Misure di protezione e conservazione degli archivi pubblici Clausole campione

Misure di protezione e conservazione degli archivi pubblici. Gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici sono beni culturali inalienabili. I singoli documenti sopra richiamati (analogici ed informatici, ricevuti, spediti e interni formali) sono quindi inalienabili, sin dal momento dell'inserimento di ciascun documento nell'archivio dell’AOO, di norma mediante l'attribuzione di un numero di protocollo e di un codice di classificazione. L’archivio non può essere smembrato, e deve essere conservato nella sua organicità. L’eventuale trasferimento di complessi organici di documentazione è subordinato all’autorizzazione del Responsabile per la gestione documentale previo concerto con la Soprintendenza archivistica. L’archivio di deposito non può essere rimosso dal luogo di conservazione senza l’autorizzazione del suddetto Responsabile per la gestione documentale previo concerto con la Soprintendenza archivistica. Lo scarto dei documenti dell’archivio in parola è subordinato all'autorizzazione del Responsabile per la gestione documentale previa autorizzazione da parte della Soprintendenza archivistica secondo le attuali norme vigenti. Per l'archiviazione e la custodia nella sezione di deposito, dei documenti contenenti dati personali, si applicano le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, sia che si tratti di supporti informatici che di supporti convenzionali.
Misure di protezione e conservazione degli archivi pubblici. Ai sensi della normativa vigente gli archivi e i singoli documenti dell’Amministrazione (analogici ed informatici, ricevuti, spediti e interni formali) sono beni culturali inalienabili sin dal momento dell’inserimento di ciascun documento nell’archivio dell’Amministrazione, di norma mediante l’attribuzione di un numero di protocollo e di un codice di classificazione. L’archivio non può essere smembrato, a qualsiasi titolo, e deve essere conservato nella sua organicità. L’archivio di deposito e l’archivio storico non possono essere rimossi dal luogo di conservazione senza autorizzazione. L’autorizzazione per l’eventuale rimozione e/o trasferimento dell’archivio è demandata alla soprintendenza archivistica competente per territorio. Lo scarto dei documenti degli archivi è subordinato all’autorizzazione della soprintendenza archivistica competente per territorio.

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  • Periodo di conservazione dei dati Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

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  • Conservazione dei dati Il Titolare tratta i Dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 11 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio; per il tempo del suo consenso e in ogni caso per non più di 6 mesi dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Marketing; per il tempo del suo consenso e in ogni caso per non più di 1 anno dalla raccolta o in accordo con le maggiori o minori tempistiche che verranno definite dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali per le Finalità di Profilazione.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

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