Mezzo e spese di trasporto. 48.1 Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore provvede al trasporto dei materiali oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 48.2 I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale. 48.3 Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal collaudatore o da altro incaricato del Committente, per l’adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali. 48.4 Il Fornitore è tenuto inoltre a dare comunicazione di ogni spedizione al magazzino o impianto destinatario e all’Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, indicando gli estremi della spedizione, il numero dei colli e il loro contenuto, nonché il nominativo dell’eventuale spedizioniere.
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Mezzo e spese di trasporto. 48.1 Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore provvede al trasporto dei materiali oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
48.2 I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
48.3 Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal collaudatore o da altro incaricato del Committente, per l’adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.
48.4 Il Fornitore è tenuto inoltre a dare comunicazione di ogni spedizione spedizione, salva diversa previsione contrattuale, al magazzino o impianto destinatario e all’Ufficio del Committente competente alla gestione del Contrattoal Direttore dell’esecuzione, indicando gli estremi della spedizione, il numero dei colli e il loro contenuto, nonché il nominativo dell’eventuale spedizioniere.
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