Metrobus Clausole campione

Metrobus. La metropolitana di Brescia (anche metrobus) è una linea di metropolitana leggera automatica, che collega i quartieri nord della città di Brescia a quelli della zona sud-est, passando per il centro storico. Impiega un sistema di trasporto rapido su ferro interamente automatico, concepito e costruito da Ansaldo-STS, analogo a quello già realizzato per la metropolitana di Copenaghen. La gestione è affidata dal Comune di Brescia a Brescia Mobilità, che vi provvede tramite la conduzione delle controllata Metro Brescia, impresa del gruppo Brescia Mobilità, mentre la proprietà è di Brescia Infrastrutture, società patrimoniale del Comune di Brescia La linea è stata inaugurata ed aperta all'esercizio il 2 marzo 2013. Il Sistema di Bigliettazione Elettronica al servizio dell’esercizio della metropolitana di Brescia è il medesimo condiviso per il servizio su gomma di Area Urbana (vedasi punto successivo), realizzando una completa integrazione di sistema, di tariffe e di titoli. Il Metrobus è un progetto scaturito dalla collettività bresciana, grazie alle sinergie profuse dal Comune di Brescia che – anche con gli importanti contributi ministeriali e regionali - ha realizzato la prima tratta funzionale urbana e previsto eventuali future estensioni verso altre direzioni, nell’ottica di riorganizzazione complessiva del trasporto pubblico "nell'area metropolitana bresciana" (il capoluogo e i comuni dell'hinterland) a partire dall'integrazione tra la rete urbana e quella extraurbana, da avviare attraverso il coinvolgimento delle diverse realtà territoriali interessate.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.