Modifiche della convenzione. 1. Qualora, nel corso dell’anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l’Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi. 2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l’Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome. 3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all’esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell’Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di possibili oneri.
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Samples: Convenzione, Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche, Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche
Modifiche della convenzione. 1. Qualora, nel corso dell’anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l’Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l’Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all’esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell’Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di possibili oneri.
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