Modalità di versamento delle quote associative. L'INPS versa alla FNSI acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 98% (novantotto%) dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo. L’eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione telematica alla FNSI. I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatti salvi quelli conseguenti ad informazioni non pervenute in tempo utile, che sono definiti successivamente. L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi di cui al successivo articolo 7. Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto alla FNSI risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00. Le rimesse monetarie alla FNSI, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dalla Federazione con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto. L’Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità riguardo all’eventuale mancato accredito di somme a favore della Federazione conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte della Federazione, della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura “Durc Online” annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie alla Federazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, di cui al comma precedente, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione alla Federazione.
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Samples: Convenzione
Modalità di versamento delle quote associative. L'INPS versa alla FNSI acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 98% (novantotto%) dell'importo all’Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Gli accontioperate sui pagamenti disposti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo. L’eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione telematica alla FNSI. I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatti salvi quelli conseguenti ad informazioni non pervenute in tempo utile, che sono definiti successivamente. L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi dedotte le spese di cui al successivo articolo 7. Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto alla FNSI risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00)8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento con n. 4 mandati di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Le rimesse monetarie alla FNSIall’Organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dalla Federazione dall’Organizzazione sindacale, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto. L’Istituto è esentato da ogni verifica riguardo in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, e conseguentemente da ogni responsabilità riguardo in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore della Federazione dell’Organizzazione sindacale conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte della Federazionedell’Organizzazione sindacale, della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura “Durc Online” on-line annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie alla Federazione all’Organizzazione sindacale sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributivacontributiva o della conclusione degli eventuali accertamenti ispettivi. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, rimesse di cui al secondo comma precedente, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione alla FederazioneL’Organizzazione sindacale si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS. In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.
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Samples: Convenzione
Modalità di versamento delle quote associative. L'INPS versa alla FNSI acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 98% (novantotto%) dell'importo all’Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo. L’eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione telematica alla FNSI. I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono sui pagamenti effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatti salvi quelli conseguenti ad informazioni non pervenute in tempo utile, che sono definiti successivamente. L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi dedotte le spese di cui al successivo articolo 7. Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto alla FNSI risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00)8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento con quattro mandati di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Le rimesse monetarie alla FNSIall’Organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dalla Federazione dall’Organizzazione sindacale, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto. L’Istituto è esentato da ogni verifica riguardo in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità riguardo in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore della Federazione dell’Organizzazione sindacale conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte della Federazionedell’Organizzazione sindacale, della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura “Durc Online” on-line annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie alla Federazione all’Organizzazione sindacale sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributivacontributiva o della conclusione degli eventuali accertamenti ispettivi. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, rimesse di cui al secondo comma precedente, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione alla FederazioneL’organizzazione sindacale s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS. In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione sindacale diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.
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Samples: Convenzione
Modalità di versamento delle quote associative. L'INPS versa L’INPS corrisponderà alla FNSI acconti mensili rappresentanza nazionale dell’Associazione, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per i contributi riscossiquote associative al netto delle spese e degli oneri fiscali, ove dovuti all’Istituto, entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre. Tali acconti sono commisurati al 98% (novantotto%) dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote associative versate dall’associato successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del contribuente per l’utilizzo in pagamentocompensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a quella data. Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo. L’eventuale modifica del giorno di valuta sarà Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita comunicazione telematica alla FNSI. I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi richiesta di rimborso da parte del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatti salvi quelli conseguenti ad informazioni non pervenute in tempo utile, che sono definiti successivamente. L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi di cui al successivo articolo 7contribuente. Qualora l’importo dell’acconto periodico delle rimesse monetarie dovuto alla FNSI all’Associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00. Le rimesse monetarie alla FNSIall’Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dalla Federazione con la comunicazione del dall’Associazione sindacale unitamente al relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto. L’Istituto è esentato da ogni verifica riguardo in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità riguardo in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore della Federazione dell’Associazione sindacale conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, possesso da parte della Federazione, dell’Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto, dell’Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura “Durc Online” annualmente, nel mese di dicembreon line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie alla Federazione all’Associazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributivacontributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente seguente Convenzione. L'INPS L’Inps è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, rimesse di cui al comma precedente, precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione alla Federazione.
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Samples: Convenzione Per La Riscossione Dei Contributi Associativi