di Stato italiani e altre obbligazioni
[x] Pronti contro termine
[x] Esecuzione, ricezione e trasmissione ordini
[x] Fondi Pensione aperti
[x] c.w. a copertura rischio di tasso per operazioni di mutuo
[x] Azioni/Certificates
[x] Obbligazioni di propria emissione [x] Titoli di Stato italiani [ ] Azioni Italia
[ ] Azioni Europa [x] Obbligazioni corporate
[x] Negoziazione per conto proprio
[x] Obbligazioni di propria emissione [ ] Titoli di Stato italiani [ ] Obbligazioni corporate
Al di fuori delle ipotesi sopra evidenziate, su richiesta del cliente la Banca può valutare la possibilità di prestare consulenza. In caso positivo, la Banca esegue il servizio e fornisce la raccomandazione personalizzata secondo le regole previste nel contratto.
La raccomandazione personalizzata ha la durata indicata nella singola raccomandazione
Forma oggetto della raccomandazione personalizzata un’operazione appartenente a una delle seguenti categorie, sempre nell’ambito dei prodotti sopra indicati:
[x] comprare [ ] vendere [x] sottoscrivere.
Il servizio può essere fornito:
[x] in filiale; [x] in via telefonica; [ ] xx xxx xxxxxxxxxxx; [ ] xxxxxxxxxx promotori finanziari.
La Banca non fornisce consulenza in ordine alla detenzione, alla successiva vendita o all’assunzione di ulteriori iniziative in relazione ai titoli acquistati sulla base della consulenza effettuata dalla Banca stessa.
La Banca svolge la propria attività di consulenza finalizzata a consigliare il cliente in merito all’effettuazione di una operazione avvalendosi delle informazioni rese disponibili dai propri providers di riferimento avuto riguardo all’andamento dei principali mercati finanziari e alle caratteristiche di rischio/rendimento degli strumenti finanziari.
Sezione V INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA | |
Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela | Premessa: Uno degli obiettivi principali delle disposizioni normative è la migliore protezione degli investitori mediante la creazione di distinte categorie d’investitori a cui si applicano differenti tutele, modalità d’esecuzione dei servizi finanziari ed obblighi informativi. La Banca ha provveduto a formulare una strategia di classificazione della Clientela relativamente ai servizi di investimento offerti, contenuta nel documento “Policy di classificazione della clientela” reso disponibile all’indirizzo internet della Banca xxx.xxxxxxxxx.xx. La presente sezione rappresenta una sintesi di tale policy. |
PRECONTRATTO BOZZA
1/2 | CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE INFORMATIVA GENERALE | ed. 01/15 |
SBA/WTTMAL1 |
Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela La normativa prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie: - Cliente al dettaglio - Cliente professionale - Controparte qualificata. A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare. I clienti al dettaglio sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l’ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l’effettuazione delle verifiche di “adeguatezza” e di “appropriatezza” dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l’esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l’altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa: - a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari; - b) la loro situazione finanziaria; - c) i loro obiettivi di investimento. Le informazioni di cui alla lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è “appropriato” per il cliente; il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) è addirittura presupposto necessario affinché il cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli (nell’ambito dei quali possono essere consigliate o effettuate soltanto operazioni “adeguate” alle caratteristiche del cliente). I clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato, mentre la valutazione di appropriatezza può essere omessa (in quanto si presume abbia esito positivo). Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. clienti professionali di diritto): si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro) ed i clienti professionali pubblici (da intendersi ai sensi dell'art. 2 del Decreto 236/11 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Governo della Repubblica e la Banca d'Italia). Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali (c.d. clienti professionali su richiesta e clienti professionali pubblici su richiesta). Le controparti qualificate sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali (ad esempio banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione) e si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto. In particolare, la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di clienti professionali che non necessita di alcuna tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori ad essi connessi. | |
Classificazione iniziale | La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al cliente la classificazione assegnatagli. In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della clientela, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma l’applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di clienti. E’ comunque previsto che, in presenza di un cliente professionale (o controparte qualificata) che richieda espressamente di essere trattato come tale, la Banca possa concludere apposite pattuizioni finalizzate a realizzare tale risultato. |
Modifica della classificazione | La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l’effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del cliente. Il cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato in Agenzia, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da cliente professionale a cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da cliente al dettaglio a cliente professionale a richiesta). In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, un cliente al dettaglio dovrà dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Inoltre, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale pubblico su richiesta, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le comunità locali (comuni e province), nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, dovranno dimostrare la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti: 1) le entrate finali accertate nell’ultimo rendiconto di gestione approvato sono superiori a 40 milioni di euro; 2) il cliente ha effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto; 3) la presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari. Nel caso dei clienti professionali pubblici su richiesta, il cliente dovrà comunicare alla Banca, per iscritto, di essere in possesso dei requisiti sopracitati e sarà tenuto all’inoltro di una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un’adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell’esperienza maturata nel settore finanziario. La Banca procede comunque ad un’adeguata valutazione della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta; dell’esito della propria valutazione, la Banca dà comunicazione al cliente. Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione. |
Premessa
Con il termine incentivi si intendono i compensi, le commissioni compensi o le prestazioni non monetarie ricevuti o corrisposti dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento e/o accessori.
La normativa di riferimento (Regolamento Consob Intermediari n. 16190 del 29.10.2007 e l’art. 15 c. 2 lettera c) del Regolamento Congiunto Consob e Banca d’Italia del 29/10/2007, emesso ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis TUF), prevede che alcune tipologie di incentivi pagati o ricevuti a/da un terzo o
Sezione VI
INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INCENTIVI
BO
ZZA
PRECONTRATTO
una persona fisica che agisca per conto di un terzo siano ammissibili solo nelle seguenti ipotesi::
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni
a) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente
al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
b) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l’adempimento da
parte della Banca dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le
spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti
La Banca ha provveduto a formulare una specifica “Policy per la gestione degli incentivi nei servizi di investimento” resa disponibile all’indirizzo internet della Banca xxx.xxxxxxxxx.xx.; la presente sezione rappresenta una sintesi di tale policy.
Gestione degli incentivi
La Banca, a seguito dell’identificazione delle tipologie di incentivi percepiti, ha definito le modalità di gestione degli stessi ed al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela, ha individuato le funzioni coinvolte nel processo di identificazione e gestione degli incentivi caratterizzanti i servizi di investimento e accessori prestati.
Informativa sugli incentivi:
Il presente paragrafo fornisce all’investitore (ai sensi dell’art. 52 co. 1 lett. b1 del Regolamento Consob 16190/07), un’informativa sintetica degli incentivi percepiti dal Banco in connessione alla prestazione di servizi ed attività di investimento.
- Servizio di collocamento di OICR, SICAV, Fondi pensione: nello svolgimento del servizio di collocamento di OICR, SICAV e Fondi Pensione il Banco riceve dalle Società di gestione, quale remunerazione per il servizio stesso:
- la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di 0% ad un massimo dell’80 %, delle commissioni di gestione;
– la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di 0% ad un massimo del 100 %, delle commissioni di ingresso e/o intermediazione laddove presenti.
- Gestioni di portafogli (di terzi):
– la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di 0% ad un massimo dell’80 %, delle commissioni di gestione;
Distribuzione di Prodotti Finanziari Assicurativi: nella distribuzione di prodotti finanziari emessi da Imprese di Assicurazione il Banco riceve dalla società emittenti, quale remunerazione per il servizio stesso:
- corrispettivi, variabili in una determinata misura percentuale, da un minimo di 0% ad un massimo del 70%, delle commissioni di gestione;
- corrispettivi, variabili in una determinata percentuale, da un minimo di 0% ad un massimo del 100 %, delle commissioni di ingresso e/o intermediazione laddove presenti;
- Servizio di collocamento di Titoli e Offerte Pubbliche (OPA, OPV, OPVS, ecc): nello svolgimento del servizio di collocamento di Titoli e Offerte Pubbliche (OPA, OPV, OPVS, ecc.) la Banca riceve dall'emittente, quale remunerazione per il servizio stesso, una retrocessione determinata di volta in volta dall'Offerente.
Su richiesta del cliente saranno comunicati ulteriori dettagli circa i termini degli accordi conclusi in materia di incentivi
Sezione VII
INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
La “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, introduce nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.
Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l’integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l’esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.
Ai sensi di tale Direttiva e delle successive disposizioni comunitarie di secondo livello ed attuative nazionali, la Banca ha provveduto ad adottare tutte le misure ed i meccanismi ragionevoli al fine di ottenere in modo duraturo, nell'esecuzione degli ordini impartiti dai Clienti, nella prestazione ai Clienti dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli, il miglior risultato possibile (c. d. best execution) avendo riguardo ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell'ordine nonché ad altre considerazioni ritenute pertinenti.
Si precisa, altresì, che il principio di best execution si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli. Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della best execution con riguardo al collocamento, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali ossia all’impegno di comportarsi con chiarezza e correttezza nell’interesse del cliente.
La Banca, nell’esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L’accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o broker).
La Banca è inoltre autorizzata a svolgere il servizio di negoziazione per conto proprio, che consiste nell’attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta.
Sia nell’ambito del servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti, sia di quello di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli, la Banca garantisce l’esecuzione alle migliori condizioni per tutti i tipi di strumenti finanziari trattati, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati, così come negoziati su mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi,
La Banca, inoltre, nel rispetto della propria strategia può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato per il cliente, si riassumono nella “Strategia di esecuzione e
BOZZA PRECONTRATTO
1/2 | CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE INFORMATIVA GENERALE | ed. 01/15 |
SBA/WTTMAL1 |
trasmissione degli ordini” (di seguito la “Strategia di esecuzione”) adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori (broker) che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato per l’esecuzione degli ordini del cliente. Si precisa che tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.
La disciplina della best execution nel suo complesso si applica ai Clienti al dettaglio e ai Clienti professionali. Essa non si applica alle Controparti Qualificate, ad eccezione dei casi in cui richiedano un livello maggiore di protezione per sé stesse o per i propri Clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini.
Ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal Cliente, la Banca esegue l’ordine secondo le specifiche istruzioni ricevute, anche in deroga alla propria strategia. Nell’ipotesi in cui il Cliente formuli istruzioni specifiche tecnicamente impraticabili, la Banca si riserva la possibilità di rifiutare l’esecuzione dell’ordine, in mancanza di indicazioni contrarie nella normativa comunitaria e nazionale.
La Banca si riserva infine la facoltà, nel caso di motivate ragioni tecniche, di derogare alla propria strategia anche in assenza di istruzioni specifiche del Cliente.
La Banca si impegna a riesaminare la strategia di esecuzione con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato per l’esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/broker inclusi nelle strategie. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di esecuzione comporterà l’aggiornamento del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario. In ogni caso sarà resa disponibile anche presso le filiali della Banca.
La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.
Servizio di ricezione e trasmissione ordini
Ad eccezione degli Strumenti Finanziari indicati nel successivo punto relativo alla negoziazione in Conto Proprio, la Banca ha scelto di adottare un modello operativo che prevede, per il Servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini, la trasmissione degli stessi ad un unico negoziatore, individuato in ICCREA Banca S.p.A. (di seguito “ICCREA” o “il Negoziatore”) che provvede poi alla relativa negoziazione, al fine di ottemperare nel modo più aderente e diretto possibile al criterio di best execution esposto in precedenza.
Tale scelta permette di sfruttare le sinergie esistenti tra la Banca e ICCREA Banca S.p.A. e rende possibile al Cliente di ottenere vantaggi sia in termini di ”Corrispettivo Totale” (per effetto della migliore qualità di prezzi/costi a fronte della concentrazione dei volumi), sia in termini di accesso a più mercati per lo stesso strumento finanziario.
Il mercato su cui viene negoziato l’ordine del Cliente dipende dalla tipologia di Strumento Finanziario, sulla base dei principi adottati da ICCREA nella propria politica di esecuzione, la cui versione aggiornata è disponibile sul sito della Banca alla pagina xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xx-XX/Xxxxxx/xxxxxxxxx- policy.aspx .
Per i Fondi Comuni di Investimento Italiani ed Esteri e per i Prodotti Assicurativi Finanziari, l’ordine è trasmesso direttamente dalla Banca alle SGR / Compagnie di Assicurazione nei tempi più brevi e con le modalità più consone fra quelle che è stato possibile istituire con la società terza di cui si collocano i prodotti.
Negoziazione in conto proprio
Strumenti finanziari di propria emissione
Per gli strumenti in esame la Banca svolge il ruolo di internalizzatore non sistematico; i fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella seguente tabella:
Sede di esecuzione Fattori di esecuzioine
Conto proprio (non sistematico) - prezzo strumento finanziario + costi di esecuzione (total consideration) [*]
- rapidità di esecuzione
- probabilità di esecuzione
- probabilità di regolamento
- natura dell’ordine
- dimensione dell’ordine
[*] E' tuttavia, fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggiore importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il Cliente
La Banca dunque nell’ambito del ruolo di internalizzatore non sistematico, s’impegna ad acquistare tali titoli in contropartita diretta nel rispetto dei principi della “best execution”, con l’applicazione di uno spread denaro/lettera massimo dello 0,50% rispetto al prezzo di emissione, assicurandone il mercato secondario e quotando i titoli tendenzialmente al prezzo di Emissione a meno di apprezzabili variazioni dei tassi d’interesse del mercato di riferimento. La Banca inoltre s’impegna a riacquistare qualsiasi quantitativo di titoli dai sottoscrittori, prima della scadenza naturale.
Operazioni di “Pronti contro Termine”
Per le negoziazione di ordini aventi ad oggetto operazioni di “Pronti contro Termine”, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento l’opportuna curva dei tassi di mercato, coerentemente con gli strumenti finanziari sottostanti alle operazioni.
I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella tabella sottostante:
Sede di esecuzione Fattori di Esecuzione
Conto proprio (non sistematico) - natura dell’ordine
- probabilità di esecuzione
- rapidità di esecuzione
- probabilità di regolamento
- prezzo strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento (total consideration)
BOZZA PRECONTRATTO
- dimensione dell’ordine
La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela retail primaria importanza alla “total consideration”. Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.
Attualmente la migliore sede di esecuzione per i “Pronti contro Termine” è rappresentata dal conto proprio, in quanto non esistono mercati regolamentati che consentono l’esecuzione degli ordini della clientela retail. Si ricorda che nella sostanza si tratta di un’operazione di raccolta del risparmio garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione del tasso concordato sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite.
La Sede di Esecuzione in discorso, comporta per la Banca un maggior onere operativo derivante dalla gestione dei rischi sulla posizione finanziaria assunta, ma permette di ottenere vantaggi in termini di probabilità di esecuzione (in quanto l’operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni) e di rapidità, in quanto l’esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri negoziatori.
Revisione della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini
Ogni modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini è portata all'attenzione della clientela – mediante gli opportuni aggiornamenti sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxx.xx – affinché possa valutare di continuare o meno ad usufruire dei servizi d’investimento prestati dalla Banca
Sezione VIII TERMINI DEL CONTRATTO
Sono di seguito riportate le clausole del Contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla banca, per la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi e per le operazioni di pronti contro termine:
Sezione I – Condizioni generali
Art. 1 – Diligenza della banca nei rapporti con la clientela
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, principali e accessori, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell’attività svolta. In particolare, la Banca deve:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Art. 2 – Identificazione della clientela
1. All’atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l’acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.
Art. 3 - Conflitti di interesse rilevanti
1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse rilevanti, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la banca, prima di agire per conto dell’investitore, lo informa della natura e/o delle fonti del conflitto in modo chiaro e su supporto duraturo.
3. Secondo le modalità di cui in premessa, la Banca informa il cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse e, su richiesta del cliente medesimo, gli fornisce informazioni di maggior dettaglio sulla politica adottata.
Art. 4 - Conferimento degli ordini
1. Gli ordini e le revoche possono essere conferiti per iscritto, nonché, previo accordo fra le parti, in via elettronica o telefonicamente. Ove si tratti di ordini impartiti per iscritto, viene consegnata al cliente copia del modulo d’ordine.
2. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca.
3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima.
4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
5. È in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l’esecuzione dell’ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.
Art. 5 – Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente
1. La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto.
2. Il cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare l’incarico conferito alla banca, finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà di avvalersi per l’esecuzione dell’incarico di altra banca o suo corrispondente, è altresì autorizzata a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente non bancario.
Art. 6 - Inadempimento del cliente
1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati.
3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.
4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 7 – Invio della corrispondenza alla banca
1. Le comunicazioni, e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla banca, sono inviate alla succursale presso la quale è costituito il rapporto.
2. Il cliente cura che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o con altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nell’articolo precedente.
Art. 8 – Invio della corrispondenza al cliente
1. L’invio al cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca sono validamente effettuati all’indirizzo indicato all’atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione.
2. Le modalità di invio della documentazione periodica, delle comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all’art. 118 e 126-sexies TUB (Testo Unico Bancario), nonché di quelle relative ai servizi di pagamento sono effettuate in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal cliente in premessa alle lettere q. e r., con riferimento ai servizi di investimento. Il cliente ha comunque il diritto di comunicare, con la stessa modalità prescelta, la modifica della tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio.
3. Qualora venga scelta la forma elettronica, la banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 2 esclusivamente per il tramite del portale xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/ attraverso la specifica sezione protetta del sito Internet alla quale il cliente può accedere in modalità di mera consultazione del rapporto previa richiesta alla banca stessa che, a tale scopo, richiede la stipulazione di uno specifico contratto. Si tratta in ogni caso di supporto durevole non modificabile, che consente al cliente, mediante l’utilizzo delle chiavi di accesso fornite dalla banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. Detti documenti rimangono disponibili sul sito Internet della banca e consultabili dal cliente per un periodo massimo di 6 mesi dalla loro messa a disposizione. È onere del cliente provvedere alla periodica consultazione, sulla menzionata sezione del sito Internet della banca, delle comunicazioni a lui destinate. Ne segue che, per le comunicazioni fornite ai sensi degli artt. 118, 119 e 126-sexies del TUB, per giorno di ricevimento, agli effetti dell’esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell’estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione nella predetta sezione protetta del sito Internet della banca.
4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la banca può inviare all’indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico fatti conoscere dal cliente, un avviso ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al cliente. Resta inteso che l’eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l’efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 3.
5. E’ onere del cliente informare la banca, per iscritto, di eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica / del numero telefonico indicati ai sensi del comma precedente.
6. Qualunque sia la forma scelta e nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatari e le comunicazioni così effettuate dalla banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. La modifica della scelta originaria – salvo che la nuova modalità sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio - può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, ma il cointestatario che la dispone è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. Art. 9 – Offerta fuori sede
1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di promotori finanziari, i quali devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
b) astenersi dal ricevere dal cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento;
c) mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono.
2. La Banca risponde in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
3. L’efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o alla Banca. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al cliente e l’omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente.
4. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni,
BOZZA PRECONTRATTO
1/2 | CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE INFORMATIVA GENERALE | ed. 01/15 |
SBA/WTTMAL1 |
purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell’Unione Europea.
Art. 10 - Prestazione dei servizi di investimento con valutazione di appropriatezza
1. Per la prestazione di servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli prestati alla clientela al dettaglio, la Banca formula una valutazione di appropriatezza, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l’operazione comporta. A tal fine, la Banca richiede al cliente informazioni che includono i seguenti elementi, nella misura in cui questi siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente stesso, della natura, della complessità e del rischio dell’operazione:
a) i tipi di operazioni e di strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
2. La Banca che non ottenga le informazioni di cui sopra, avverte il cliente dell’impossibilità di stabilire se l’operazione sia per lui appropriata.
3. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza, ne avverte parimenti il cliente, precisando le ragioni di tale valutazione.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio sulla base di un ordine impartito per iscritto o elettronicamente ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze che il cliente ha ricevuto.
5. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all’art. 7 della Sezione II del presente contratto.
6. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l’art. 16 della presente sezione.
Art. 11 - Operazioni su strumenti derivati
1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, secondo le modalità indicate in apposito documento, nonché all’adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all’operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.
2. Con riguardo agli ordini di cui al comma precedente nonché a quelli aventi ad oggetto warrant, il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni. L’investimento effettuato su detti strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedente l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
3. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 12 - Rendiconti
1. I clienti ricevono dalla banca il rendiconto dei servizi prestati. I rendiconti comprendono, se del caso, i costi dell’operazione.
2. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede:
a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione degli ordini;
b) nel caso di un cliente al dettaglio, la Banca invia al cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
3. Oltre a quanto stabilito al comma precedente, la Banca fornisce al cliente, su richiesta di quest’ultimo, informazioni circa lo stato dell’ordine impartito.
Art. 13 – Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la banca sono depositate presso la medesima.
2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).
Art. 14 – Poteri di rappresentanza
1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto, e non siano decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.
3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto statuito al comma precedente.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è onere del cliente comunicare l’intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
6. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
Art. 15 – Cointestazione del rapporto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, mentre l’estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l’onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.
2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’incapace.
4. Tuttavia nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno solo di essi le sia stata presentata per iscritto opposizione.
5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata, telegramma ovvero presentate alla succursale ove è aperto il rapporto e sono opponibili alla banca decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
Art. 16 – Cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza
1. Nei rapporti cointestati, le informazioni necessarie per le valutazioni di appropriatezza e di adeguatezza vengono assunte separatamente da tutti i contitolari, dando vita a profili finanziari distinti.
2. Laddove il rapporto sia regolato con facoltà disgiunta, salvo diverso accordo tra le parti, le valutazioni in esame sono effettuate in relazione al singolo cointestatario che impartisce l’ordine o richiede il servizio di investimento.
3. Laddove il rapporto sia regolato con facoltà congiunta, i contitolari espressamente indicano quale, fra quelli compilati, è il profilo scelto. Ad esso la Banca fa riferimento nel compiere le predette valutazioni per l’esecuzione dell’ordine congiuntamente impartito ovvero per lo svolgimento del servizio congiuntamente richiesto.
Art. 17 – Spese, oneri fiscali, commissioni e incentivi
1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione al presente atto ed ai successivi rapporti posti in essere con il cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico dello stesso.
2. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nel documento di sintesi. Nell' informativa generale sono altresì indicati gli incentivi eventualmente ricevuti e/o pagati.
3. Il cliente può chiedere ulteriori dettagli in ordine agli incentivi ricevuti e la Banca si impegna a comunicare, preventivamente all’effettuazione delle singole operazioni, informazioni su eventuali ulteriori fattispecie di incentivo che dovesse nel tempo ricevere e/o pagare rispetto a quelle rese note nell’informativa generale.
Art. 18 – Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela
1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.
Art. 19 – Diritto di ritenzione e altre garanzie per la banca
1. La banca è investita di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona.
Art. 20 – Compensazione
1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorchè intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi e esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione d’assegno – la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.
3. Fino alla concorrenza dell’intero credito vantato la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all’art. 19 della presente Sezione, anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.
4. La facoltà di compensazione prevista nei commi 2 e 3 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso.
Art. 21 – Modifica delle condizioni economiche e contrattuali
1. La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative applicate ai rapporti di durata di cui al presente contratto, osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, in presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al cliente, il quale ha 15 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli trova applicazione l’art. 118 del d.lgs. 385/1993.
Art. 22 - Durata del contratto e recesso
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno quindici giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca al momento del ricevimento della relativa documentazione.
2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente mediante lettera raccomandata A.R.
3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
4. Il recesso può essere esercitato dal cliente con le modalità sopra indicate, senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l’intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.
Art. 23 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
BOZZA PRECONTRATTO
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3, 4 e 7.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo Ufficio Reclami Xxx X. Xxxxx 00 - 00000 XXXX (XX) o per via telematica a xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure a xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx o a mezzo fax al n.+39 0174/722.202, ovvero in filiale, con consegna del reclamo allo sportello. La banca deve rispondere entro 90 giorni se il reclamo attiene ai servizi e alle attività di investimento ovvero entro 30 giorni se il reclamo attiene al deposito titoli a custodia e/o amministrazione titoli. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato della Consob per le controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento, ovvero all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie aventi ad oggetto il deposito titoli a custodia e/o amministrazione titoli. Per sapere come rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato ovvero all’ABF si può consultare, rispettivamente, il sito xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx o il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
4. Oltre alla procedura innanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato o all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca
– attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Il cliente può altresì rivolgersi all’Ombudsman -Giurì bancario, istituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario per dirimere le controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del TUB, ai sensi dell’art. 23, comma 4, D.Lgs. n. 58/1998.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
6. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato della Consob per le controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento oppure innanzi all’ABF per le controversie aventi ad oggetto il deposito titoli a custodia e/o amministrazione titoli, secondo la procedura di cui al comma 3. La procedura di mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato.
7. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario o dalla Camera di conciliazione e arbitrato della Consob, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
Art. 24 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente
1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca/succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l’ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.
Sezione II - Esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini
Art. 1 – Definizione del servizio
1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell’attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, acquista o vende strumenti finanziari nelle varie sedi di negoziazione.
2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell’attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest’ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.
3. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini è il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione.
Art. 2 - Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal cliente. A tal fine:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
b) tratta gli ordini del cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del cliente richiedano di procedere diversamente;
c) informa il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. È facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal cliente, dandogliene immediata comunicazione.
Art. 3 - Aggregazione degli ordini
1. La Banca ha facoltà di trattare l’ordine del cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) deve essere improbabile che l’aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengano aggregati;
b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l’aggregazione è informato che l’effetto dell’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine;
c) è stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima che a se stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirle affatto.
Art. 4 – Esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato
1. Ove l’ordine abbia ad oggetto strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 5 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni
1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l’importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell’ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l’ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.
Art. 6 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni
1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.
2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l’ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.
Art. 7 - Mera esecuzione o ricezione di ordini
1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all’acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:
a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nella lett. a) del comma 1 dell’art. 43 del Regolamento Consob 16190/2007 ovvero strumenti “non complessi”, nonché: azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo; strumenti del mercato monetario; obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato);
b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l’appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
2. In tal caso la Banca si limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.
3. La Banca si riserva di prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che abbia espressamente richiesto il servizio stesso.
Art. 8 - Operazioni con passività potenziali o effettive
1. Per i servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, nel prospetto allegato al presente contratto è indicata la soglia delle perdite oltre la quale la Banca è tenuta a comunicare al cliente l’entità della perdita effettiva.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.
Sezione III - Collocamento, distribuzione e vendita di prodotti e strumenti finanziari
Art. 1 – Definizione del servizio
1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l’attività della Banca relativa all’offerta al cliente di prodotti finanziari anche assicurativi e di servizi di investimento tempo per tempo offerti, promossi, collocati, o distribuiti dalla Banca medesima.
2. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari di propria emissione, nonché di quelli emessi da società terze.
3. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell’emittente, dell’offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.
4. Per l’adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall’emittente e/o dall’offerente e/o dal responsabile del collocamento.
5. In quanto compatibili, al servizio di collocamento si applicano gli articoli di cui al presente contratto.
Art. 2 - Collocamento di obbligazioni bancarie
1. Le obbligazioni bancarie sono titoli di credito, nominativi o al portatore, emesse dalla Banca per la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.
2. Esse sono collocate interamente dalla Banca e dalle sue filiali ovvero, nel caso di operatività fuori sede, dai promotori finanziari della stessa.
3. Il collocamento delle obbligazioni è effettuato a mezzo di sottoscrizione, da parte del cliente, di apposita scheda predisposta dalla Banca. la stessa modulistica deve essere sottoposta al cliente anche nel caso di operatività fuori sede
4. Quando l’emissione obbligazionaria forma oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari soggetta alla redazione di prospetto, le informazioni sulla Banca emittente e sulle caratteristiche dell’emissione sono contenute nel prospetto informativo redatto e pubblicato secondo le modalità indicate dalla Consob.
Art. 3 - Emissione di prodotti finanziari diversi dai certificati di deposito e dalle obbligazioni bancarie
1. Per la raccolta del risparmio, la Banca può emettere prodotti finanziari che comportano l’emissione di titoli di credito aventi caratteristiche diverse dalle obbligazioni e dai certificati di deposito nel rispetto delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, nonché di quelle contenute nel presente contratto.
Art. 4- Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi
1. Per prodotti finanziari assicurativi si intendono:
a) prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked, vale a dire le polizze le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o di fondi interni;
b) prodotti finanziario-assicurativi di tipo index linked, vale a dire le polizze le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;
c) prodotti finanziari di capitalizzazione, vale a dire i contratti mediante i quali l’impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.
2. Prima della sottoscrizione di tali prodotti, la Banca consegna gratuitamente al cliente la scheda sintetica, e le condizioni di contratto, nonché, su richiesta del cliente, le Parti I, II e III del prospetto d’offerta che le imprese di assicurazione hanno messo a disposizione della Banca. Per quanto concerne i prodotti finanziari assicurativi di tipo unit linked e i prodotti finanziari di capitalizzazione, sono
BOZZA PRECONTRATTO
1/2 | CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE INFORMATIVA GENERALE | ed. 01/15 |
SBA/WTTMAL1 |
consegnati su richiesta del cliente anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli Oicr cui sono collegate le prestazioni principali, il regolamento della gestione interna separata , nonché la documentazione, analoga a quella suddetta, relativa ad altra provvista di attivi cui è correlato il rendimento dei prodotti.
3. Per la distribuzione di tali prodotti in esame, la Banca, fermo restando quanto previsto nel presente contratto, fornisce al cliente le seguenti informazioni:
a) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi in cui è iscritta e l’indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che siano effettivamente registrati;
b) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione;
c) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa detenuta da imprese di assicurazione;
d) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:
d.1) se forniscono consulenze basate su un’analisi imparziale;
d.2) e, in virtù di un obbligo contrattuale, sono tenuti a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
d.3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull’obbligo, di cui al precedente punto 1), di fornire un’analisi imparziale.
4. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti finanziari assicurativi, la Banca deve, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal cliente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze del medesimo e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie.
5. La Banca rispetta le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.
6. L’informativa normativamente prevista viene fornita al cliente su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile e accessibile per il cliente. Ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora il cliente ne faccia richiesta, tale informativa può essere anticipata verbalmente con riserva della Banca di fornirla su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre due giorni lavorativi successivi.
Sezione IV - Consulenza in materia di investimenti
Art. 1 - Definizione del servizio
1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest’ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a un determinato strumento o prodotto finanziario.
2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente e basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico mediante canali di distribuzione. Esse hanno forma scritta - o quella concordata fra le parti nel presente contratto, debbono indicare la durata della loro validità, contenere l’esito della valutazione di adeguatezza e debbono essere consegnate al cliente.
Art. 2 – Valutazione di adeguatezza
1. La prestazione del servizio presuppone una valutazione di adeguatezza dell’operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.
2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni di cui al comma precedente, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.
3. Il servizio di consulenza è predisposto e prestato avendo riguardo sia alle caratteristiche del cliente e delle richieste dallo stesso avanzate, sia a quelle dell’operazione e dello strumento finanziario consigliato. La Banca è libera di svolgere o meno il servizio richiesto, motivando in caso di diniego la sua decisione.
4. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che:
a) l’operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) il cliente abbia le conoscenze e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione o al servizio consigliati.
5. In relazione a quanto disposto al comma precedente, per poter svolgere tale valutazione la banca deve conoscere:
- ) per la valutazione sub a), gli obiettivi di investimento del cliente, inclusi i dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità per cui vuole accedere agli investimenti;
-) per la valutazione sub b), dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari;
-) per la valutazione sub c), i tipi di servizi, operazioni, strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza, la natura, il volume, la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari e/o su prodotti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; il livello di istruzione, la professione attuale e, se rilevante, quella precedente del cliente.
6. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l’art. 16, Sezione I.
7. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell’operazione, ne avverte il cliente secondo modalità concordate fra le parti nel presente contratto, precisando le ragioni di tale valutazione. In tal caso, il cliente può chiedere esplicitamente, con le modalità indicate all'art. 4, Sezione I, l’esecuzione dell’operazione dichiarata inadeguata. La Banca può darvi corso previo assoggettamento della stessa alla valutazione di appropriatezza.
Art. 3 – Prestazione del servizio
1. Il servizio di consulenza è prestato in connessione con uno o più degli altri servizi di investimento e le operazioni disciplinati nel presente contratto.
2. Ha ad oggetto i titoli indicati nelle “Condizioni del servizio di consulenza”, dove sono specificati altresì i limiti e le modalità con cui il richiamato servizio è svolto.
3. La valutazione di adeguatezza viene effettuata avendo riguardo alla singola operazione e/o al singolo strumento finanziario.
4. Le “Condizioni del servizio di consulenza” formano parte integrante del presente contratto e vengono aggiornate tempo per tempo dalla Banca in relazione alle variazioni apportate al servizio offerto. Esse sono a disposizione del cliente che vuole accedere al servizio presso le succursali della Banca ovvero sono disponibili presso il sito Internet della stessa.
5. Modalità diverse e ambiti ulteriori nella prestazione del servizio che la Banca intenda seguire, debbono essere formalizzati in apposita appendice al presente contratto.
Art. 4 – Responsabilità della Banca
1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest’ultimo ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l’esito dell’operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.
Sezione V - Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. Oggetto del deposito a custodia e amministrazione sono titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli). Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi trovano attuazione attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art. 2 - Obblighi della Banca
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi, senza tuttavia assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del cliente rilasciato per iscritto.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei conferimenti, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.
3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
Art. 3 - Obbligazioni del cliente
1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
Art. 4 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta
1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:
a) i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni,
b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo,
c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all’intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.
Art. 5 - Subdeposito dei titoli dematerializzati
1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all’attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.
2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto “omnibus” intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.
3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.
4. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall’organismo di deposito centralizzato.
5. Il Regolamento dei servizi dell’organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.
Art. 6 - Sudeposito dei titoli cartacei
1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all’attività di custodia di titoli per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.
2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell’organismo di deposito centralizzato.
3. Il Regolamento dei servizi dell’organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.
Art. 7 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.
Art. 8 - Ritiro dei titoli
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno trenta giorno/i lavorativo/i prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire il deposito anche senza preavviso.
BOZZA PRECONTRATTO
2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli, la Banca provvede alla loro restituzione al depositante entro trenta giorni lavorativi successivi alla riconsegna dei titoli medesimi alla Banca, da parte degli organismi subdepositari.
3. All’atto del ritiro il cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.
Art. 9 - Comunicazioni periodiche
1. La Banca invia al cliente, almeno una volta l’anno, ovvero secondo la periodicità diversamente convenuta, una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intende senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.
Sezione VI - Vendita di certificati di deposito emessi dalla Banca
Art. 1 - Caratteristiche dei certificati di deposito
1. Il certificato di deposito può essere, a scelta del depositante, nominativo o al portatore.
2. Se il titolo è nominativo, il certificato viene rimborsato all’intestatario o al suo rappresentante appositamente nominato per iscritto. È ammessa l’intestazione del certificato a più persone.
3. Se il titolo è al portatore, la Banca considera il possessore legittimo titolare ed esclusivo avente diritto alla restituzione della somma depositata, oltre alla corresponsione dei relativi interessi, e ciò anche se il certificato è contrassegnato da un nome diverso da quello del possessore.
4. Nel caso il certificato di deposito venga emesso senza la consegna materiale del titolo, la Banca rilascia una ricevuta non cedibile a terzi, anche ai fini delle indicazioni da riportare sul certificato, e il cliente può ottenere, in qualsiasi momento, la stampa del titolo senza oneri aggiuntivi.
Art. 2 - Modalità e tassi di interesse dell’operazione
1. Il certificato viene rilasciato contro versamento del relativo importo. La somma depositata è vincolata per il periodo fissato e indicato sul fronte del certificato. Non sono ammessi versamenti successivi rispetto a quello inizialmente effettuato. Nel caso in cui il cliente lo richieda la Banca può consentire l’estinzione anticipata del deposito, ferma l’applicazione di una penale, nella misura indicata nelle condizioni economiche applicate al certificato.
2. Sulla somma depositata viene applicato, secondo quanto pattuito all’atto della richiesta del certificato, un tasso nominale annuo di interesse fisso oppure indicizzato nella misura riportata sul fronte del documento.
3. Per i certificati a tasso variabile, la misura dell’interesse riportata sul fronte del documento indica il tasso nominale annuo iniziale; le relative variazioni derivanti dall’andamento del parametro di indicizzazione decorrono secondo i tempi e i criteri indicati sul fronte del certificato.
4. Nell’ipotesi di mancata rilevazione o di soppressione del parametro di indicizzazione prescelto, la Banca ha facoltà di individuare un indice sostitutivo, tale da non comportare, al momento della prima applicazione, significativi scostamenti dalla misura del precedente da ultimo rilevata.
5. La capitalizzazione periodica degli interessi viene effettuata solo se espressamente indicata sul fronte del documento rappresentativo del certificato di deposito.
Art. 3 - Rimborso del certificato e pagamento degli interessi
1. Il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi alla scadenza sono effettuati, previa presentazione del titolo o della ricevuta sostitutiva, esclusivamente presso lo sportello della Banca al quale è stata richiesta l’emissione del certificato. Qualora la data di pagamento coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento è effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
2. Nel caso di estinzione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita, devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui all’art. 2 della presente Sezione.
Art. 4 - Termini di prescrizione degli interessi e del capitale
1. Nel caso di esplicito mancato rinnovo a scadenza, i diritti dei titolari dei certificati di deposito si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui il certificato è divenuto rimborsabile.
Art. 5 - Procedura di ammortamento
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di deposito, è applicabile la procedura di ammortamento disciplinata dalla legge.
2. Se l’importo del certificato di deposito non supera € 516,46, si applica anche al certificato al portatore la procedura semplificata prevista per i certificati nominativi e si può procedere al rilascio del duplicato decorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di diffida.
Art. 6 – Garanzia
1. I certificati di deposito nominativi sono coperti, nel limite di euro 100.000,00 per ogni depositante, dalla tutela del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi .
Sezione VII - Operazioni di pronti contro termine
Art. 1 - Caratteristiche dell’operazione
1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.
3. La vendita a termine ha effetti reali e liquidazione differita; pertanto i titoli oggetto dell’operazione sono di proprietà della Banca, che ha cura di vincolarli a favore del cliente acquirente a pronti sino alla scadenza del termine dell’operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.
Art. 2 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti
1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all’atto della conclusione della vendita a pronti.
2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l’eventuale conto corrente del cliente per l’importo corrispondente al prezzo pattuito.
Art. 3 - Clausola risolutiva espressa
1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
a) in presenza di una situazione di cui all’art. 1186 c. c.,
b) al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto dei titoli da parte della Banca,
c) all’inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.
2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.
Art. 4 - Remunerazione dell’operazione
1. La remunerazione del cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine.
Il presente documento mi/ci viene fornito in data odierna dal Banco di Credito P.Azzoaglio S.p.A. .
BOZZA PRECONTRATTO