Indennizzi Clausole campione

Indennizzi. 11.1 Salvo quanto diversamente concordato per iscritto e in ogni caso nei limiti previsti nel Contratto, il Venditore si impegna a manlevare e tenere l'Acquirente indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da parte di terzi per eventuali danni, costi e spese connessi a lesioni fisiche o morte di persone e/o danni a beni di terzi, che siano esclusivamente attribuibili al funzionamento dei Ricambi, a condizione che i Ricambi siano stati installati in conformità con tutte le istruzioni del Venditore ed espressamente esclusa qualsiasi domanda che sia conseguente - anche in parte - a dolo o colpa dell'Acquirente, dei suoi dipendenti o subappaltatori o che avrebbe potuto essere evitata con l’ordinaria diligenza di questi ultimi. 11.2 Il presente obbligo di indennizzo del Venditore è subordinato alla comunicazione scritta al Venditore, entro 30 giorni, dell’avvenuta contestazione ricevuta dall’Acquirente, nonché al controllo da parte del Venditore della gestione della controversia e di qualsiasi accordo (ferma restando la necessità del consenso dell’Acquirente per il perfezionamento di qualsiasi ipotesi transattiva, consenso che non sarà irragionevolmente negato) ed alla condivisione da parte dell'Acquirente, a spese del Venditore, di tutte le informazioni e l'assistenza necessarie. 11.3 Nel caso e nella misura in cui l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Venditore non sia coperto da una polizza assicurativa, e salvo in caso di dolo o colpa grave, la responsabilità del Venditore derivante da o connessa con l'installazione o l'uso dei Ricambi sarà limitata all'importo del Prezzo. 11.4 Salvo in caso di dolo o colpa grave, il Xxxxxxxxx non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per lucro cessante, perdita di avviamento o danni punitivi.
Indennizzi. 1. Oltre agli indennizzi già previsti nel presente documento, il gestore è tenuto a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30) per giorno: a. in tutti i casi in cui abbia sospeso, limitato o disattivato la fornitura per morosità ad un utente finale non disalimentabile; b. in tutti i casi in cui abbia sospeso, limitato o disattivato la fornitura per morosità ad un utente finale disalimentabile, senza rispettare le previsioni del presente capitolo; c. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora; d. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale abbia provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi. 2. Il gestore è tenuto a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) per giorno, qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma: a. in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora; b. l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste nel presente documento; c. non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio; d. non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento. 3. Gli indennizzi automatici appena descritti devono essere corrisposti all’utente finale nei tempi e con le modalità di cui alla tabella A del presente documento. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato: a. come causale della detrazione “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”; b. che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per l’utente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”. 4. Il gestore non può richiedere all’utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente paragrafo.
Indennizzi. L'indennizzo riconosciuto per gli infortuni che determinino Invalidità Permanente o Morte di cui all’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” è quello riportato nella seguente tabella e si intende complessivo per sinistro e per il periodo di validità della Polizza indipendentemente dal numero di persone coinvolte: FRATTURA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI 2.400 1.200 FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA 2.400 1.200 FRATTURA XXXXXX l (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare) 4.000 2.000 FRATTURA XXXXXX II O III (non cumulabili tra loro n con XXXXXX I) 8.000 4.000 FRATTURA ETMOIDE - FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile) 800 400 FRATTURA OSSA NASALI 800 400 FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) 4.000 2.000 TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE 7.000 3.500 FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 12.000 6.000 FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 800 400 FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA 17.000 8.500 FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA 12.000 6.000 FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 6.000 3.000 FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA 12.000 6.000 FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 800 400 FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 800 400 FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA 800 400 FRATTURA CORPO CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) 12.000 6.000 FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) 12.000 6.000 FRATTURA CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) 800 400 FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) 800 400 FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI 5.000 2.500 FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE 5.000 2.500 FRATTURA ALI ILIACHE X XXXXXX ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE 5.600 2.800 FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO) 10.000 5.000 FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO) 800 400 FRATTURA STERNO 4.000 2.000 FRATTURA DI UNA COSTA SCOMPOSTA 800 400 FRATTURA SCAPOLA (PER LATO) 800 400 FRATTURA DIA...
Indennizzi. Il Cliente accetta di indennizzare, difendere e manlevare IBM da qualsiasi pretesa di terze parti derivante da o relativa a: 1) violazione dell'Acceptable Use policy da parte del Cliente o di qualsiasi Utente IBM SaaS; oppure 2) un Contenuto creato in IBM SaaS o fornito, caricato o trasferito a IBM SaaS dal Cliente o da qualsiasi Utente IBM SaaS.
Indennizzi. 22.1 Gli indennizzi a cui avrà diritto il Cliente sono quelli stabiliti dalla Carta dei Servizi in adempimento della normativa vigente. 22.2 EUROPE ENERGY non sarà responsabile per l’interruzione totale o parziale dei servizi forniti da altri operatori di telecomuni- cazioni.
Indennizzi. Qualora il presente preventivo venisse messo a sua disposizione oltre i tempi previsti dal TICA, sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall’art. 14.1. Qualora il preventivo eventualmente rielaborato in base a prescrizioni delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni venisse messo a sua disposizione oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ottenimento delle autorizzazioni, sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall’art. 14.1. Qualora la connessione venga realizzata oltre i tempi previsti dal TICA, sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall’art. 14.2. Gli indennizzi relativi a ritardo nella presentazione di eventuali richieste di autorizzazione in capo ad Enel Distribuzione o ritardo nella messa a disposizione delle informazioni necessarie alla predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento autorizzativo saranno regolati secondo quanto disposto dall’art. 14.3. Saranno poi corrisposti gli altri indennizzi previsti dall’art. 14.3. del TICA. Qualora gli indennizzi automatici dovuti Le venissero corrisposti in ritardo, si applicano le maggiorazioni previste al comma 40.5 del TICA.
Indennizzi. L’Appaltatore dovrà provvedere ad indennizzare tutti i danni provocati a persone e/o cose in relazione all’esecuzione dei lavori assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante e il Gestore da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa legale.
Indennizzi. Sarà previsto in capo ai Soci e alla Società Target un obbligo di indennizzo di Euro 30.000 nel caso di violazione degli impegni assunti nel Contratto di Investimento o nel Programma di Accelerazione.
Indennizzi. Qualora un terzo promuova un’azione come quella descritta nel presente articolo, o tale azione appaia probabile, il Cliente consentirà a INTESA di porlo in condizione di continuare ad usare il Prodotto, o di modificarlo, o di sostituirlo con un altro che sia almeno equivalente funzionalmente. Nel caso in cui INTESA stabilisca che nessuna di tali alternative descritte è ragionevolmente perseguibile, il Cliente restituirà il Prodotto su richiesta scritta da parte di INTESA e la stessa gli riconoscerà un credito pari a: 1. per una Macchina: il valore netto contabile del Cliente calcolato secondo i principi contabili generalmente applicati; 2. per un Programma fornito da INTESA: l'ammontare pagato dal Cliente o, se inferiore, il valore dei canoni nell’arco di 12 mesi; 3. per i Materiali: l'ammontare pagato ad INTESA per lo sviluppo dei Materiali.
Indennizzi. Se, senza preavviso e per cause imputabili all’Azienda Xxxxxxxx, il ritiro PORTA A PORTA non dovesse avvenire nel giorno concordato, nonostante una risposta affermativa da parte del cliente, lo stesso è tenuto a corrispondere una penale (c.d. viaggio a vuoto). Nel caso il conferimento non venga effettuato come stabilito dalla presente Convenzione, sia per quanto riguarda la suddivisione per tipologia e natura, sia per il loro confezionamento, l’azienda è tenuta a corrispondere una penale (ad es. rifiuto non conforme, penalità mancata corrispondenza, etc.). Gli indennizzi sopra elencati verranno annualmente comunicati alle aziende aderenti.