Modalità di sottoscrizione delle quote. 1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante: - versamento in un'unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 2.500 euro per il versamento iniziale e di 250 euro per quelli successivi; - adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.3. 2. La sottoscrizione può essere effettuata - direttamente presso la SGR; - per il tramite dei soggetti collocatori; - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6. 3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. 4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario. 5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento; - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti. 6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione. 7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento. 8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
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Samples: Regolamento Unico Di Gestione Semplificato Dei Fondi Comuni Di Investimento Mobiliare, Regolamento Unico Di Gestione Semplificato Dei Fondi Comuni Di Investimento Mobiliare
Modalità di sottoscrizione delle quote. 1. La sottoscrizione delle quote del fondo Fondo avviene mediante: - • versamento in un'unica un’unica soluzione. L’importo minimo della prima sottoscrizione è pari a 2.500 euro Euro sia per il versamento iniziale e la Classe A sia per la Classe B; per la Classe I l’importo minimo della prima sottoscrizione è pari a 1.000.000 Euro. • l’importo minimo per i versamenti successivi è pari a 500 Euro, sia per la sottoscrizione di 250 euro quote di Classe A sia per quelli successivila sottoscrizione di quote di Classe B; - adesione ad operazioni l’importo minimo per i versamenti successivi relativi alla sotto- scrizione di passaggio tra fondi, disciplinate nella Classe I è pari a 50.000 Euro; • partecipazione ai piani di accumulo di cui alla successiva sezione I.31.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata - direttamente presso la SGR; - effettuata: – per il tramite dei soggetti collocatori; - – mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto predi- sposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestataricointestatari limitatamente alla Classe di quote B, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni commis- sioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondoa ciascuna Classe.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata del Fondo si realizza altresì anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati a Fideuram S.p.A. inoltrando alla stessa apposita lettera di mandato (Modulo di sottoscrizione), debitamente compilata e sot- toscritta, ed effettuando il contestuale versamento dell’importo lordo indicato nella medesima lettera di mandato, utilizzando i mezzi di pagamento di seguito indicati: – addebito su conto corrente presso Fideuram S.p.A. a favore del soggetto incaricato del collocamento; – assegno bancario, redatto sul modulo emesso esclusivamente da uno dei mandanti all’ordine del soggetto incaricato del colloca- mento - NON TRASFERIBILE; – assegno bancario o circolare emesso con clausola NON TRASFERIBILE esclusivamente a favore del man- xxxxx e da questi girato per l’incasso a Fideuram S.p.A.; – bonifico bancario disposto dal mandante, all’ordine del soggetto incaricato del collocamento; In virtù del mandato conferitole Fideuram S.p.A. provvede, in nome e per conto del mandante, a sottoscrivere le quote del comparto del Fondo prescelto dal sottoscrittore, detenere le stesse, espletare tutte le necessarie formalità amministrative, anche connesse alle richieste di sottoscrizione ovvero rimborso inoltrate dal sottoscrittore medesimo. Il conferimento di tale mandato – il cui contenuto all’interno viene integralmente riportato nell’ambito dei documenti di un contratto sot- toscrizione – non comporta effetti sulla partecipazione al Fondo, che resta disciplinata in via esclusiva dal presen- te Regolamento, anche nelle ipotesi di gestione individuale ovvero revoca e sospensione dell’incarico medesimo, né alcun onere aggiuntivo o maggiorazione di negoziazionespese, ricezione oltre quelle previste, a carico del sottoscrittore, nel presente Regolamento di Gestione. Il partecipante può revocare in qualsiasi momento il mandato conferito a Fideuram S.p.A.. Fideuram S.p.A., che esercita il collocamento avvalendosi dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ai sensi e trasmissione ordiniper gli effetti di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 58/98, custodia e amministrazione si impegna affinché i medesimi tra- smettano immediatamente, qualora a ciò incaricati dal sottoscrittore, la lettera di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con mandato ed il soggetto collocatoremezzo di paga- mento alla stessa, al fine di provvedere all’esecuzione del mandato a sottoscrivere. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono Fideuram S.p.A. provvederà a far pervenire alla SGR la apposita domanda di sottoscrizione contenente: con l’indicazione nominativa nomi- nativa dei singoli sottoscrittorimandanti e degli importi dagli stessi conferiti il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile, gli importi conferiti per valuta, il mezzo di pagamento utilizzato dal mandante medesimo ovvero, nel caso di bonifico, versamento in c/c postale, a quello di ricezione della contabile dell’avvenuto accredito, se posteriori. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione diversi mezzi di pagamento, si terrà conto della dispo- nibilità per valuta dell’ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nella lettera di mandato. I dati contenuti nelle richieste di sottoscrizione di quote del Fondo pervenute a Fideuram S.p.A. entro le ore 14,00 di ogni giorno lavorativo, sono, da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere questa, fatti pervenire alla SGR un codice identificativo entro le ore 19,30 dello stesso giorno. Le richieste di sottoscrizione pervenute a Fideuram S.p.A. oltre le ore 14,00 si considerano ricevute il giorno lavora- tivo successivo. Congiuntamente all’invio della domanda di sottoscrizione, Fideuram S.p.A. provvederà a trasferire in favore di Fideuram Investimenti SGR S.p.A. sul conto rubricato al comparto/classe del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimoFondo prescelto dal sottoscrittore, in tal caso acceso presso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi Depositario l’importo lordo versato, con la partecipazione valuta riconosciuta al Fondo mezzo di competenza della SGR o del Depositariopagamento utilizzato dal sottoscrittore.
5. Il Per le sottoscrizioni diverse da quelle di cui al precedente comma 4, il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine della SGR mediante: – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento; - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti; – addebito su conto corrente detenuto presso il soggetto incaricato del collocamento; – autorizzazione permanente di addebito (SDD Finanziario) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrit- tore, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è sottoscri- zione sono esclusivamente il bonifico bancarioquelli indicati ai commi 4. e 5. ad eccezione dell’assegno bancario o circolare. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione Sezione II “Quote e certificati di partecipazione”.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello quel- lo di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo
Modalità di sottoscrizione delle quote. 1. La sottoscrizione delle quote del fondo quote, ovvero di frazioni di esse, avviene mediante: - versamento in un'unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 2.500 euro per il versamento iniziale e di 250 euro per quelli successivi; - adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.3.:
2. La sottoscrizione di quote può essere effettuata - direttamente presso la SGR; - per il tramite dei soggetti collocatori; - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.effettuata:
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito di apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle di eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondoai conti dei fondi.
4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento; - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata del Fondo potrà avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal questo caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell’operatività sono immesse nel certificato cumulativo di cui alle Sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. La sottoscrizione delle quote di Classe B può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. “nominee”. In tal caso, la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento al nominee di un mandato senza rappresentanza a distanza sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso e le operazioni di passaggio tra Fondi. Le quote sottoscritte secondo lo schema in questione sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II (“Quote e certificati di partecipazione”), a nome del nominee con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi. Il nominee mantiene presso di sé evidenza delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.
78. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa identificativa del presente Regolamento.
89. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro lo stesso giorno lavorativo. Da tale data decorrono i giorni di valuta. La SGR impegna altresì i soggetti collocatori, a cui è stato conferito apposito mandato, a girare per l’incasso, o a negoziare gli assegni ricevuti effettuandone il versamento sul conto corrente rubricato al Fondo. L’operazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello alla ricezione dei mezzi di ricezionepagamento. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
10. La Banca Depositaria, su indicazione della SGR, avvalora i certificati nel giorno di regolamento dei corrispettivi e li mette a disposizione degli aventi diritto. Gli aventi diritto possono provvedere al ritiro del certificato direttamente presso la Banca Depositaria, ovvero richiederne l’invio, a proprio rischio e spese, presso una banca terza dagli stessi indicata, o al domicilio sempre da questi indicato.
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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo Comune Di Investimento
Modalità di sottoscrizione delle quote. 1. La sottoscrizione delle quote del fondo Fondo avviene mediante: - (i) versamento in un'unica un’unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 2.500 euro per il versamento iniziale e 500 euro; (ii) partecipazione ai Piani di 250 euro per quelli successivi; - adesione ad operazioni Accumulazione di passaggio tra fondi, disciplinate nella cui alla successiva sezione I.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata - effettuata: – direttamente presso la SGR; - – per il tramite dei soggetti collocatoridel Collocatore; - – mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese)) espresso in cifre o successivamente determinabile qualora l’importo derivi dal rimborso di altri fondi comuni di investimento istituiti dalla SGR, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositariodepositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositariodepositario.
5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante mediante: - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato tratto o emesso dal sottoscrittore, con clausola di non trasferibilità, all’ordine della di “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di Rubrica BancoPosta Rinascimento” sul conto corrente in essere presso il Depositario ovvero versato sul conto corrente postale intestato alla SGR – Rubrica “BancoPosta Rinascimento” il cui al presente Regolamentosaldo è quotidianamente accreditato per valuta a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPosta Rinascimento” in essere presso il Depositario; - bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPosta Rinascimento” in essere presso il Depositario, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti; - addebito di un libretto postale nominativo o di un conto corrente postale, intestato al sottoscrittore, a favore del conto corrente postale intestato alla SGR, Rubrica “BancoPosta Rinascimento” il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPosta Rinascimento” in essere presso il Depositario; - autorizzazione permanente di addebito su un libretto postale nominativo o su un conto corrente postale, intestato al sottoscrittore, a favore del conto corrente postale intestato alla SGR, Rubrica “BancoPosta Rinascimento” il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPosta Rinascimento” in essere presso il Depositario. Tale modalità è prevista esclusivamente per la sottoscrizione delle quote mediante Piano di Accumulazione, per i versamenti successivi a quello iniziale.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo i mezzi di pagamento utilizzabile utilizzabili per la sottoscrizione è sono esclusivamente il bonifico bancarioconto corrente postale e il libretto di risparmio postale. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Parte C, paragrafo 2, Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo Comune D’investimento
Modalità di sottoscrizione delle quote. 1Il patrimonio del Fondo può essere raccolto mediante una o più emissioni di Quote con versamento in denaro. Le emissioni successive di quote sono possibili solo dopo che la SGR ha interamente richiamato gli impegni assunti dai partecipanti. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante: - versamento in un'unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 2.500 euro per il versamento iniziale e di 250 euro per quelli successivi; - adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata - direttamente presso la SGR; - per il tramite dei soggetti collocatori; - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote Quote si realizza tramite attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, di apposito modulo predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione contenente, fra lÊaltro, lÊindicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4dellÊInvestitore. La sottoscrizione delle quote Quote può essere effettuata anche mediante conferimento ricevuta dalla SGR e dal Collocatore (Banca Generali S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx) o, nel caso di mandato con rappresentanza ai offerta fuori sede in conformità alla disposizione che segue, dai soggetti muniti delle prescritte abilitazioni incaricati dalla SGR e dal Collocatore. Ai sensi dellÊart. 30, comma 6, del collocamentoTUF, redatto sul modulo l'efficacia delle sottoscrizioni di Quote concluse fuori sede da Investitori che non siano Investitori Professionali è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazioneda parte dell'Investitore. Entro detto termine l'Investitore può comunicare il proprio recesso (o la revoca della domanda, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora ove questa non sia stata richiesta l’immissione delle quote ancora accettata dalla SGR) senza spese né corrispettivo, come indicato nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa modulo di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento; - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
6sottoscrizione. La sottoscrizione delle commercializzazione da parte di Banca Generali riguarderà esclusivamente le quote può di Classe R del Fondo. La SGR commercializzerà sia le quote di Classe R sia le quote di Classe I nella propria sede o fuori sede. Tutte le quote possono successivamente essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, trasferite nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (cfr art. 9) Il patrimonio del Fondo è raccolto in una o più emissioni di legge Quote, che potranno susseguirsi fino al termine massimo di sottoscrizione fissato nel 31/03/2021; termine eventualmente prorogabile - attraverso avviso pubblicato sul sito internet della SGR xxx.xxxxxxxx.xx - fino ad un massimo di 24 mesi decorrenti dalla data della conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dallÊarticolo 44 del TUF e dalle relative norme di attuazione. LÊammontare minimo del fondo è pari a Euro 50.000.000, lÊammontare obiettivo è pari a Euro 300.000.000; la SGR ha la facoltà di dimensionare il fondo anche per un ammontare superiore allÊammontare obiettivo. LÊimporto minimo di investimento al Fondo è pari: - ad Euro 100.000 con riferimento alle Quote di Classe R; - ad Euro 500.000 con riferimento alle Quote di Classe I. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate al millesimo più vicino da attribuire ad ogni partecipante dividendo lÊimporto del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore nominale della quota. Le Quote A, con investimento minimo pari a Euro 100 e multipli di Euro 100, saranno emesse entro un importo fino al 2% dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto di Quote R e Quote I. Il valore nominale di ciascuna Quota è pari ad Euro 100. La SGR e il Collocatore si sono dotati di specifiche procedure volte a controllare che le Quote del Fondo siano sottoscritte o acquistate solo da investitori/acquirenti che rientrino in una delle categorie di investitori sopra indicate. In particolare, la SGR e il Collocatore svolgono i controlli di primo e secondo livello per la classificazione della clientela, richiedendo la documentazione e le attestazioni necessarie per il rispetto delle disposizioni del Regolamento Consob n. 16190/2007 e del D.M. n. 30/2015, anche con riferimento allÊimporto minimo sottoscritto da ciascun investitore. Nel caso di cessione di Quote trovano inoltre applicazione le disposizioni del Regolamento (cfr. articolo 9) che prevedono, tra lÊaltro, che la SGR, dopo le opportune verifiche, possa opporsi alla cessione delle Quote del Fondo ove il cessionario non rientri in una delle categorie di investitori indicate nel Regolamento e/o regolamentari vigenti. In tal caso non rispetti il mezzo limite minimo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazioneinvestimento.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
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