Modalità di corresponsione della retribuzione. La retribuzione normale ai lavoratori sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme: a) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, festività o per altre cause che comportino il diritto alla retribuzione, a parte quanto previsto agli artt. 32 e 77, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile. b) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un periodo inferiore all’intero orario contrattuale per cause che non comportano il diritto alla retribuzione, verrà detratta una quota di retribuzione proporzionale alle ore non lavorate.
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