Cessazione dei Servizi Clausole campione

Cessazione dei Servizi. 24.1 Per “cessazione” dei Servizi si intende l’impossibilità totale definitiva di usufruire dei Servizi oggetto del presente Contratto attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione. Dalla cessazione dei Servizi sarà possibile solo effettuare, da parte del Cliente, il download dei dati memorizzati tramite la piattaforma ArchiSMALL / ArchiPRO.
Cessazione dei Servizi. Per “cessazione totale” dei Servizi si intende l'impossibilità totale e definitiva di usufruire dei Servizi oggetto del presente contratto attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione a seguito di recesso e/o risoluzione e/o comunque perdita di efficacia del contratto stesso. In tale eventualità, a partire dalla “cessazione totale” dei Servizi, il PRODUTTORE potrà esclusivamente richiedere i Documenti conservati e la loro cancellazione. STUDIOBOOST, inoltre, si impegna, dietro pagamento dei corrispettivi previsti all’articolo 5, a fornire al PRODUTTORE supporto tecnico per la migrazione ad altro fornitore dei dati e dei Documenti archiviati e conservati e, in ogni caso, a rendere al PRODUTTORE, nel più breve tempo possibile e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione, i dati relativi all’Archivio Sostitutivo ed all’archivio corrente, su apposito supporto o memoria di massa. Sino a che detta restituzione non sarà effettuata il PRODUTTORE sarà comunque tenuto a corrispondere a STUDIOBOOST il corrispettivo di cui all’articolo 13, a titolo di indennità per l’occupazione di spazio sui server di, o nella disponibilità di, STUDIOBOOST. Decorso il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di “cessazione totale” dei Servizi e consegnato l’Archivio Sostitutivo su apposito supporto al PRODUTTORE, STUDIOBOOST è fin da ora autorizzata alla cancellazione definitiva dei dati e dei Documenti del PRODUTTORE (e/o dei Produttori a quest’ultimo riconducibili) dai propri server. Alcuna richiesta di risarcimento danni potrà mai essere avanzata dal PRODUTTORE nei confronti di STUDIOBOOST a seguito di quanto specificato nei commi precedenti. Per “cessazione parziale” dei Servizi si intende la cessazione dei Servizi riferita ad un singolo Produttore, indipendentemente dalle motivazioni per cui essa avvenga. In tale eventualità STUDIOBOOST si obbliga, sempre dietro pagamento dei corrispettivi previsti all’articolo 5, a fornire al PRODUTTORE, e quindi anche al Produttore, supporto tecnico per la migrazione ad altro fornitore dei dati e dei Documenti archiviati e conservati e, in ogni caso, a rendere al Produttore, per l’esclusivo tramite del PRODUTTORE, entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione, i dati relativi all’Archivio Sostitutivo, su apposito supporto o memoria di massa. Sino a che detta restituzione non sarà effettuata il PRODUTTORE sarà comunque tenuto a corrispondere a STUDIOBOOST il corrispettivo di cui all’articolo 13 a titolo di indennità per l’occupazione ...
Cessazione dei Servizi. Per 'cessazione' dei servizi si intende l'impossibilità di usufruire dei servizi oggetto del presente contratto attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione. In caso di cessazione della fornitura dei Servizi in relazione a tutti o a singoli Clienti del Committente, per recesso, risoluzione o mancato rinnovo del presente contratto, i documenti archiviati/conservati per i relativi Clienti del Committente saranno mantenuti nei dispositivi di memorizzazione del Fornitore e potranno essere consultati ed esibiti con modalità online solo ed esclusivamente previo pagamento di un canone come meglio specificato nell’Allegato A. In caso di mancato pagamento del canone, entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione dei servizi, il Cliente è obbligato ad accedere al servizio web ed effettuare il download di tutti i pacchetti di distribuzione contenenti i documenti e gli archivi conservati al fine di ottemperare in piena autonomia agli obblighi di conservazione ed esibizione degli stessi previsti dalla normativa nel tempo vigente. Alcuna richiesta di risarcimento danni potrà mai essere avanzata dal Committente nei confronti del Fornitore a seguito di quanto specificato nei commi precedenti. Il Fornitore, inoltre, è disponibile su esplicita richiesta a fornire al Cliente del Committente, dietro compenso da determinarsi con successivi accordi, supporto per la consegna dei documenti ed archivi conservati tramite supporti di memorizzazione mobili (DVD/CD) o altre modalità concordate.
Cessazione dei Servizi. Per “cessazione” dei Servizi si intende l'impossibilità totale e definitiva di usufruire dei Servizi oggetto del presente contratto attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione a seguito di recesso, risoluzione. Dalla cessazione dei Servizi sarà possibile, da parte del PROFESSIONISTA, solo richiedere i documenti conservati e la loro cancellazione. STUDIOBOOST, inoltre, si impegna, dietro pagamento di corrispettivi da definirsi in base all’entità delle operazioni da svolgere, a fornire al PROFESSIONISTA supporto tecnico per la migrazione ad altro fornitore dei dati e dei documenti archiviati e conservati e, in ogni caso, a rendere al PROFESSIONISTA, entro 90 giorni dalla cessazione, i dati relativi all’Archivio sostitutivo, su apposito drive, supporto o memoria di massa. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di cessazione dei Servizi e consegnato l’archivio sostitutivo su apposito supporto al PROFESSIONISTA, STUDIOBOOST è fin da ora autorizzata alla cancellazione definitiva dei dati e dei documenti del PROFESSIONISTA e dei produttori ad esso collegati dai propri server. Il PROFESSIONISTA, anche dopo la cessazione dei Servizi e fino alla cancellazione definitiva dei dati e dei documenti conservati forniti a STUDIOBOOST, sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo limitatamente al periodo di trasferimento dei dati e dei documenti sui server del STUDIOBOOST, così come indicato nel documento da predisporsi appositamente da STUDIOBOOST. Alcuna richiesta di risarcimento danni potrà mai essere avanzata dal PROFESSIONISTA nei confronti di STUDIOBOOST a seguito di quanto specificato nei commi precedenti. La cessazione dei servizi può avvenire, con le stesse modalità indicate nei commi precedenti, per il singolo produttore.
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).