Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della garanzia. 4.12.1 Qualora intervengano modifiche soggettive del Soggetto beneficiario e/o modifiche, anche soggettive, nelle garanzie a tutela del Finanziamento, il Soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca finanziatrice e al Ministero. 4.12.2 Qualora: (a) si verifichino le modifiche di cui al paragrafo 4.12.1 che precede; ovvero (b) il Ministero abbia informato la Banca finanziatrice che, in considerazione di intervenuti controlli ed ispezioni, variazioni del Progetto, di modifiche soggettive del Soggetto beneficiario e/o di modifiche nelle garanzie a tutela del Finanziamento e/o di modifiche nel Progetto (di cui siano venuti a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni o procedere ad una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 15 del Decreto, la Banca finanziatrice sospende l’erogazione del Finanziamento, dandone pronta comunicazione a CDP e al Ministero, in attesa delle determinazioni di competenza. 4.12.3 Qualora: (a) la Banca finanziatrice, in considerazione di intervenute modifiche di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (a), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione ed eventualmente adottare una nuova Delibera, ne darà pronta comunicazione alla CDP e al Ministero; (b) nei casi di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (b), il Ministero informi la Banca finanziatrice della necessità di una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 15 del Decreto, la Banca finanziatrice ne darà pronta informazione alla CDP. 4.12.4 Qualora, in conseguenza di ciò e fatti salvi i casi di revoca delle agevolazioni, dopo una nuova Valutazione con esito positivo venga adottata una nuova Delibera, la Banca finanziatrice provvederà a farla pervenire al Ministero e alla CDP, in conformità alla Convenzione; la CDP, se necessario, provvederà ad emettere, una nuova delibera o a confermare la precedente entro i termini del Decreto e la Banca finanziatrice, se necessario, provvederà al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento. 4.12.5 Sarà cura della Banca finanziatrice trasmettere prontamente alla CDP e al Ministero copia autentica o copia conforme all’originale dell’atto di adeguamento registrato o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente abilitato. 4.12.6 Il Contratto di Finanziamento dovrà disciplinare le conseguenze di un eventuale esito negativo della nuova Valutazione di cui alla lettera (a) del paragrafo 4.12.3 che precede.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della garanzia. 4.12.1 Qualora intervengano modifiche soggettive del Soggetto beneficiario Beneficiario e/o modifiche, anche soggettive, nelle garanzie a tutela del Finanziamento, il Soggetto beneficiario Beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca finanziatrice Finanziatrice e al Ministero.
4.12.2 Qualora:
(a) si verifichino le modifiche di cui al paragrafo 4.12.1 che precede; ovvero
(b) il Ministero abbia informato la Banca finanziatrice Finanziatrice che, in considerazione di intervenuti controlli ed e ispezioni, variazioni del ProgettoProgramma di Investimento, di modifiche soggettive del Soggetto beneficiario e/o di modifiche nelle garanzie a tutela del Finanziamento Beneficiario e/o di modifiche nel Progetto Programma di Investimento (di cui siano venuti sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni o procedere ad una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 15 del Decretodella Convenzione e della Normativa Applicabile, la Banca finanziatrice Finanziatrice sospende l’erogazione del Finanziamento, dandone pronta comunicazione a alla CDP e (nel caso di cui alla lettera (a)) al Ministero, in attesa delle determinazioni di competenza.
4.12.3 Qualora:
(a) la Banca finanziatriceFinanziatrice, in considerazione di intervenute modifiche di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (a), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione ed eventualmente adottare una nuova Delibera, ne darà pronta comunicazione alla CDP e al Ministero;
(b) nei casi di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (b), il Ministero Ministero, sulla base della Normativa Applicabile, informi la Banca finanziatrice Finanziatrice della necessità di una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 15 Valutazione del DecretoSoggetto Beneficiario, la Banca finanziatrice Finanziatrice ne darà pronta informazione alla CDP.
4.12.4 Qualora, in conseguenza di ciò quanto indicato al precedente paragrafo 4.12.3, e fatti salvi i casi di revoca delle agevolazionidegli incentivi, dopo una nuova Valutazione con esito positivo venga adottata una nuova Delibera, la Banca finanziatrice Finanziatrice provvederà a farla pervenire alla CDP e, anche per il tramite del Soggetto Beneficiario, al Ministero e alla CDPMinistero, in conformità alla Convenzione; la CDP, se necessario, provvederà ad emettere, emettere una nuova delibera o a confermare la precedente entro i termini del Decreto e la previsti sulla base della Normativa Applicabile ovvero, in mancanza, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nuova delibera da parte della Banca finanziatriceFinanziatrice. La Banca Finanziatrice, se necessario, provvederà al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento.
4.12.5 Sarà cura della Banca finanziatrice Finanziatrice trasmettere prontamente alla CDP e al Ministero copia autentica o copia conforme all’originale dell’atto di adeguamento registrato o copia corredata da dichiarazione secondo le medesime modalità previste nel Mandato per la trasmissione del Contratto di conformità sottoscritta da un proprio dipendente abilitatoFinanziamento.
4.12.6 Il Contratto di Finanziamento dovrà disciplinare le conseguenze di un eventuale esito negativo della nuova Valutazione di cui alla lettera (a) del al paragrafo 4.12.3 che precede.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convention for the Regulation of Financing Relationships in the Tourism Sector, Convention for the Regulation of Financing Relationships in the Tourism Sector
Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della garanzia. 4.12.1 Qualora intervengano modifiche soggettive del Soggetto beneficiario Beneficiario e/o modifiche, anche soggettive, nelle garanzie a tutela del Finanziamento, il Soggetto beneficiario Beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca finanziatrice Finanziatrice e al Ministero.
4.12.2 Qualora:
(a) si verifichino le modifiche di cui al paragrafo 4.12.1 che precede; ovvero
(b) il Ministero abbia informato la Banca finanziatrice Finanziatrice che, in considerazione di intervenuti controlli ed e ispezioni, variazioni del Progetto, di modifiche soggettive del Soggetto beneficiario e/o di modifiche nelle garanzie a tutela del Finanziamento Beneficiario e/o di modifiche nel Progetto (di cui siano venuti sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni o procedere ad una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 15 del Decretodella Normativa Applicabile, la Banca finanziatrice Finanziatrice sospende l’erogazione del Finanziamento, dandone pronta comunicazione a alla CDP e al Ministero, in attesa delle determinazioni di competenza.
4.12.3 Qualora:
(a) la Banca finanziatriceFinanziatrice, in considerazione di intervenute modifiche di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (a), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione ed eventualmente adottare una nuova Delibera, ne darà pronta comunicazione alla CDP e al Ministero;
(b) nei casi di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (b), il Ministero Ministero, sulla base della Normativa Applicabile, informi la Banca finanziatrice Finanziatrice della necessità di una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 15 Valutazione del DecretoSoggetto Beneficiario, la Banca finanziatrice Finanziatrice ne darà pronta informazione alla CDP.
4.12.4 Qualora, in conseguenza di ciò quanto indicato al precedente paragrafo 4.12.3, e fatti salvi i casi di revoca delle agevolazioni, dopo una nuova Valutazione con esito positivo venga adottata una nuova Delibera, la Banca finanziatrice Finanziatrice provvederà a farla pervenire alla CDP e, anche per il tramite del Soggetto Beneficiario, al Ministero e alla CDPMinistero, in conformità alla Convenzione; la CDP, se necessario, provvederà ad emettere, emettere una nuova delibera o a confermare la precedente entro i termini del Decreto e la previsti sulla base della Normativa Applicabile ovvero, in mancanza, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nuova delibera da parte della Banca finanziatriceFinanziatrice. La Banca Finanziatrice, se necessario, provvederà al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento.
4.12.5 Sarà cura della Banca finanziatrice Finanziatrice trasmettere prontamente alla CDP e al Ministero copia autentica o copia conforme all’originale dell’atto di adeguamento registrato o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente abilitatoabilitato e al Ministero copia del medesimo atto.
4.12.6 Il Contratto di Finanziamento dovrà disciplinare le conseguenze di un eventuale esito negativo della nuova Valutazione di cui alla lettera (a) del al paragrafo 4.12.3 che precede.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della garanzia. 4.12.1 Qualora intervengano modifiche soggettive del Soggetto beneficiario Beneficiario e/o modifiche, anche soggettive, nelle garanzie a tutela del Finanziamento, il Soggetto beneficiario Beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca finanziatrice Finanziatrice e al MinisteroSoggetto Gestore.
4.12.2 Qualora:
(a) si verifichino le modifiche di cui al paragrafo 4.12.1 che precede; ovvero
(b) il Ministero Soggetto Gestore abbia informato la Banca finanziatrice Finanziatrice che, in considerazione di intervenuti controlli ed e ispezioni, di variazioni del Progetto, di modifiche soggettive del Soggetto beneficiario e/o di modifiche nelle garanzie a tutela del Finanziamento Beneficiario e/o di modifiche nel Progetto (di cui siano venuti sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni o procedere ad una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 15 del Decretosensidella Normativa di Riferimento, la Banca finanziatrice Finanziatrice sospende l’erogazione del Finanziamento, dandone pronta comunicazione a alla CDP e al MinisteroSoggetto Gestore, in attesa delle determinazioni di competenza.
4.12.3 Qualora:
(a) la Banca finanziatriceFinanziatrice, in considerazione di intervenute modifiche di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (a), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione ed eventualmente adottare una nuova Delibera, ne darà pronta comunicazione alla CDP e al MinisteroSoggetto Gestore;
(b) nei casi di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (b), il Ministero Soggetto Gestore, sulla base della Normativa di Riferimento, informi la Banca finanziatrice Finanziatrice della necessità di una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 15 Valutazione del DecretoSoggetto Beneficiario, la Banca finanziatrice Finanziatrice ne darà pronta informazione alla CDP.
4.12.4 Qualora, in conseguenza di ciò quanto indicato al precedente paragrafo 4.12.3, e fatti salvi i casi di revoca delle agevolazioni, dopo una nuova Valutazione con esito positivo positivo, venga adottata una nuova Delibera, la Banca finanziatrice Finanziatrice provvederà a farla pervenire alla CDP e, anche per il tramite del Soggetto Beneficiario, al Ministero e alla CDPSoggetto Gestore, in conformità alla Convenzione e all’Addendum alla Convenzione; la CDP, subordinatamente al ricevimento del nulla osta del Ministero di cui all’articolo 6, lettera g), dell’Addendum alla Convenzione nonché all’adozione della nuova Delibera della Banca Finanziatrice, provvederà, se necessario, provvederà ad emettere, emettere una nuova delibera Delibera o a confermare la precedente entro i termini del Decreto e la previsti sulla base della Normativa di Riferimento ovvero, in mancanza, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nuova Delibera da parte della Banca finanziatriceFinanziatrice. La Banca Finanziatrice, se necessario, provvederà al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento.
4.12.5 Sarà cura della Banca finanziatrice Finanziatrice trasmettere prontamente entro 10 Xxxxxx Xxxxxxxxxx alla CDP e al Ministero copia autentica o copia conforme all’originale dell’atto di adeguamento registrato o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente abilitatoabilitato e, al Soggetto Gestore, copia del medesimo atto.
4.12.6 Il Contratto di Finanziamento dovrà disciplinare le conseguenze di un eventuale esito negativo della nuova Valutazione di cui alla lettera (a) del al paragrafo 4.12.3 che precede.
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Samples: Addendum to the Convention for the Regulation of Financing Relationships
Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della garanzia. 4.12.1 Qualora intervengano modifiche soggettive del Soggetto beneficiario Beneficiario e/o modifiche, anche soggettive, nelle garanzie a tutela del Finanziamento, il Soggetto beneficiario Beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca finanziatrice Finanziatrice e al Ministero.
4.12.2 Qualora:
(a) si verifichino le modifiche di cui al paragrafo 4.12.1 che precede; ovvero
(b) il Ministero abbia informato la Banca finanziatrice Finanziatrice che, in considerazione di intervenuti controlli ed ispezioni, variazioni del Progetto, di modifiche soggettive del Soggetto beneficiario Beneficiario e/o di modifiche nelle garanzie a tutela del Finanziamento e/o di modifiche nel Progetto Programma (di cui siano venuti a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni o procedere ad una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 15 14 del Decreto, la Banca finanziatrice Finanziatrice sospende l’erogazione del Finanziamento, dandone pronta comunicazione a CDP e al Ministero, in attesa delle determinazioni di competenza.
4.12.3 Qualora:
(a) la Banca finanziatriceFinanziatrice, in considerazione di intervenute modifiche di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (a), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione ed eventualmente adottare una nuova Delibera, ne darà pronta comunicazione alla CDP e al Ministero;
(b) nei casi di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (b), il Ministero informi la Banca finanziatrice Finanziatrice della necessità di una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 15 14 del Decreto, la Banca finanziatrice Finanziatrice ne darà pronta informazione alla CDP.
4.12.4 Qualora, in conseguenza di ciò e fatti salvi i casi di revoca delle agevolazioni, dopo una nuova Valutazione con esito positivo venga adottata una nuova Delibera, la Banca finanziatrice Finanziatrice provvederà a farla pervenire al Ministero e alla CDP, in conformità alla Convenzione; la CDP, se necessario, provvederà ad emettere, una nuova delibera o a confermare la precedente entro i termini del Decreto e la Banca finanziatriceFinanziatrice, se necessario, provvederà al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento.
4.12.5 Sarà cura della Banca finanziatrice Finanziatrice trasmettere prontamente alla CDP e al Ministero copia autentica o copia conforme all’originale dell’atto di adeguamento registrato o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente abilitato.
4.12.6 Il Contratto di Finanziamento dovrà disciplinare le conseguenze di un eventuale esito negativo della nuova Valutazione di cui alla lettera (a) del paragrafo 4.12.3 che precede.
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