Common use of Modalità di corresponsione della retribuzione Clause in Contracts

Modalità di corresponsione della retribuzione. La retribuzione normale ai lavoratori sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme: In tal modo si intenderanno compensate, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all’art. 16 escluse solo quelle coincidenti con la domenica, oppure, per i lavoratori che nei casi previsti dalla legge prestano la loro opera la domenica, quelle coincidenti con il giorno di riposo compensativo della domenica stessa; Le quote relative alle ore normali non lavorate, comunque non retribuibili, nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate applicando al suddetto numero di ore il coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore): Per ore contrattuali s’intendono quelle lavorative e retribuibili secondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Modalità di corresponsione della retribuzione. La normale retribuzione normale ai lavoratori agli operai sarà corrisposta mensilmente in misura ragione delle giornate lavorate e, nell'ambito delle giornate, in ragione delle ore lavorate. Agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro verrà corrisposta l'intera retribuzione mensile; questa sarà ugualmente corrisposta in caso di assenza per festività, fermo restando che ferie, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e per altre assenze che, comunque, comportino il diritto alla retribuzione. Pertanto, con la retribuzione mensile si intende compensato il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione efino a 40 ore settimanali, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Al riguardo valgono pertanto nonché le seguenti norme: In tal modo si intenderanno compensate, oltre al lavoro ordinariofestività, le ferie, le altre assenze retribuibili e le i permessi retribuiti, con l'esclusione soltanto delle festività cadenti di cui all’art. 16 escluse solo quelle coincidenti con la domenica, oppure, domenica o nel giorno di riposo compensativo per i quei lavoratori che nei casi previsti dalla legge prestano la loro opera di domenica. Agli operai che nel corso del mese avranno prestato la domenicaloro opera per un orario inferiore alle 40 ore settimanali, per cause diverse da quelle coincidenti con il giorno di riposo compensativo sopra indicate, verrà detratta una quota pari ad un 174mo della domenica stessa; Le quote relative alle retribuzione mensile per ciascuna delle ore normali non lavorate, comunque non retribuibili, nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate applicando al suddetto numero di ore il coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore): Per ore contrattuali s’intendono quelle lavorative e retribuibili secondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere.

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