Common use of Modalità Clause in Contracts

Modalità. Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue: 1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle ▇▇.▇▇ stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle ▇▇.▇▇ per informarle circa tale conferimento. 2) L’informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti: a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione; b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento; c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente; d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito. 3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle ▇▇.▇▇ stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle ▇▇.▇▇ aderenti alle ▇▇.▇▇ stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio. 4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni. 5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire: a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica; b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative. 6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto. 7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello. 8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori 9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Modalità. Premesso Le iscrizioni nella Lista sono disposte: - su richiesta scritta delle società di corse, alla quale sia allegata la documentazione dimostrante il credito, malgrado le eventuali trattenute fatte eseguire sui conti attivi del proprietario moroso, e su richiesta dell'Ente; - su richiesta scritta degli Enti paritetici italiani o stranieri, o di allevatori e proprietari di cavalli., di titolari o contitolari di autorizzazione a far correre cavalli in corse rette dall'Ente, di allenatori, di fantini, guidatori, di Associazioni Nazionali, rappresentative di tali categorie, e di qualunque operatore ippico che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue: 1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle ▇▇.▇▇ stipulanti il pre- sente CCNLsvolga attività regolamentate dall'Ente, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti vantino ragioni di credito come specificate nel presente articolo, rimaste insoddisfatte nei confronti di soggetti appartenenti alle parti stipulanti il presente CCNL ocategorie sopracitate; - su richiesta scritta dei lavoratori dipendenti di scuderia, che vantino ragioni di credito nei confronti dei loro datori di lavoro; A tali richieste devono essere allegati i documenti probatori del credito vantato, nonché esplicita dichiarazione del richiedente di assunzione di ogni responsabilità, con impegno a risarcire gli eventuali danni derivati al soggetto di cui è chiesta l'iscrizione nella Lista e/o all'Ente, nel caso in cui venisse accertata l'insussistenza del credito. Le richieste dei soggetti non residenti in Italia possono essere esaminate soltanto se presentate tramite l'Ente paritetico estero che operi, in materia, in condizioni di reciprocità con l’Ente. Contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve effettuare il deposito della somma fissata dall’Ente. Da tale deposito sono esonerati i lavoratori dipendenti che presentino domanda di iscrizione dei loro assenzadatori di lavoro nella “Lista”. Le società di Corse che presentino richiesta di iscrizione nella stessa data per uno o più soggetti possono effettuare un unico deposito pari all'importo suindicato stabilito per le richieste singole. L’Ente, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali sulla base delle ▇▇.▇▇ per informarle circa tale conferimento. 2) L’informativa richieste di cui al comma precedentesopra o delle risultanze contabili dell'Ente, che avverrà deve invitare con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) il debitore a soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento o a giustificarne il rifiuto entro il 15° giorno 20 giorni dalla data di convo- cazionericezione della comunicazione. Scaduto invano il suddetto termine di 20 giorni, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti: a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione; b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento; c) garanzia l’organo competente dell’Ente procede all’esame della corretta applicazione, questione e dispone per l’iscrizione nella Lista. Qualora alla scadenza di detto termine pervengano motivate ragioni di opposizione da parte dell’impresa del debitore, queste sono trasmesse al creditore, assegnando allo stesso un termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione per controdedurre. Tali controdeduzioni sono comunque successivamente trasmesse al debitore che potrà formulare motivate opposizioni entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione. Scaduto tale termine la vertenza senza ulteriori comunicazioni alle parti viene sottoposta all’organo competente dell’Ente per l’adozione dei provvedimenti del caso a norma del presente articolo. Il provvedimento di iscrizione nella Lista è esecutivo nonostante impugnazione. Il deposito effettuato da coloro che chiedono l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti di una persona fisica o società o associazione producendo documenti non ritenuti probanti, potrà essere incamerato. Qualora la vertenza relativa al credito, per cui viene conferito il servizioè stata presentata domanda di iscrizione nella “Lista”, della vigente normativa in tema sia oggetto di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente; d) mantenimento, cognizione da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito. 3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle ▇▇.▇▇ stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle ▇▇.▇▇ aderenti alle ▇▇.▇▇ stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divisedell’Autorità giudiziaria, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio. 4) Entro 45 giorni dalla convocazione provvedimento richiesto di cui al comma 1 iscrizione, a norma del presente articolo, non è adottato ed il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e deposito versato viene restituito. Parimenti, non è adottato il provvedimento richiesto, qualora, nel corso dell’istruttoria amministrativa, le Parti saranno libere opposizioni alle ragioni di procedere credito diano luogo a controversia tra le parti da dirimere in sede giudiziaria. Anche in tal caso il deposito versato è restituito, fatto salvo il successivo esame riesame all’esito della decisione definitiva dell’Autorità giudiziaria competente, previa richiesta della parte interessata secondo le proprie determinazionimodalità stabilite dal presente articolo. 5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire: a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica; b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative. 6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto. 7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello. 8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori 9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.

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Sources: Regolamento Delle Corse Al Trotto

Modalità. Premesso Le iscrizioni nella Lista sono disposte: - su richiesta scritta delle società di corse, alla quale sia allegata la documentazione dimostrante il credito, malgrado le eventuali trattenute fatte eseguire sui conti attivi del proprietario moroso, e su richiesta dell'Ente; - su richiesta scritta degli Enti paritetici italiani o stranieri, o di allevatori e proprietari di cavalli., di titolari o contitolari di autorizzazione a far correre cavalli in corse rette dall'Ente, di allenatori, di fantini, guidatori, di Associazioni Nazionali, rappresentative di tali categorie, e di qualunque operatore ippico che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue: 1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle ▇▇.▇▇ stipulanti il pre- sente CCNLsvolga attività regolamentate dall'Ente, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti vantino ragioni di credito come specificate nel presente articolo, rimaste insoddisfatte nei confronti di soggetti appartenenti alle parti stipulanti il presente CCNL ocategorie sopracitate; - su richiesta scritta dei lavoratori dipendenti di scuderia, che vantino ragioni di credito nei confronti dei loro datori di lavoro; A tali richieste devono essere allegati i documenti probatori del credito vantato, nonché esplicita dichiarazione del richiedente di assunzione di ogni responsabilità, con impegno a risarcire gli eventuali danni derivati al soggetto di cui è chiesta l'iscrizione nella Lista e/o all'Ente, nel caso in cui venisse accertata l'insussistenza del credito. Le richieste dei soggetti non residenti in Italia possono essere esaminate soltanto se presentate tramite l'Ente paritetico estero che operi, in materia, in condizioni di reciprocità con l’Ente. Contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve effettuare il deposito della somma fissata dall’Ente. Da tale deposito sono esonerati i lavoratori dipendenti che presentino domanda di iscrizione dei loro assenzadatori di lavoro nella “Lista”. Le società di Corse che presentino richiesta di iscrizione nella stessa data per uno o più soggetti possono effettuare un unico deposito pari all'importo suindicato stabilito per le richieste singole. L'Ente, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali sulla base delle ▇▇.▇▇ per informarle circa tale conferimento. 2) L’informativa richieste di cui al comma precedentesopra o delle risultanze contabili dell'Ente, che avverrà deve invitare con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) il debitore a soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento o a giustificarne il rifiuto entro il 15° giorno 20 giorni dalla data di convo- cazionericezione della comunicazione. Scaduto invano il suddetto termine di 20 giorni, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti: a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione; b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento; c) garanzia l’organo competente dell’Ente procede all’esame della corretta applicazione, questione e dispone per l’iscrizione nella Lista. Qualora alla scadenza di detto termine pervengano motivate ragioni di opposizione da parte dell’impresa del debitore, queste sono trasmesse al creditore, assegnando allo stesso un termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione per controdedurre. Tali controdeduzioni sono comunque successivamente trasmesse al debitore che potrà formulare motivate opposizioni entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione. Scaduto tale termine la vertenza senza ulteriori comunicazioni alle parti viene sottoposta all’organo competente dell’Ente per l’adozione dei provvedimenti del caso a norma del presente articolo. Il provvedimento di iscrizione nella Lista è esecutivo nonostante impugnazione. Il deposito effettuato da coloro che chiedono l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti di una persona fisica o società o associazione producendo documenti non ritenuti probanti, potrà essere incamerato. Qualora la vertenza relativa al credito, per cui viene conferito il servizioè stata presentata domanda di iscrizione nella “Lista”, della vigente normativa in tema sia oggetto di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente; d) mantenimento, cognizione da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito. 3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle ▇▇.▇▇ stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle ▇▇.▇▇ aderenti alle ▇▇.▇▇ stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divisedell’Autorità giudiziaria, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio. 4) Entro 45 giorni dalla convocazione provvedimento richiesto di cui al comma 1 iscrizione, a norma del presente articolo, non è adottato ed il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e deposito versato viene restituito. Parimenti, non è adottato il provvedimento richiesto, qualora, nel corso dell’istruttoria amministrativa, le Parti saranno libere opposizioni alle ragioni di procedere credito diano luogo a controversia tra le parti da dirimere in sede giudiziaria. Anche in tal caso il deposito versato è restituito, fatto salvo il successivo esame riesame all’esito della decisione definitiva dell’Autorità giudiziaria competente, previa richiesta della parte interessata secondo le proprie determinazionimodalità stabilite dal presente articolo. 5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire: a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica; b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative. 6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto. 7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello. 8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori 9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.

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Sources: Regolamento Delle Corse Al Trotto

Modalità. Premesso che Il Comune di PIANDIMELETO si riserva la possibilità di effettuare verifiche giornaliere e momenti di verifica a cadenza periodica strutturati ed articolati secondo le parti concordano sulla assoluta rilevanza specifiche esigenze del fattore umano momento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo all’impresa, e comunque orientati ai seguenti principi: − mantenimento degli standard di qualità indicati dalla normativa regionale vigente; − verifiche “in itinere” finalizzate a valutare i risultati in termini di efficienza ed efficacia; − verifiche disposte in qualunque momento dal Responsabile del patrimonio Servizio allo scopo di professionalità presente nelle aziende controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo al concessionario, anche relativamente al personale impiegato nei servizi; − il Comune potrà promuovere forme di rilevazione del comparto gradimento e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue: 1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle ▇▇.▇▇ stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle ▇▇.▇▇ per informarle circa tale conferimento. 2) L’informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti: a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione; b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento; c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il qualità del servizio, della vigente normativa in tema rapportandosi direttamente con l’utenza; Il concessionario è riconosciuto il diritto di igiene richiedere ulteriori o specifici momenti di verifica su temi, problemi o questioni autonomamente individuati e sicurezza negli ambienti comunque pertinenti alla gestione. Il concessionario s’impegna a favorire i processi di lavoroverifica producendo, la seguente documentazione con la periodicità di assicura- zione generale obbligatoriaseguito descritta: Cadenza mensile: − aggiornamento su ammissioni e dimissioni di ospiti e utenti; Cadenza annuale: − dichiarazione relativa al personale impiegato, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nalemonte-ore realizzato, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative figure professionali e relativo impegno; - report riepilogativo delle rette e tariffe mensili a livello nazionalecarico degli ospiti; - elenco nominativo del personale impiegato; - dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti previsti dalla concessione per tutto il personale impiegato, nonché che il loro stato di servizio è realizzato nel rispetto delle normative sanitarie, previdenziali e di sicurezza vigenti; - relazione sull’andamento del turn-over del personale nell’anno di riferimento; Infine il concessionario trasmetterà al concedente, una copia di tutte le comunicazioni a rilevanza “esterna” per gli ospiti e la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente; d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito. 3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle ▇▇.▇▇ stipulanti il presente CCNLstruttura, o in loro assenzacomunque di interesse per il Comune di PIANDIMELETO, le Segreterie Territoriali e qualsiasi altra documentazione che l’Amministrazione ritenga necessario per lo svolgimento delle ▇▇.▇▇ aderenti alle ▇▇.▇▇ stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo proprie funzioni di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di serviziverifica e controllo, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate o che si impegnino renderanno necessarie per l’evoluzione normativa, e si impegnerà anche a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggiofavorire un costante monitoraggio dell’Amministrazione Comunale sia relativamente alla gestione dei servizi. 4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni. 5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire: a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica; b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative. 6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto. 7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello. 8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori 9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.

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Sources: Contratto Per La Gestione Di Pubblico Servizio

Modalità. Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa va salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue: 1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle ▇▇.▇▇ stipulanti il pre- sente presente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali Territoriali delle ▇▇.▇▇ per informarle circa tale conferimento. 2) L’informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazioneconvocazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti: a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione; b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento; c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione assicurazione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nalenazionale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative rappresentative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente; d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito. 3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle ▇▇.▇▇ stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle ▇▇.▇▇ aderenti alle ▇▇.▇▇ stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se intese per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia salvaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do l’accordo dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato indeterminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divisecondivise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato maturato all’atto del passaggio. 4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere chiudere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni. 5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de aziende qualificate che si impegnino a garantire: a) La la corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo normativo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica; b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze esigenze tecnico produttive od organizzative. 6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto. 7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori lavoratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità responsabilità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello. 8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto congiunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori 9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te presente materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Modalità. Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue: 1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle ▇▇.▇▇ OO.SS stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle ▇▇.▇▇ OO.SS per informarle circa tale conferimento. 2) L’informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti: a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione; b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento; c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente; d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito. 3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle ▇▇.▇▇ OO.SS stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle ▇▇.▇▇ OO.SS aderenti alle ▇▇.▇▇ OO.SS stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio. 4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni. 5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire: a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica; b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative. 6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto. 7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello. 8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori 9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Modalità. Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza I plichi contenenti l’offerta e la documentazione di gara dovranno pervenire all’ufficio protocollo del fattore umano Comune entro e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue: 1) In occasione di un eventuale conferimento a terzinon oltre il termine perentorio, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’aziendapena l’esclusione, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle ▇▇.▇▇ stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle ▇▇.▇▇ per informarle circa tale conferimento. 2) L’informativa di cui al comma precedenteprecedente punto 8.1., che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti: a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione; b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento; c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia mezzo raccomandata del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente; d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito. 3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle ▇▇.▇▇ stipulanti il presente CCNLservizio postale, o in loro assenzamediante agenzia di recapito autorizzata o anche mediante la consegna a mano, le Segreterie Territoriali delle ▇▇.▇▇ aderenti alle ▇▇.▇▇ stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio. 4) Entro 45 giorni dalla convocazione all’indirizzo di cui al comma 1 precedente punto 8.2. Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del presente articoloComune. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il tavolo dovrà chiu- dere plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la propria attività e le Parti saranno libere documentazione di procedere secondo le proprie determinazioni. 5) In caso di assenza di accordoseguito elencata, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire: a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, da inserirsi all’interno di un trattamento economico unico plico debitamente chiuso e norma- tivo complessivamente sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. La sigillatura non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica; b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative. 6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente è necessaria per i propri dipendentilembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste, se già non disciplinati dal contratto applicatoIl plico dovrà riportare, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto. 7) Nella mancata erogazione degli impegni oltre al nominativo del soggetto partecipante, la seguente indicazione: Il plico deve contenere, a pena di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello. 8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavvisoesclusione, le RSA/RSU seguenti buste: - Busta N. 1 – “Documentazione amministrativa”; - Busta N. 2 – “Offerta economica”; Tali buste devono essere a loro volta sigillate e le organizzazioni sindacali, controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle n. 02 (due) buste deve essere indicato ii mittente ed il relativo contenuto e precisamente: “Documentazione amministrativa” per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori 9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 la busta n. 1 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano “Offerta economica” per la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordobusta n. 2.

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Sources: Bando/Disciplinare Di Gara

Modalità. Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue: 1) In occasione di un eventuale conferimento La domanda è presentata a terziVeneto Sviluppo, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’aziendaper il tramite dei Soggetti Accreditati, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle ▇▇.▇▇ stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle ▇▇.▇▇ per informarle circa tale conferimento. 2) L’informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno 30 giorni solari dalla data di convo- cazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti: a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione; b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento; c) garanzia della corretta applicazione, sottoscrizione da parte dell’impresa cui viene conferito il serviziodella PMI richiedente ed esclusivamente in modalità informatica, avvalendosi dell’apposito software per la “domanda elettronica”. Il software consente la presentazione in via telematica di istanze dematerializzate nella forma di “autodichiarazioni” rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000. Tutta la documentazione presentata, pertanto, non rappresenta “copia digitale di documenti analogici” ai sensi della vigente normativa Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004. La domanda deve essere completa, a pena di esclusione, delle informazioni e degli allegati richiesti nel modulo di dichiarazione-domanda, ovvero: 1. domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario (firmata anche in tema formato digitale); 2. copia di igiene un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 3. documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI; 4. informazioni su compagine sociale, dettaglio affidamenti e sicurezza negli ambienti altre agevolazioni pubbliche già ottenute; 5. copia dell’ultimo bilancio approvato completo dei previsti allegati o corrispondente situazione economico-patrimoniale (per le società di lavoro, persone e le imprese individuali: modello “Unico”); 6. situazione contabile aggiornata e budget (conto economico previsionale) dell’esercizio in corso (tale ultimo documento è obbligatorio solo per le imprese di assicura- zione generale obbligatoria, nuova costituzione che non dispongono di integrale applicazione un bilancio già approvato o della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni corrispondente situazione economico-patrimoniale); 7. copia della delibera di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia concessione del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente; d) mantenimento, finanziamento da parte dell’azienda cui viene conferita del Finanziatore prescelto con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno del finanziamento (documento obbligatorio per le domande presentate per il tramite di un Confidi, mero intermediario per la terziarizzazione, del potere organizzativo realizzazione di operazione in favore di altri soggetti e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito. 3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle ▇▇.▇▇ stipulanti il presente CCNLnon Finanziatore, o in loro assenzadi un’Associazione di Categoria); 8. copia della delibera di concessione dell'eventuale garanzia consortile o pubblica a supporto dell’operazione bancaria di finanziamento (solo per le operazioni che beneficiano di garanzia consortile). In relazione alla tipologia di intervento, le Segreterie Territoriali delle ▇▇.▇▇ aderenti alle ▇▇.▇▇ stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio. 4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni. 5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire: a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica; b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative. 6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto. 7) Nella mancata erogazione degli impegni documentazione di cui sopra l’azienda conferente garantiscedovrà essere integrata, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio pena di appalto da essi svoltoesclusione, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello. 8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori 9) Le disposizioni, la documentazione obbligatoria di cui all’articolo 11 “Presentazione della domanda e ammissione ai commi 5 e 6 benefici del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL Fondo” dell’Allegato A alla data di stipula del presente accordoDGR n. 885/2021.

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Sources: Fondo Di Rotazione Anticrisi Attività Produttive