Mobilità intra-regionale Clausole campione

Mobilità intra-regionale. Per l’esercizio 2018, i dati delle prestazioni ambulatoriali, di ricovero e di farmaceutica territoriale diretta, erogate a favore dei cittadini non residenti nell’Azienda costituiscono dati di bilancio suscettibili di variazioni. La compensazione della mobilità avverrà a livello centralizzato; per la redazione del bilancio preventivo la Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia invierà con la nota metodologica le relative matrici di mobilità. Relativamente al passaggio di funzioni del laboratorio analisi lo scambio di fatturazione per le relative prestazioni tra le aziende avverrà con un abbattimento del 45% rispetto alle tariffe in vigore, salvo accordi diversi tra gli enti. Nel 2018 tutti i centri prelievi sul territorio dovranno essere configurati come punti di accettazione dell’impegnativa del centro hub di riferimento. In tal modo la rilevazione dell’attività avverrà direttamente nel centro hub. Infatti all’interno della quota di abbattimento sopra riportata, il centro hub remunera anche l’attività di prelievo e di accettazione ai punti prelievo di riferimento. Tale azione sarà operativa a seguito dell’emanazione dei conseguenti documenti attuativi da parte della DCS. La spesa per la mobilità intra-regionale per i medicinali erogati in distribuzione diretta, come negli anni precedenti, è posta interamente a carico delle Aziende per l’assistenza sanitaria di residenza del paziente (per i pazienti extra-regione la compensazione continua con le modalità già in essere). Ai fini della rilevazione dei dati, in attesa del collaudo del nuovo sistema Siasa - File F, viene utilizzato il flusso NSIS della distribuzione diretta (D.M. 31 luglio 2007). Anche per il 2018, tenuto conto delle stime sui setting di utilizzo secondo cui circa l’80% della spesa è ascrivibile ad una diretta territoriale, nelle matrici di mobilità intra- regionale sarà presa in considerazione tale percentuale, quale riferimento della spesa registrata nel 2018 di tutti i farmaci erogati in diretta dotati di codice MINSAN o con MINSAN “fittizio” (classe A, C e H). La spesa dei medicinali per i quali non è rilevato il codice fiscale non è oggetto di mobilità e, pertanto, rimarrà in carico all’Ente erogante, ad eccezione di quei farmaci per i quali la normativa sulla tutela dei dati sensibili prevede l’anonimizzazione (es. farmaci anti-HIV), con la conseguente corretta attribuzione dei costi.
Mobilità intra-regionale. La mobilità intra-regionale risulta relativamente contenuta: oltre il 90% dei residenti delle ASL di Bari, Lecce e Foggia fanno uso di strutture presenti nel proprio territorio. Tralasciando quanto avviene per la provincia BAT, la cui attività è valutata solo su ricoveri effettuati negli ospedali di Andria e Barletta, nelle altre province oltre il 70% dei residenti ricoverati preferisce le strutture della propria ASL, mentre una quota compresa tra il 9% e il 20% si sposta, preferibilmente verso gli ospedali presenti nella provincia di Bari, dove l’Azienda Ospedaliera-Univesitaria Policlinico rappresenta un polo di attrazione per procedure specialistiche e ad alta complessità. Anche la provincia di Foggia può essere considerata un polo di attrazione, soprattutto per i residenti fuori regione (Tabella 18). Bari 284.510 15.364 9.603 3.250 5.113 19.601 14.444 351.885 Bat 5.970 58.647 43 963 47 115 3.171 68.956 Brindisi 1.675 55 75.266 45 3.687 3.223 1.521 85.472 Foggia 4.162 8.420 1.031 142.119 2.311 2.020 17.091 177.154 Lecce 430 101 4.490 81 164.543 1.481 3.150 174.276 Taranto 2.020 122 5.269 86 844 103.772 3.124 115.237 Missino 0 0 0 0 0 0 2 2 Bari 245.255 14.367 8.363 2.862 4.292 17.494 13.071 305.704 Bat 5.617 52.668 41 741 51 91 2.979 62.188 Brindisi 1.707 56 71.079 43 3.429 3.313 1.599 81.226 Foggia 4.266 8.184 921 134.057 2.088 1.892 16.314 167.722 Lecce 413 74 4.077 66 146.633 1.196 2.890 155.349 Taranto 2.008 129 4.951 56 832 99.903 2.881 110.760 Missino 0 0 0 235 0 0 1 236 Bari 237.937 14.628 9.033 3.366 4.620 17.078 13.062 299.724 Bat 6.027 49.379 37 684 41 72 2.384 58.624 Brindisi 1.609 61 63.584 41 3.294 2.994 1.662 73.245 Foggia 3.820 8.178 907 124.277 1.978 1.717 14.398 155.275 Lecce 377 91 3.519 72 132.846 1.165 2.659 140.729 Taranto 1.939 117 4.931 66 882 96.210 2.824 106.969 Missino 1 2 0 145 0 0 0 148 Bari 251.034 24.844 9.852 3.591 4.339 17.922 12.491 324.073 Bat 3.829 39.314 24 650 28 37 1.882 45.764 Brindisi 1.572 81 59.026 74 3.149 3.169 1.431 68.502 Foggia 4.033 8.000 000 000.120 1.741 1.548 12.943 159.686 Lecce 436 84 3.466 65 128.064 1.251 2.582 135.948 Taranto 1.985 132 5.265 53 1.021 90.464 2.686 101.606 Missino 4 0 0 170 0 0 0 174 Bari 253.057 25.363 9.390 3.192 3.940 18.025 11.449 324.416 Bat 4.224 41.423 20 806 31 42 1.627 48.173 Brindisi 1.645 83 61.038 42 3.530 3.509 1.520 71.367 Foggia 4.091 8.000 000 000.867 1.623 1.673 12.283 163.941 Lecce 603 87 3.702 82 135.442 1.363 2.603 143.882 Taranto 1.827 125 5.024 47 733 88.835 2.4...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.