MERCATO DEL LAVORO – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, l'articolo 7 dell'Accordo nazionale 27 novembre 2000 è abrogato e così sostituito: Le parti, tenuto conto della nota a verbale dell’articolo 7 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, prendono atto dell’evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro flessibile. Nel confermare che è prassi ordinaria l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali in tutti i settori di applicazione del c.c.n.l., le parti ritengono che l’esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l’utilizzo delle forme flessibili di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa, conformi alle tipologie normative, compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori e secondo le norme contrattuali definite dalle parti a livello nazionale. Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente ccnl e degli accordi aziendali, dove previsti, in ogni caso previa informativa alle strutture sindacali competenti. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 1, comma 2, punto a) della legge 125/91, definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con accordo a livello aziendale. In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991. Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende: A) Contratti a termine B) Lavoro a tempo parziale C) Contratto di inserimento/reinserimento D) Apprendistato professionalizzante; E) Lavoro somministrato; F) Tele lavoro; G) Lavoro ripartito. Il lavoro a chiamata, considerata la novità dello strumento e il residuale interesse per il settore, non si applica allo stesso. Il numero dei lavoratori di cui alle citate tipologie di lavoro è computato ai fini dell'accordo nazionale 29.7.1998.
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MERCATO DEL LAVORO – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, l'articolo 7 dell'Accordo nazionale 27 novembre 2000 è abrogato e così sostituito: Le parti, tenuto conto della nota a verbale dell’articolo dell'articolo 7 dell’accordo dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, prendono atto dell’evoluzione dell'evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro flessibile. Nel confermare che è prassi ordinaria l’assunzione l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di sviluppare l’occupazionel'occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali in tutti i settori di applicazione del c.c.n.l.CCNL, le parti ritengono che l’esigenza l'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l’utilizzo l'utilizzo delle forme flessibili di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa, conformi alle tipologie normative, compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori e secondo le norme contrattuali definite dalle parti a livello nazionale. Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente ccnl CCNL e degli accordi aziendali, dove previsti, in ogni caso previa informativa alle strutture sindacali competenti. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo all'articolo 1, comma 2, punto a) della legge 125/91, definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con accordo a livello aziendale. In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991. Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:
A) Contratti a termine;
B) Lavoro a tempo parziale;
C) Contratto di inserimento/reinserimento;
D) Apprendistato professionalizzante;
E) Lavoro somministrato;
F) Tele lavoro;
G) Lavoro ripartito. Il lavoro a chiamata, considerata la novità dello strumento e il residuale interesse per il settore, non si applica allo stesso. Il numero dei lavoratori di cui alle citate tipologie di lavoro è computato ai fini dell'accordo nazionale 29.7.1998.29/07/1998. A)- CONTRATTI A TERMINE Il presente articolo disciplina, integrandole, le norme di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, all'art. 8 del RD 148/31 e alla normativa vigente in materia. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima è pari a 12 mesi prorogabili per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato attivati per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto. Le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso x xxxxxxx da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di una eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le aziende, d'intesa con le strutture competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, potranno convenire l'innalzamento del limite di sette mesi, compresa l'eventuale proroga, di cui all'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a) del X.Xxx. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 18 mesi. Qualora l'assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lett. A) del presente articolo saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato. È abrogato l'articolo 61 del CCNL 23 luglio 1976. B)- LAVORO A TEMPO PARZIALE Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come modificato dal X.Xxx. 26 febbraio 2001, n. 100 e X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276) e dalla seguente disciplina:
a) premesso che per "tempo pieno" si intende l'orario normale settimanale di lavoro fissato dal contratto collettivo nazionale o da accordo aziendale ove previsto, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: -orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; -verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; -misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. Tale combinazione sarà oggetto di esame congiunto tra azienda e rappresentanze sindacali aziendali. Ferma restando la durata media settimanale dell'orario di lavoro contrattuale convenuta a livello nazionale o eventualmente aziendale, ai soli fini dell'individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario normale contrattuale settimanale. I conseguenti trattamenti economici (nazionali e aziendali) saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera-contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata l'entità e la distribuzione dell'orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Nella lettera-contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale la distribuzione sarà definita anche con riferimento a turni articolati su una sola delle due fasce orarie prestabilite così determinate: prima fascia da inizio servizio fino alle ore 13, con possibilità di estensione fino alle ore 14 per oggettive esigenze aziendali previa informativa alle rappresentanze sindacali aziendali; la seconda dalle ore 14 a fine servizio. Nel contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale la prestazione è effettuata in modo continuativo, sia per i servizi urbani che per quelli extraurbani, fatta salva la possibilità a livello aziendale di concordare tra le parti aziendali le modalità di svolgimento non continuativo per tipologie particolari di servizio. Nei servizi extraurbani la prestazione lavorativa nel part-time orizzontale si intende effettuata in modo continuativo quando la stessa sia resa nell'ambito di un impegno giornaliero così determinato: -per prestazioni inferiori alle 4 ore, la durata dell'impegno giornaliero si ottiene aggiungendo alla prestazione giornaliera una quota pari al 30% della durata della stessa; -per prestazioni pari o superiori alle 4 ore, la durata dell'impegno giornaliero, così come definito dalle vigenti norme, è di 8 ore. Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie prestabilite non configura una fattispecie di clausola flessibile. Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
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Samples: Ipotesi Di Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL Degli Autoferrotranvieri Internavigatori (Tpl Mobilità)
MERCATO DEL LAVORO – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, l'articolo 7 dell'Accordo nazionale 27 novembre 2000 è abrogato e così sostituito: Le parti, tenuto conto della nota a verbale dell’articolo 7 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, prendono atto dell’evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro flessibile. Nel confermare che è prassi ordinaria l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali in tutti i settori di applicazione del c.c.n.l., le parti ritengono che l’esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l’utilizzo delle forme flessibili di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa, conformi alle tipologie normative, compatibili con le alle esigenze delle aziende e le alle aspirazioni dei lavoratori e secondo le norme contrattuali definite dalle parti a livello nazionale. Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente ccnl e degli accordi aziendali, dove previsti, in ogni caso previa informativa alle strutture sindacali competenti. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 1, comma 2, punto a) della legge 125/91, definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con accordo a livello aziendale. In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991. Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:
A) Contratti a termine
B) Lavoro a tempo parziale
C) Contratto di inserimento/reinserimento
D) Apprendistato professionalizzante;
E) Lavoro somministrato;
F) Tele lavoro;
G) Lavoro ripartito. Il lavoro a chiamata, considerata la novità dello strumento e il residuale interesse per il settore, non si applica allo stesso. Il numero dei lavoratori di cui alle citate tipologie di lavoro è computato ai fini dell'accordo nazionale 29.7.1998.
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Samples: Labor Agreement