Misurazione del calore. 1. Il Fornitore stabilisce il quantitativo di calore consumato attraverso un Misuratore tarato e installato dal Fornitore stesso nel Punto di fornitura concordato tra le Parti. Per eseguire la Lettura, il Fornitore si procurerà a proprie spese dispositivi idonei, conformi alle norme sulla taratura, di cui curerà la manutenzione. 2. In caso di contestazioni sulla misurazione dei consumi, il Cliente può chiedere al Fornitore una verifica del Misuratore. Il Misuratore sarà considerato difettoso nel caso si riscontrino errori superiori al 2%. Il costo della verifica sarà a carico del Cliente nel caso in cui l’errore rientri nei predetti limiti di tolleranza, in caso contrario sarà a carico del Fornitore. 3. Eventuali manomissioni del Misuratore e il prelievo di calore eludendo i sistemi di misurazione saranno punibili e autorizzano il Fornitore a una stima dei consumi nonché alla sospensione della fornitura, ovvero alla risoluzione del Contratto. 4. In caso di malfunzionamento del Misuratore o comunque in caso di indisponibilità dei dati di misura reali, il Fornitore ricostruirà il consumo potenziale per il periodo intercorrente dall’ultima Lettura corretta mediante stima basata sul consumo medio del periodo di lettura precedente e di quello successivo alla rilevazione dell’errore ovvero sulla base del consumo dell’anno precedente, ove disponibile. In tal caso, si dovrà tenere adeguatamente conto delle circostanze effettive nell’erogazione di calore, in particolare delle condizioni meteorologiche.
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Samples: Contratto Di Allacciamento E Fornitura Del Servizio Di Calore, Contratto Di Allacciamento E Fornitura Del Servizio Di Calore
Misurazione del calore. 1. Il Fornitore stabilisce il quantitativo di calore consumato attraverso un Misuratore tarato e installato dal Fornitore stesso nel Punto di fornitura concordato tra le Parti. Per eseguire la Lettura, il Fornitore si procurerà a proprie spese dispositivi idonei, conformi alle norme sulla taratura, di cui curerà la manutenzione.
2. In caso di contestazioni sulla misurazione dei consumi, il Cliente può chiedere al Fornitore una verifica del Misuratore. Il Misuratore sarà considerato difettoso nel caso si riscontrino errori superiori al 2%. Il costo della verifica sarà a carico del Cliente nel caso in cui l’errore rientri nei predetti limiti di tolleranza, in caso contrario sarà a carico del Fornitore.
3. Eventuali manomissioni del Misuratore e il prelievo di calore eludendo i sistemi di misurazione saranno punibili e autorizzano il Fornitore a una stima dei consumi nonché alla sospensione della fornitura, ovvero alla risoluzione del Contratto.
4. In caso di malfunzionamento del Misuratore o comunque in caso di indisponibilità dei dati di misura reali, il Fornitore ricostruirà il consumo potenziale per il periodo intercorrente dall’ultima Lettura corretta mediante stima basata sul consumo medio del periodo di lettura precedente e di quello successivo alla rilevazione dell’errore ovvero sulla base del consumo dell’anno precedente, ove disponibile. In tal caso, si dovrà tenere adeguatamente conto delle circostanze effettive nell’erogazione di calore, in particolare delle condizioni meteorologiche.
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Samples: Contratto Di Allacciamento E Fornitura Del Servizio Di Calore, Contratto Di Allacciamento E Fornitura Di Calore
Misurazione del calore. 1. Il Fornitore stabilisce il quantitativo di calore consumato attraverso un Misuratore tarato e installato dal Fornitore stesso nel Punto di fornitura concordato tra le Parti. Per eseguire la Lettura, il Fornitore si procurerà a proprie spese dispositivi idonei, conformi alle norme sulla taratura, di cui curerà la manutenzione.
2. In caso di contestazioni sulla misurazione dei consumi, il Cliente può chiedere al Fornitore una verifica del Misuratore. Il Misuratore sarà considerato difettoso nel caso si riscontrino errori superiori al 2%. Il costo della verifica sarà a carico del Cliente nel caso in cui l’errore rientri nei predetti limiti di tolleranza, in caso contrario sarà a carico del Fornitore.
3. Fornitore.14 Eventuali manomissioni del Misuratore e il prelievo di calore eludendo i sistemi di misurazione saranno punibili e autorizzano il Fornitore a una stima dei consumi nonché alla sospensione della fornitura, ovvero alla risoluzione del Contratto.
4. In caso di malfunzionamento del Misuratore o comunque in caso di indisponibilità dei dati di misura reali, il Fornitore ricostruirà il consumo potenziale per il periodo intercorrente dall’ultima Lettura corretta mediante stima basata sul consumo medio del periodo di lettura precedente e di quello successivo alla rilevazione dell’errore ovvero sulla base del consumo dell’anno precedente, ove disponibile. In tal caso, si dovrà tenere adeguatamente conto delle circostanze effettive nell’erogazione di calore, in particolare delle condizioni meteorologiche.meteorologiche.15
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Samples: Contratto Di Allacciamento E Fornitura Del Servizio Di Calore
Misurazione del calore. 1. Il Fornitore stabilisce il quantitativo La quantità di calore consumato attraverso un Misuratore tarato fornita dall’ASM Bressanone SpA viene misurata da apposito contacalorie. Tipo, fabbricato e installato dal Fornitore stesso nel Punto dimensione e la sostituzione eventualmente necessaria del contatore di fornitura concordato tra le Particalore sono stabiliti dall’ASM Bresanone SpA . Per eseguire la Lettura, il Fornitore si procurerà a proprie spese dispositivi idonei, conformi alle norme sulla taratura, Ai tecnici incaricati dall’ASM Bressanone SpA è sempre permesso l’accesso alla sottostazione di cui curerà la manutenzione.
2. In caso di contestazioni sulla misurazione dei consumi, il Cliente può chiedere al Fornitore una verifica del Misuratoreconsegna ed ai contatori secondari. Il Misuratore sarà considerato difettoso nel caso si riscontrino errori superiori al 2%. Il costo della verifica sarà a carico del Cliente nel caso in cui l’errore rientri nei predetti limiti di tolleranza, in caso contrario sarà a carico del Fornitore.
3. Eventuali manomissioni del Misuratore e il prelievo di calore eludendo i sistemi di misurazione saranno punibili e autorizzano il Fornitore a una stima deve comunicare tempestivamente all’ASM Bressanone SpA ogni malfunzionamento o danneggiamento dei consumi nonché alla sospensione della fornitura, ovvero alla risoluzione del Contratto.
4. In caso di malfunzionamento del Misuratore o comunque in caso di indisponibilità dei dati di misura reali, il Fornitore ricostruirà il consumo potenziale per il periodo intercorrente dall’ultima Lettura corretta mediante stima basata sul consumo medio del periodo di lettura precedente e di quello successivo alla rilevazione dell’errore ovvero sulla base del consumo dell’anno precedente, ove disponibile. In tal caso, si dovrà tenere adeguatamente conto delle circostanze effettive nell’erogazione contatori di calore, in particolare delle le violazioni dei sigilli.
2. Il Cliente è autorizzato a richiedere a proprie spese la verifica degli strumenti di misura e di coinvolgere nel controllo un proprio tecnico di fiducia. Qualora venissero riscontrati difetti agli organi di misura oltre i limiti di tolleranza, l’ASM Bressanone SpA in ogni caso e dal mese in cui le irregolarità si sono riscontrate stabilirà il consumo effettivo in base ad un fattore di correzione,. Qualora invece non fosse possibile stabilire il fattore di correzione, verrà stabilito il consumo da addebitare in base al consumo di calore effettuato negli stessi periodi e alle stesse condizioni meteorologichedi fornitura e verrà accredidata o addebitata al Cliente la differenza. Nel caso in cui la verifica avvenga su richiesta del Cliente, e accertato che il limite di tolleranza stabilito per legge è stato oltrepassato, l’ASM Bressanone SpA si assumerà i costi del controllo.
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Samples: Heat Supply Agreement