Effetti. Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se è accettata dal creditore.
Effetti. In forza del contratto preliminare, nasce un’obbligazione assistita da un’azione personale, un mero diritto di credito non opponibile ai terzi la cui violazione farà sorgere un’azione risarcitoria e la pretesa volta ad ottenere una sentenza costitutiva (art. 2932 c.c.). È bene ricordare che in caso di fallimento del promittente l’art. 72 della legge fallimentare esclude che si possa chiedere al curatore la stipulazione definitiva, anche tramite una sentenza del giudice (art. 2932). Spetta a tale soggetto (il curatore) scegliere se dare esecuzione o sciogliere il contratto, inserendo così il promissario che avesse già anticipato parte del prezzo nella massa fallimentare. In linea generale, proprio le conseguenze negative derivanti nei con- fronti dei terzi, del curatore del fallimento e del promissario acquirente hanno indotto il legislatore ad intervenire con due normative di protezione del promissario stesso. La trascrizione del contratto preliminare e la tutela degli acquirenti di immobili da costruire. Vediamole da vicino. L’art. 2645-bis prevede la possibilità di trascrivere i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di uno dei contratti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 2643 (anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione) con la conseguenza di prenotare gli effetti della trascrizione del contratto definitivo e di dare vita, in linea di massima, ad un blocco dell’efficacia di atti iscritti o trascritti successivamente contro il promittente alienante209 . Tale effetto prenotativo ha carattere temporaneo: esso cessa e si considera come mai prodotto se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale. L’art. 2645-bis e la trascrizione del preliminare 209 L’art. 2645-bis c.c. è stato inserito con d.l. 669/1996, convertito con legge 30/1997. Al riguardo, in particolare, X. XXXXXXXX, X. XXXXXXX, La trascrizione del contratto preliminare, Padova, 1998; X. XXXXXXXXX, La pubblicità immobiliare del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 530; A. DI MAJO, La trascrizione del preliminare e regole di conflitto, in Corr. giur., 1997, p. 515. L’esigenza perseguita attraverso la codificazione dell’art. 2645-bis è dunque quel...
Effetti. In caso di conversione totale, il contratto di assicurazione Temporanea Convertibile cessa automaticamente di produrre i suoi effetti a partire dalla data di conversione di cui al punto 14.2 e i premi versati restano acquisiti da Pramerica. Il nuovo contratto sarà emesso tenendo conto dell’età raggiunta dall’Assicurato al momento della conversione, e della nuova durata di pagamento dei premi convenuta fra le parti, secondo le condizioni e nei limiti previsti dalla nuova tariffa in vigore a tale data, previa sottoscrizione di una nuova proposta di assicurazione, e beneficerà di una riduzione della prima annualità di premio per un importo pari al premio annuo netto dell’Assicurazione Principale della Temporanea Convertibile. – In caso di conversione parziale il contratto di assicurazione Temporanea Convertibile rimane in vigore fino alla data di scadenza previste e a partire dalla data di conversione di cui al punto 14.2, per un capitale ridotto risultante dalla differenza tra il capitale dell’assicurazione Temporanea Convertibile e il capitale della nuova tariffa (fatti salvi i limiti previsti dalla tariffa Temporanea Convertibile in vigore alla data di conversione). Il nuovo premio dell’assicurazione Temporanea Convertibile sarà ricalcolato tenendo conto della prestazione ridotta sulla base dell’età e della durata iniziali, quali risultavano alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione. Il nuovo contratto sarà emesso tenendo conto dell’età raggiunta dall’Assicurato al momento della conversione e della nuova durata di pagamento dei premi convenuta fra le parti, secondo le condizioni e nei limiti previsti dal nuovo prodotto in vigore a tale data, previa sottoscrizione di una nuova proposta di assicurazione, e beneficerà di una riduzione della prima annualità di premio per un importo pari alla differenza tra il premio annuo netto dell’assicurazione principale della Temporanea Convertibile prima della conversione e quello dovuto successivamente.
Effetti. Le parti stabiliscono che, in conformità a quanto indicato dal progetto di fusione stesso: . gli effetti della fusione nei confronti dei ter- zi, ai sensi dell'articolo 2504 bis del codice ci- vile, decorreranno dal 25 febbraio 2019, . le operazioni effettuate dalle società incorpora- te saranno imputate al bilancio della società in- corporante, anche ai fini fiscali ai sensi dell'ar- ticolo 172 comma 9 del D.P.R. 917/86, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Effetti. Le utenze relative alle forniture di riscaldamento e illuminazione, risultano già intestate all'Università di Foggia, in forza del richiamato contratto di comodato. Saranno volturate con oneri a carico dell'Università di Foggia anche le forniture di acqua, fogna e disinquinamento. Per quanto non specificato, si applicano le norme vigenti in materia di comodato.
Effetti. Gli effetti della presente convenzione decorrono per entrambe le parti dal momento dell'esecutività dell'Atto Dirigenziale che approva l'iniziativa e sono vincolanti per l'Organizzatore anche nelle more della sottoscrizione della presente Convenzione.
Effetti. La presente cessione avrà effetto immediato fra le parti e, nei confronti della società ceduta, a decorrere dall’adempimento di tutte le formalità per l’intestazione delle azioni, che termineranno con l’iscrizione della parte acquirente nel libro dei soci. Le parti venditrici acconsentono fin da ora a sottoscrivere, presso notaio di fiducia del compratore, la girata in forma autentica dei titoli azionari ceduti in favore del compratore, ed autorizzano l’organo amministrativo della società ceduta ad annotare nel libro dei soci l’avvenuto trasferimento delle azioni.
Effetti. ❖Alterazione del «reale» impatto sul bilancio pubblico -«singolo» e «aggregato»- degli oneri connessi all’Operazione.
Effetti. La presente cessione avrà effetto immediato fra le parti e, nei confronti della società ceduta, a decorrere dall’adempimento di tutte le formalità per l’intestazione delle azioni, che termineranno con l’iscrizione del compratore nel libro dei soci. Il venditore acconsente fin da ora a sottoscrivere, presso notaio di fiducia del compratore, la girata in forma autentica dei titoli azionari ceduti in favore del compratore, ed autorizza l’organo amministrativo della società ceduta ad annotare nel libro dei soci l’avvenuto trasferimento delle azioni. Le azioni cedute parteciperanno agli utili o alle perdite della società ceduta a decorrere dal …………. Il diritto alla percezione dei dividendi relativi agli anni precedenti e fino all’anno …… compreso, seppur deliberati e distribuiti dopo la data odierna, spetta in via esclusiva al venditore. Il compratore si impegna pertanto a pagare al venditore, entro dieci giorni dal relativo incasso, tutti gli importi corrispondenti ai dividendi relativi agli anni fino all’anno …… compreso, che dovessero essere pagati dalla società ceduta.
Effetti. Con il presente Accordo di Programma viene approvato il Progetto con effetti di variante urbanistica al PRG del Comune di Selargius e verrà accolto nell’atto di approvazione definitivo del PUC in itinere e con valenza attuativa come meglio indicato negli elaborati e nelle relative NTA allegati al presente atto. Il presente Accordo di Programma, sottoscritto da tutti i soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi dell'art. 11 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. integra e sostituisce la convenzione urbanistica per l'attuazione del Progetto. A seguito, dunque, della sottoscrizione del presente Accordo di Programma, essendosi positivamente esaurite tutte le fasi istruttorie e valutative, il Comune di Selargius, su richiesta del Soggetto Attuatore e del Promotore è titolato a rilasciare ogni permesso, concessione e/o autorizzazione di propria competenza per la realizzazione degli interventi privati e per l'avvio delle relative attività commerciali, il tutto in conformità alle previsioni, obblighi e prescrizioni di cui al presente Accordo di Programma e ai relativi allegati. Il presente Accordo di Programma, anche ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, costituisce vincolo preordinato all'esproprio delle aree meglio indicate al precedente articolo 2, nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche in esso previste.