Modelli e indicatori dei sistemi retributivi incentivanti Clausole campione

Modelli e indicatori dei sistemi retributivi incentivanti. Negli ultimi anni la letteratura scientifica si è sforzata di fornire una tassonomia, o comunque una classificazione complessiva, delle forme retributive incentivanti. Una prima macro-distinzione, con riferimento al contesto italiano, porta a distinguere tra sistemi di incentivazione a carattere collettivo e sistemi di incentivazione a carattere individuale (178). I primi subordinano l’erogazione collettiva di una quota retributiva al raggiungimento di obiettivi dinamici, generalmente espressivi della produttività o della redditività dell’impresa. I secondi, diversamente, superano i meri modelli di retribuzione a cottimo e si basano su criteri di valutazione della singola prestazione lavorativa, con riferimento ai comportamenti del dipendente (quali, a titolo esemplificativo, l’impegno, la creatività, ovvero la capacità di problem solving) oppure ai risultati effettivamente conseguiti dallo stesso. La letteratura statunitense si è invece principalmente focalizzata sui sistemi a cottimo (c.d. piece rates), in grado di valorizzare il contributo strettamente produttivo del lavoratore. Il dipendente, dunque, si vede in genere assicurata una paga base, (176) Cfr. CLEVELAND J. N., XXXXXX K. R., XXXXXXXX R. E., Multiple uses of performance appraisal: prevalence and correlates, in Journal of Applied Psychology, vol. 74, n. 1, 1989, pagg. 130- 135, e XXXXXX K. R., CLEVELAND J. N., Understanding performance appraisal: social organizational and goal-based perspectives, Sage Publication Inc., New York, 1995.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).