Modalità di corresponsione dell’indennizzo automatico. 74.1 Il gestore è tenuto ad accreditare all’utente finale l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata all’utente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fattura deve evidenziare un credito a favore dell’utente finale, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. 74.2 L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto all’utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del presente RQSII, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello stesso, ovvero nei casi di cui al precedente Articolo 73, comma 73.2, dal giorno in cui l’utente finale provvede al pagamento delle somme dovute. 74.3 Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.
Appears in 3 contracts
Samples: Carta Del Servizio Idrico Integrato, Carta Del Servizio Idrico Integrato, Regolazione Della Qualità Contrattuale Del Servizio Idrico Integrato
Modalità di corresponsione dell’indennizzo automatico. 74.1 Il gestore è tenuto ad accreditare all’utente finale l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata all’utente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fattura deve evidenziare un credito a favore dell’utente finale, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
74.2 L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto all’utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del presente RQSII, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello stesso, ovvero nei casi di cui al precedente Articolo 73, comma 73.2, dal giorno in cui l’utente finale provvede al pagamento delle somme dovute.dovute.
74.3 Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.
Appears in 2 contracts
Samples: Regolazione Della Qualità Contrattuale Del Servizio Idrico Integrato, Regolazione Della Qualità Contrattuale Del Servizio Idrico Integrato
Modalità di corresponsione dell’indennizzo automatico. 74.1 73.1 Il gestore è tenuto ad accreditare all’utente finale l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata all’utente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fattura deve evidenziare un credito a favore dell’utente finale, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
74.2 73.2 L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto all’utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del della presente RQSIICarta, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello stesso, ovvero nei casi di cui al precedente Articolo 7372, comma 73.272.2, dal giorno in cui l’utente finale provvede al pagamento delle somme dovute.
74.3 73.3 Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.
Appears in 1 contract
Samples: Servizio Idrico Integrato
Modalità di corresponsione dell’indennizzo automatico. 74.1 Il gestore è tenuto ad accreditare all’utente finale l’indennizzo automatico Gli indennizzi, ove non esclusi ai sensi del paragrafo precedente 15.2, sono corrisposti all’Utente attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione utile. Nella bolletta utilel’importo sarà detratto con dicitura/causale specifica. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata all’utente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fattura deve evidenziare un credito a favore dell’utente dell’Utente finale, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
74.2 . L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto all’utente finale entro 180 giorni solari di calendario a partire dalla formazione dell’obbligo in capo al gestore Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del della presente RQSIIcarta, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini tempi per il rispetto dello stesso, ovvero nei casi di cui al precedente Articolo 73, comma 73.2, o dal giorno momento in cui l’utente finale provvede moroso ha provveduto al pagamento delle somme dovute.
74.3 . Nella bolletta la causale della detrazione deve essere viene indicata come “Indennizzo automatico indennizzo per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale indicati nella Carta della Qualità del Servizio idrico integrato e definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”.” (oggi ARERA) anche in forma abbreviata. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La la corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente l’utente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.
Appears in 1 contract
Samples: Quality Service Charter
Modalità di corresponsione dell’indennizzo automatico. 74.1 Il gestore è tenuto ad accreditare all’utente finale l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata all’utente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fattura deve evidenziare un credito a favore dell’utente finale, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
74.2 . L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto all’utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del presente della RQSII, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello stesso, ovvero nei casi di cui al precedente Articolo 73, comma 73.2morosità, dal giorno in cui l’utente finale provvede al pagamento delle somme dovute.
74.3 . Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Modalità di corresponsione dell’indennizzo automatico. 74.1 1. Il gestore è tenuto ad accreditare all’utente all'’utente finale l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata all’utente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo dell'’indennizzo automatico, la fattura deve evidenziare un credito a favore dell’utente dell'’utente finale, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
74.2 2. L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto all’utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del presente RQSIIdocumento, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello stesso, ovvero nei casi di cui al precedente Articolo 73paragrafo 4, comma 73.2punto 2 del capitolo 3, dal giorno in cui l’utente finale provvede al pagamento delle somme dovute.
74.3 . Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall’Autorità dall'’Autorità per l’energia l'’energia elettrica il gas e il sistema idrico”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo dell'’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale dell'’eventuale danno ulteriore subito”.
Appears in 1 contract
Samples: Servizio Idrico Integrato