Modifiche unilaterali. 22.1 Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del Servizio è proposta e comunicata dalla Società, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dall’Esercente a meno che questo non comunichi alla Società, prima della data prevista per l’applicazione della modifica che non intende accettarla. In questo caso, l’Esercente ha diritto di recedere dal Contratto con comunicazione da inviare alla Società con le modalità e gli effetti di cui all’art. 21, entro e non oltre la data pre- vista per l’applicazione della modifica.
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Modifiche unilaterali. 22.1 Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del Servizio è proposta e comunicata dalla Società, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dall’Esercente a meno che questo non comunichi alla Società, prima della data prevista per l’applicazione della modifica che non intende accettarla. In questo caso, l’Esercente ha diritto di recedere dal Contratto Contratto, senza spese, con comunicazione comunica- zione da inviare alla Società con le modalità e gli effetti di cui all’art. 21, entro e non oltre la data pre- vista prevista per l’applicazione della modifica.
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