Metodo delle passività Clausole campione

Metodo delle passività. Questo metodo consiste nel convertire gli strumenti finanziari derivati in posizioni equivalenti dell’attivo sottostante (all’occorrenza, in funzione della loro rispettiva sensibilità). In caso contrario, questa conversione può essere sostituita dal valore figurativo. Uno strumento finanziario derivato non sarà preso in considerazione per il calcolo del rischio complessivo nelle seguenti situazioni: • se la detenzione simultanea di tale strumento legato ad un attivo finanziario e di liquidità investite in attivi senza rischio è pari alla detenzione diretta dell’attivo finanziario in questione; • se detto strumento finanziario scambia la performance di attivi finanziari detenuti nel portafoglio con la performance di altri attivi finanziari di riferimento (senza rischi aggiuntivi rispetto alla detenzione diretta degli attivi finanziari di riferimento). Il comparto può procedere a compensazioni tra posizioni acquirenti e venditrici su strumenti finanziari derivati aventi per oggetto attivi sottostanti identici, indipendentemente dalla scadenza dei contatti. Inoltre, sono consentite le compensazioni anche tra strumenti derivati e attivi direttamente detenuti, a patto che le due posizioni abbiano per oggetto lo stesso attivo oppure attivi i cui rendimenti storici siano strettamente correlati. Le compensazioni possono avvenire in termini sia di valore di mercato che di indicatore di rischio. Il rischio globale assunto dai comparti della SICAV non può superare il 210% del valore netto d’inventario.

Related to Metodo delle passività

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)