CONTRATTO DI GARANZIA – CONDIZIONI GENERALI1
CONTRATTO DI GARANZIA – CONDIZIONI GENERALI1
Sviluppo Artigiano Società Consortile Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, (d’ora in avanti Confidi), con sede in 30175 Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxx xxxxx Xxxx, 0/X
Tra
Sviluppo Artigiano, nella persona del sig. nato a il in qualità di autorizzato a quanto infra dal Consiglio di Amministrazione che gli ha conferito il mandato di sottoscrivere la Lettera di Garanzia
e
l’Impresa con sede legale a _ prov. in P.IVA Codice Fiscale in persona del legale Rappresentate Nato a il e residente in
PREMESSO CHE
▪ l’oggetto sociale di Confidi è quello di agevolare l’accesso al credito dei propri soci (clienti) mediante la concessione di garanzie e sostegno delle linee di credito loro concesse da Banche e Intermediari Finanziari (d’ora innanzi Banca o IF) e che il Cliente ha presentato richiesta di garanzia per un finanziamento da chiedere ai soggetti citati;
▪ il Cliente sa dell’esistenza di una Convenzione sottoscritta tra il Confidi e la Banca e/o IF in richiesta; il rilascio della garanzia è rimesso alla valutazione del merito creditizio Confidi mentre l’erogazione del finanziamento è rimessa alla valutazione del merito creditizio della Banca e/o IF;
▪ il Cliente ha preso visione del Foglio Informativo vigente;
▪ il presente contratto è da considerarsi sospensivamente condizionato ai sensi dell’art. 1353 e ss. del codice civile e, pertanto, si considera produttivo di effetti al momento dell’effettiva erogazione del finanziamento da parte della Banca e/o IF;
▪ il Confidi, verificata la presenza del merito creditizio, trasmette alla Banca e/o IF una Lettera di Garanzia con le caratteristiche del finanziamento in merito al tipo di garanzia, importo, durata, forma tecnica, percentuale di garanzia ed eventuali condizioni, così come concordato con il cliente, e fa pervenire al cliente copia del presente contratto debitamente sottoscritto come previsto dall’art. 9;
▪ in caso di delibera di importo difforme tra Confidi e Banca e/o IF, si procederà alla variazione dei costi della garanzia conformemente al Foglio Informativo pubblicato su Internet o presente presso le Unità locali e già visto dal cliente;
▪ in caso di variazione di uno o più elementi del finanziamento e/o della garanzia, sia da parte della Banca, dell’IF e/o del Confidi, rispetto alla richiesta del Cliente, sarà cura del Xxxxxxx, per la parte di sua competenza, informare il Cliente delle variazioni;
▪ nel caso di delibera negativa da parte della Banca e/o IF, il presente contratto non produrrà alcun effetto giuridico;
TUTTO CIO’ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 – PREMESSE E OGGETTO DEL CONTRATTO
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Il Confidi rilascia nell’interesse del Cliente garanzia a fronte del finanziamento concesso dalla Banca e/o IF ai sensi della Convenzione sottoscritta con la Banca e/o IF stessi, rispondendo delle obbligazioni assunte con tutto il suo patrimonio. Ogni garanzia è prestata, a beneficio del soggetto garantito, solamente a favore della Banca e/o IF ed è escutibile solo da essi (o da altro soggetto cessionario autorizzato) restando perciò escluso il diritto di regresso e qualsiasi solidarietà da parte/con i terzi garanti. Per tutte le garanzie personali acquisite dalla Banca, Sviluppo Artigiano, ferma la solidarietà con il debitore principale e i suoi aventi causa, non assumerà la veste di cofidejiussore nei confronti degli eventuali terzi garanti, escludendosi sin da ora nei loro confronti ogni solidarietà.
Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA
La Lettera di Garanzia emessa dal Confidi ha una validità di 60 giorni, salvo che la Convenzione in essere del Confidi con la Banca e/o IF non preveda diversamente. Superato tale termine, senza perfezionamento/erogazione del finanziamento, la lettera perderà la sua efficacia e pertanto l’organo deliberante del Confidi, preposto al rilascio della garanzia, valuterà se prorogarlo o meno. La Lettera di Garanzia produce i suoi effetti soltanto a seguito dell'incasso delle quote sociali, delle commissioni di garanzia e delle altre somme dovute dal Cliente a favore del Confidi così come indicato nel Foglio Informativo. Il Cliente prende atto che il Confidi può eventualmente inoltrare richieste di controgaranzia al Fondo Centrale di Garanzia c/o MCC,
1 Testo deliberato dal CdA del 09.11.2011
altri Fondi Pubblici e Fondi di Intermediari Finanziari. Il Cliente prende atto che, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato del CE e della Comunicazione 2008/C155/02, la Garanzia prestata da Confidi può essere considerata “Aiuto di Stato” qualora fornita con il concorso di risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico. In tal caso, la garanzia è concessa in regime di “de minimis”, ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006. Nel caso la domanda di garanzia fosse accompagnata da una richiesta di contributo pubblico, il Cliente è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente Sviluppo Artigiano da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo. La garanzia può essere concessa di norma, ma non esclusivamente, nella misura del 50% delle perdite subite dalla Banca o dall’IF relativamente al finanziamento oggetto della garanzia di Sviluppo Artigiano. Ricorrendo le condizioni previste nelle convenzioni, il Confidi pagherà l’importo che la Banca o l’IF documenta nel caso di inadempimento del Cliente. La garanzia “sussidiaria”, prevede il pagamento dopo che la Banca
o l’IF ha esperito le procedure esecutive per il recupero del credito nei confronti del Cliente stesso e/o di eventuali coobbligati. La garanzia “a prima richiesta” comporta il pagamento alla Banca e/o all’IF senza attendere il termine delle procedure di recupero nei confronti del Cliente. In entrambi i casi, il Confidi acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente e/o di eventuali coobbligati le somme pagate.
Art. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE
Il presente contratto evidenzia le voci di costo e le quote sociali che dovranno essere corrisposte al Confidi. Il Confidi, valutata la presenza del merito creditizio, inoltra alla Banca la Lettera di Garanzia, allegando una “Autorizzazione all’Addebito”, sottoscritta dal Cliente, contenente i costi e le quote sociali da corrispondere al Confidi, in unica soluzione, al momento dell’erogazione del finanziamento. Le quote sono rimborsabili in caso di recesso, previa estinzione di ogni rapporto in essere col Confidi. La richiesta di recesso, presentata dal socio, viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione del Confidi che, in relazione alle Disposizioni di Vigilanza applicabili, può limitare o differire il recesso in considerazione della complessiva situazione prudenziale, in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità. Il Confidi collabora con il Cliente nel verificare l’applicazione delle condizioni previste nella Convenzione da parte della Banca e/o IF. Il Cliente accetta, insindacabilmente, la classe di rating/scoring assegnata dal Confidi ed è a conoscenza che le condizioni economiche applicate dal Confidi al finanziamento garantito variano in base alla classe di rischio assegnata. L’esatta quantificazione delle condizioni economiche relative all’esecuzione del presente contratto verrà comunicata al Cliente al momento del perfezionamento del contratto medesimo secondo quanto stabilito all’art.9, fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo art.4.2. Sono previste condizioni favorevoli nel caso di ammissione dell’operazione all’intervento del Fondo Centrale di Garanzia (MCC) o a valere sul Fondo della Legge di stabilità 2014 o nel caso di controgaranzia/riassicurazione Finlombarda o Veneto Sviluppo.
SPESE ISTRUTTORIA PRATICA:
Nel caso di operazioni standard: 0,30% sull’importo richiesto con un min. di 100,00€ ed un max. di 400,00€ da applicarsi sull’importo totale della pratica. Nel caso di richiesta di più pratiche nello stesso mese sconto del 30% sulla seconda pratica, sconto del 50% sulla terza pratica, nessuna spesa per le pratiche successive. Gli importi delle spese sono determinati al momento della richiesta in base all’ammontare complessivo della pratica e devono essere versati dopo la nostra delibera.
Il cliente riconosce, inoltre, a Sviluppo Artigiano importo di €50,00 relativamente all’attività di valutazione del merito creditizio solo nel caso in cui nessuna operazione sia stata perfezionata dalla banca o intermediario finanziario entro 6 mesi dall’ultima richiesta effettuata.
COMMISSIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA:
La “commissione per la concessione della garanzia” è data dalla somma delle componenti “commissione di gestione” e “commissione di rischio”. Entrambe vengono calcolate sul valore del finanziamento erogato.
Nel caso di rilascio di garanzia diversa dal 50% le percentuali saranno riparametrate in maniera proporzionale alla percentuale di garanzia rilasciata.
Le percentuali indicate sono da considerarsi annue quindi da rapportare alla durata effettiva della garanzia; nel caso di affidamenti di durata inferiore a 12 mesi, la commissione viene comunque applicata per una annualità.
GARANZIA “A PRIMA RICHIESTA”:
Affidamenti a breve e Finanziamenti a medio/lungo termine con controgaranzia MCC:
% Commissione di rischio e commissioni di gestione:
Livello di rischio | Affidamenti a breve termine Garanzia 50% Controgaranzia FCG 80% | Finanziamenti a medio/lungo termine Garanzia 50% Controgaranzia FCG 80% | |
Comm. di gestione annua min 1,25 max 1,40 | Comm. di gestione annua min 0,48 max 2,90 | ||
Comm. di rischio annua | Comm. di rischio annua | ||
A-Rischio Basso | 0,16 | 0,09 max 0,45 | |
B-Rischio Medio Basso | 0,22 | 0,13 max 0,65 | |
C-Rischio Medio | 0,28 | 0,14 max 0,70 | |
D-Rischio Medio | 0,41 | 0,15 max 0,75 | |
E-Rischio Medio | 0,47 | 0,16 max 0,80 |
F-Rischio Medio Alto | 0,53 | 0,19 max 0,95 | |
G-Rischio Alto | 0,59 | 0,23 max 1,15 | |
Importo concesso | |||
Percentuale gar. concessa | |||
Durata in mesi |
Fascia 1-2 Liquidità
% Commissione di rischio e commissioni di gestione:
Livello di rischio | Affidamenti a breve termine Garanzia 75% Controgaranzia FCG 80% | Finanziamenti a medio/lungo termine Garanzia 75% Controgaranzia FCG 80% | |
Comm. di gestione annua min 1,25 max 1,40 | Comm. di gestione annua min 0,48 max 2,90 | ||
Comm. di rischio annua | Comm. di rischio annua | ||
A-Rischio Basso | 0,25 | 0,14 max 0,70 | |
B-Rischio Medio Basso | 0,35 | 0,21 max 1,05 | |
C-Rischio Medio | 0,45 | 0,22 max 1,10 | |
D-Rischio Medio | 0,65 | 0,24 max 1,20 | |
E-Rischio Medio | 0,75 | 0,26 max 1,30 | |
F-Rischio Medio Alto | 0,85 | 0,30 max 1,50 | |
G-Rischio Alto | 0,95 | 0,37 max 1,85 | |
Importo concesso | |||
Percentuale gar. concessa | |||
Durata in mesi |
Affidamenti a breve e Finanziamenti a medio/lungo termine con controgaranzia Regionale:
% Commissione di rischio e commissioni di gestione:
Livello di rischio | Affidamenti a breve termine Garanzia 50% | Finanziamenti a medio/lungo termine Garanzia 50% | |
Comm. di gestione annua min 0,60 max 1,23 | Comm. di gestione annua min 0,30 max 3,84 | ||
Comm. di rischio annua | Comm. di rischio annua | ||
A-Rischio Basso | 0,42 | 0,24 max 1,44 | |
B-Rischio Medio Basso | 0,66 | 0,33 max 1,98 | |
C-Rischio Medio | 0,73 | 0,36 max 2,16 | |
D-Rischio Medio | 0,79 | 0,42 max 2,52 | |
E-Rischio Medio | 0,85 | 0,45 max 2,70 | |
F-Rischio Medio Alto | 1,04 | 0,51 max 3,06 | |
G-Rischio Alto | 1,28 | 0,63 max 3,78 | |
Importo concesso | |||
Percentuale gar. concessa | |||
Durata in mesi |
Affidamenti a breve e Finanziamenti a medio/lungo termine:
% Commissione di rischio e commissioni di gestione:
Livello di rischio | Affidamenti a breve termine Garanzia 50% | Finanziamenti a medio/lungo termine Garanzia 50% | Garanzia con garanzie reali ipo-capienti Garanzia 50% |
Comm. di gestione annua min 0,60 max 1,23 | Comm. di gestione annua min 0,30 max 3,84 | Comm. di gestione annua min 0,30 max 4,00 | |
Comm. di rischio annua | Comm. di rischio annua | Comm. di rischio annua | |
A-Rischio Basso | 0,70 | 0,40 max 2,40 | 0,28 max 2,80 |
B-Rischio Medio Basso | 1,10 | 0,55 max 3,30 | 0,39 max 3,90 |
C-Rischio Medio | 1,22 | 0,60 max 3,60 | 0,42 max 4,20 |
D-Rischio Medio | 1,32 | 0,70 max 4,20 | 0,49 max 4,90 |
E-Rischio Medio | 1,42 | 0,75 max 4,50 | 0,53 max 5,30 |
F-Rischio Medio Alto | 1,73 | 0,85 max 5,10 | 0,60 max 6,00 |
G-Rischio Alto | 2,13 | 1,05 max 6,30 | 0,74 max 7,40 |
Importo concesso | |||
Percentuale gar. concessa | |||
Durata in mesi |
Affidamenti a breve e Finanziamenti a medio/lungo termine a valere sul Fondo Antiusura:
% Commissione di rischio e commissioni di gestione:
Livello di rischio | Affidamenti a breve termine Garanzia 80% | Finanziamenti a medio/lungo termine Garanzia 80% |
Comm. di gestione annua min 0,60 max 0,77 | Comm. di gestione annua min 0,30 max 2,40 | |
Comm. di rischio annua | Comm. di rischio annua | |
A-Rischio Basso | 0,49 | 0,28 max 1,68 |
B-Rischio Medio Basso | 0,77 | 0,39 max 2,34 |
C-Rischio Medio | 0,85 | 0,42 max 2,52 |
D-Rischio Medio | 0,92 | 0,49 max 2,94 |
E-Rischio Medio | 0,99 | 0,53 max 3,18 |
F-Rischio Medio Alto | 1,21 | 0,60 max 3,60 |
G-Rischio Alto | 1,49 | 0,74 max 4,44 |
Importo concesso | ||
Percentuale gar. concessa | ||
Durata in mesi |
GARANZIA SUSSIDIARIA
Affidamenti a breve e Finanziamenti a medio/lungo termine con controgaranzia Regionale:
% Commissione di rischio e commissioni di gestione:
Livello di rischio | Affidamenti a breve termine Garanzia 50% | Finanziamenti a medio/lungo termine Garanzia 50% | |
Comm. di gestione annua min 0,40 max 0,96 | Comm. di gestione annua min 0,20 max 4,50 | ||
Comm. di rischio annua | Comm. di rischio annua | ||
A-Rischio Basso | 0,28 | 0,14 max 0,84 | |
B-Rischio Medio Basso | 0,47 | 0,22 max 1,32 | |
C-Rischio Medio | 0,52 | 0,25 max 1,50 | |
D-Rischio Medio | 0,56 | 0,30 max 1,80 | |
E-Rischio Medio | 0,60 | 0,32 max 1,92 | |
F-Rischio Medio Alto | 0,75 | 0,37 max 2,22 | |
G-Rischio Alto | 0,98 | 0,47 max 2,82 | |
Importo concesso | |||
Percentuale gar. concessa | |||
Durata in mesi |
Affidamenti a breve e Finanziamenti a medio/lungo termine:
% Commissione di rischio e commissioni di gestione:
Livello di rischio | Affidamenti a breve termine Garanzia 50% | Finanziamenti a medio/lungo termine Garanzia 50% | Garanzia con garanzie reali ipo-capienti Garanzia 50% |
Comm. di gestione annua min 0,40 max 0,96 | Comm. di gestione annua min 0,20 max 7,56 | Comm. di gestione annua min 0,20 max 5,50 | |
Comm. di rischio annua | Comm. di rischio annua | Comm. di rischio annua | |
A-Rischio Basso | 0,46 | 0,24 max 1,44 | 0,17 max 1,70 |
B-Rischio Medio Basso | 0,79 | 0,37 max 2,22 | 0,26 max 2,60 |
C-Rischio Medio | 0,86 | 0,42 max 2,52 | 0,30 max 3,00 |
D-Rischio Medio | 0,94 | 0,49 max 2,94 | 0,34 max 3,40 |
E-Rischio Medio | 1,01 | 0,53 max 3,18 | 0,37 max 3,70 |
F-Rischio Medio Alto | 1,25 | 0,61 max 3,66 | 0,43 max 4,30 |
G-Rischio Alto | 1,63 | 0,79 max 4,56 | 0,55 max 5,50 |
Importo concesso | |||
Percentuale gar. concessa | |||
Durata in mesi |
Affidamenti a breve e Finanziamenti a medio/lungo termine a valere sul Fondo Antiusura:
% Commissione di rischio e commissioni di gestione:
Livello di rischio | Affidamenti a breve termine Garanzia 80% | Finanziamenti a medio/lungo termine Garanzia 80% |
Comm. di gestione annua min 0,20 max 0,60 | Comm. di gestione annua min 0,20 max 5,50 | |
Comm. di rischio annua | Comm. di rischio annua | |
A-Rischio Basso | 0,32 | 0,17 max 1,02 |
B-Rischio Medio Basso | 0,55 | 0,26 max 1,56 |
C-Rischio Medio | 0,60 | 0,30 max 1,80 |
D-Rischio Medio | 0,66 | 0,34 max 2,04 |
E-Rischio Medio | 0,71 | 0,37 max 2,22 |
F-Rischio Medio Alto | 0,87 | 0,43 max 2,58 |
G-Rischio Alto | 1,14 | 0,55 max 3,30 |
Importo concesso | ||
Percentuale gar. concessa | ||
Durata in mesi |
GARANZIA A VALERE SULLA LEGGE DI STABILITA’ 2014
In ottemperanza all’art. 5, D.M. 3 gennaio 2017, i premi agevolati di garanzia sono acquisiti a remunerazione della sola componente di gestione da parte del Fondo Rischi del Confidi.
Affidamenti a breve e Finanziamenti a medio/lungo termine:
% Commissione di rischio e commissioni di gestione:
Livello di rischio | Affidamenti a breve termine Garanzia 50% | Finanziamenti a medio/lungo termine Garanzia 50% | |
Comm. di gestione annua min 0,60 max 0,92 | Comm. di gestione annua min 0,30 max 2,88 | ||
Comm. di rischio annua | Comm. di rischio annua | ||
Per tutti i livelli di rischio | 0,00 | 0,00 | |
Importo concesso | |||
Percentuale gar. concessa | |||
Durata in mesi |
QUOTE DI CAPITALE:
E’ previsto il versamento di ulteriore capitale sociale ad integrazione di quello già posseduto secondo le regole:
- una quota sociale (Euro 5,16) per ogni 1.000,00 (mille) Euro di affidamento garantito in caso di nuova richiesta o di nuovo finanziamento;
- una quota sociale (Euro 5,16) per ogni 10.000,00 (diecimila) Euro di affidamento garantito in caso di rinnovo; In caso di “Prefinanziamenti” non è previsto il versamento di ulteriore capitale sociale.
ONERI PER ALTRE OPERAZIONI:
Nel caso in cui il Cliente richieda, successivamente al perfezionamento della garanzia, variazioni di qualsiasi tipo (moratorie, ristrutturazioni, ripianificazioni, trasferimenti, sospensioni, allungamenti …) verranno applicate spese e/o commissioni a seconda del tipo di operazione richiesta applicando le percentuali di commissione di garanzia vigenti alla data di richiesta e classe di rischio “medio”, da moltiplicare per l’importo residuo del finanziamento e per il periodo di sospensione/allungamento.
Art. 4 – CONDIZIONI CONTRATTUALI
4.1 Risoluzione del Contratto
Il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità per Confidi di preventiva comunicazione al Cliente con conseguente revoca della garanzia nei seguenti casi:
▪ comunicazione della Banca della volontà di non concedere il finanziamento garantito;
▪ qualora il Cliente non abbia provveduto al pagamento delle competenze dovute al Confidi riguardanti il rilascio iniziale della garanzia o i rinnovi successivi anche se parziali. Detta condizione è inserita nella Lettera di Garanzia trasmessa alla Banca e/o IF.
4.2 Recesso dal Contratto
Il Cliente può recedere dal Contratto di Garanzia, fermo restando quanto espressamente previsto all’art. 4.1, comunicando per iscritto la volontà stessa a Sviluppo Artigiano previa attestazione della Banca e/o IF di lettera di manleva sul o sui finanziamenti/affidamenti concessi, assistiti dalla garanzia del Confidi.
4.3 Modifiche del Contratto
Le richieste di variazione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: moratorie, ristrutturazioni, ripianificazioni, sospensioni, allungamenti …) che perverranno al Confidi dal cliente stesso o per il tramite della banca erogatrice, verranno esaminate dal Confidi che invierà apposita comunicazione di avvenuta variazione, ovvero rifiuto, e delle nuove condizioni applicate di cui agli “oneri per altre operazioni” sopraindicati.
4.4 Estinzione Anticipata
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Confidi non rimborsa neanche parzialmente le commissioni di garanzia corrisposte all’atto dell’erogazione del finanziamento stesso ed ogni altra spesa dovuta.
4.5 Modifica dello "status" del Cliente
Il cliente si obbliga a comunicare entro 30 giorni qualsiasi modifica intervenuta nella ditta (es: Ragione Sociale, sede, forma giuridica, domicilio, rappresentante legale ecc.).
Art. 5 – ESCUSSIONE DELLA GARANZIA
I termini e le modalità dell’eventuale escussione della garanzia sono disciplinati dalla convenzione in essere tra il Confidi e la Banca e/o IF. In caso di escussione della garanzia, il Cliente e gli eventuali Garanti dovranno rimborsare al Confidi, senza
ritardi ed a semplice richiesta inviata dal Confidi, con un preavviso almeno di tre giorni, la somma che il Confidi ha corrisposto alla Banca e/o IF. Pertanto, ad avvenuta liquidazione degli importi dovuti, il Confidi potrà esercitare nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti il diritto di surroga e di rivalsa per le somme pagate senza che possa essere opposta eccezione alcuna, intendendosi fin d’ora rimosso ogni adempimento al reintegro delle ragioni di credito del Confidi. Il Cliente e gli eventuali garanti devono versare al Confidi gli interessi di mora in caso di ritardo nel rimborso delle somme a far data dalla comunicazione dall'avvenuta escussione del creditore, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dal Confidi per il recupero del credito. Il Cliente e gli eventuali garanti non possono opporre alcuna eccezione nonostante l’eventuale pendenza di controversie su esistenza, natura e/o esigibilità del finanziamento garantito. Resta ferma la facoltà del Confidi di effettuare, in qualsiasi momento la cessione a terzi del proprio credito ai sensi di legge.
Art. 6 – DIRITTO DI RITENZIONE
A seguito del conseguente pagamento effettuato alla banca e/o IF dell'escussione della garanzia, il Confidi ha diritto di compensare il credito vantato, ancorché liquido ed esigibile, con le quote, le cauzioni e qualsiasi altra somma dal cliente versata e detenuta dal Confidi in relazione al rapporto instaurato, senza obbligo di preavviso o formalità.
Art. 7 – COMUNICAZIONI E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Il Confidi fornisce al Cliente e/o ai Garanti:
• comunicazione della avvenuta delibera della garanzia richiesta tramite lettera di esito contenente, altresì, le condizioni economiche applicate;
• comunicazione annuale contenente un rendiconto relativo allo svolgimento del rapporto nel caso di operazioni con durata superiori a 18 mesi;
• comunicazioni riguardanti l'art. 4.3;
• comunicazione della cessazione del contratto entro 60 gg. dall'estinzione del debito garantito. Trascorso detto termine, e in caso di mancata comunicazione, la stessa si considera come trasmessa (silenzio assenso).
Il Confidi su richiesta del Cliente è tenuto a comunicare gli elementi essenziali di eventuali variazioni del rapporto contrattuale. L’invio al Cliente delle comunicazioni sopra indicate sarà effettuato, con pieno effetto nelle modalità indicate al momento della sottoscrizione del presente contratto in forma cartacea ovvero elettronica, presso la sede legale della ditta indicata nel presente contratto o sue variazioni. Qualsiasi altra variazione successiva dovrà essere comunicata al Cliente. In mancanza di opposizione scritta, le comunicazioni alla Clientela si intendono approvate trascorsi 60 gg dal ricevimento.
7.1 Modalità di comunicazione tra le parti
Le comunicazioni di cui agli artt. 3,4,5,9,10 e del presente art. 7 sono effettuate mediante:
a) Raccomandata A/R;
b) Posta elettronica certificata (se disponibile a tutte le parti interessate);
c) Brevi manu.
Art. 8 – RICHIESTE AL CONFIDI
Il Cliente ha il diritto di richiedere al Confidi e ottenere, a proprie spese come espressamente citato nel Foglio Informativo, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, informazioni sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.
Art. 9 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto si considererà perfezionato nel momento in cui il Cliente avrà conoscenza legale (secondo le modalità di cui all’art. 7.1) della sottoscrizione del medesimo da parte del Confidi.
Art. 10 – RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE
Il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami del Confidi, per mezzo lettera A/R a:
Sviluppo Artigiano - Xxx Xxxxx Xxxx, 0/X - 00000 Xxxxxxx-Xxxxxxxx o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica:
xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
L’Ufficio Reclami deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o ancora al Confidi stesso.
Se ancora non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Socio prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena la improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all’art.5, comma 1 e 5 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, mediante domanda di mediazione presso gli Organismi di Mediazione territorialmente competenti ovvero presso la Camera di Commercio di Venezia.
Art. 11 – ELEZIONE DOMICILIO
Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue: Sviluppo Artigiano - Xxx Xxxxx Xxxx, 0/X - 00000 Xxxxxxx-Xxxxxxxx
Il Cliente e/o i Garanti presso la sede legale della ditta come indicato nel presente contratto (o successive variazioni ai sensi dell’art 7.1).
Art. 12 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Cliente e il Confidi, in relazione alla presente richiesta, è competente il Foro di Venezia.
Luogo e data,
(Sviluppo Artigiano) (Il Cliente)
Il Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del c.c. le seguenti clausole contrattuali: art. 3) Condizioni Economiche; art. 4) Condizioni Contrattuali; art. 5) Escussione della Garanzia; art. 7) Comunicazioni e modalità di comunicazione; art. 9) Perfezionamento del contratto; art. 12) Legge Applicabile e Foro Competente.
Luogo e data,
(Il Cliente)
Il Cliente dichiara che gli è stata consegnata copia del presente contratto comprensiva delle condizioni economiche.
Luogo e data,
(Il Cliente)
Il/i Garante/i dichiara/dichiarano di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1954 e 1201 del
c.c. le seguenti clausole contrattuali: art. 1) Premesse e Oggetto del Contratto; art. 5) Escussione della Garanzia.
Luogo e data,
(Denominazione) (Il Garante)
Luogo e data,
(Denominazione) (Il Garante)
Luogo e data,
(Denominazione) (Il Garante)
Luogo e data,
(Denominazione) (Il Garante)
Luogo e data,
(Denominazione) (Il Garante)