MODALITÀ E GARANZIE DI PAGAMENTO 4.1Lettera di credito Clausole campione

MODALITÀ E GARANZIE DI PAGAMENTO 4.1Lettera di credito. La modalità di pagamento tramite lettera di credito, pure offrendo maggiore sicurezza all‟operatore italiano, specie se si tratta di lettere di credito confermate da primarie banche italiane, è difficilmente proponibile all‟acquirente argentino, il quale si trova il più delle volte, specie se è una piccola o media azienda, nella difficoltà di reperire fonti di finanziamento sul mercato locale. È opportuno quindi orientarsi verso altri sistemi di pagamento, in merito ai quali ci limitiamo a fornire alcuni cenni essenziali. La disciplina argentina in materia di cambiale e di vaglia cambiario – “pagherò” - (Dlgs. 5965/63) è in grande misura la riproduzione fedele della legge italiana in materia; persino la numerazione dei titoli e dei capi è identica. In materia, la legge italiana e quella argentina sono assai diverse. In Argentina, infatti, vi è una tipologia di assegni postdatati, denominati “cheque de pago diferido”, i quali possono recare una data di pagamento fino a 360 giorni dalla data di emissione del titolo. Tale categoria di titoli è regolata dalla n° 24.760 del 13.1.97, che ha modificato la normativa sugli assegni n° 24.452. Questi assegni, pure tratti sul conto corrente normale, sono riconoscibili dalla dicitura, evidenziata, di “cheque de pago diferido” e possono trasferirsi tramite normale girata. La legge offre la possibilità di garantire il pagamento dell‟assegno postdatato tramite la sua registrazione presso la Banca trattaria, che in questo modo si assume l‟obbligo di pagamento alla scadenza; la registrazione comunque non è obbligatoria né la mancata registrazione priva l‟assegno della sua efficacia. Poiché questa modalità di garanzia implica la concessione di un finanziamento (in genere molto oneroso) al correntista, nella pratica l‟assegno postdatato con pagamento garantito non è di uso frequente. Questo titolo di credito è regolato nella legislazione argentina dalla legge n° 24.760 del 1997. Originariamente la legge ne disponeva l‟utilizzo obbligatorio in tutte le operazioni di compravendita oppure di appalto eseguite tra soggetti residenti in Argentina il cui pagamento fosse dilazionato nel tempo. In seguito ad una riforma successiva, l‟utilizzo è diventato facoltativo. La fattura, che il venditore invia all‟acquirente unitamente alla bolla di accompagnamento – “remito” -, deve essere accettata dall‟acquirente al momento della ricezione della merce e restituita al venditore; l‟acquirente può rifiutarsi di accettare la fattura qualora la ...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).