MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA Clausole campione

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera l), del DPCM 27 febbraio 2013, n. 67, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione, anche attraverso monitoraggio, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrarli entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro - di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione - alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti. Il Dipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni correttive e di prevenzione intraprese, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate in sede di valutazione. Sempre al fine di assicurare trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare una funzio...
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Nell’ambito delle funzioni delegate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014, Il Ministro esercita la funzione di vigilanza – ai sensi dell’art. 19 del Decreto istitutivo e dell’art. 8 del D.Lgs. 300/99 – avvalendosi del Dipartimento della Funzione Pubblica, anche in relazione alle modalità complessive dell'esercizio delle funzioni da parte dell'Agenzia sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme. La funzione di vigilanza è esercitata, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6, comma 2, dello Statuto, anche con riferimento agli obiettivi specificatamente attribuiti all’Agenzia, ai risultati attesi, all’entità e alla modalità con la quale la stessa sarà finanziata, alla strategia di miglioramento dei servizi, alla verifica dei risultati di gestione. La funzione di vigilanza si esplica anche attraverso un monitoraggio periodico dei progetti di particolare rilevanza strategica. Le relative informazioni sono acquisite anche attraverso appositi incontri tra il Dipartimento e l’Agenzia per l’esame dello stato di avanzamento.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. 1. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 1, comma 3, primo periodo e comma 13, lett. f) del D.L. n. 193/2016 è finalizzata alla valutazione delle modalità complessive di esercizio dell’attività di riscossione da parte dell’Agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla Legge 212/2000. Tale funzione di vigilanza è esercitata dal Dipartimento sulla base di un programma annuale – approvato dal Ministro - nel quale sono individuati i procedimenti e/o le attività da sottoporre a valutazione.