Common use of Modifiche dell’operatore economico appaltatore Clause in Contracts

Modifiche dell’operatore economico appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

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Samples: Convenzione Sogesid s.p.a. Mattm Del 12/09/2011 Accordo Di Programma Strategico Per Le Compensazioni Ambientali Nella Regione Campania Del 18.07.2008 E Successivo Atto Modificativo Dell'08.04.2009 in Attuazione Dell'art.11, Comma 12 Del Decreto Legge 23 Maggio 2008, N. 90 Convertito in Legge 123/2008, Disciplinare Descrittivo E Prestazionale Degli Elementi Tecnici, Contratto a Misura

Modifiche dell’operatore economico appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 66 del citato Xxxxxx.

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Samples: Contratto a Misura, Contratto a Misura, Contratto a Misura

Modifiche dell’operatore economico appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’appaltatoredell’Appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

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Samples: www.autovie.it, www.autovie.it

Modifiche dell’operatore economico appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contrattiD.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

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Samples: www.regione.vda.it

Modifiche dell’operatore economico appaltatore. 1. 1 In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratticontratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017), la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

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Samples: comune.montaltodicastro.vt.it