Common use of Monitoraggio e reportistica della Convenzione Clause in Contracts

Monitoraggio e reportistica della Convenzione. 1) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo autorizzati. In particolare, l’esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l’analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare a ARCA S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati. 2) A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo su richiesta di ARCA S.p.A. dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli Ordinativi di Fornitura ed alle relative Richieste di Consegna ricevute, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. A seguito della stipula della Convenzione, ARCA S.p.A. indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARCA S.p.A., nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, ecc.). 3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di ARCA S.p.A., salva l’applicazione delle penali di cui oltre. 4) In ogni caso ARCA S.p.A., al fine di monitorare l’andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a ARCA S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 5) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico. 6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARCA S.p.A. che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. 7) Ciascuna Amministrazione Contraente ha l’onere di comunicare per iscritto a ARCA S.p.A. ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all’esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto di Fornitura.

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Samples: Odf

Monitoraggio e reportistica della Convenzione. 1) ARCA S.p.A. La PROVINCIA si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo autorizzati. In particolare, l’esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnicoservizio, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato TecnicoContraenti. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l’analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare a ARCA S.p.A. alla PROVINCIA i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati. 2) A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo su richiesta di ARCA S.p.A. della PROVINCIA dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli Ordinativi di Fornitura ed alle relative Richieste di Consegna ricevute, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. A seguito della stipula della Convenzione, ARCA S.p.A. la PROVINCIA indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARCA S.p.A.La PROVINCIA, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, ecc.). 3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di ARCA S.p.A.della PROVINCIA, salva l’applicazione delle penali di cui oltre. 4) In ogni caso ARCA S.p.A.la PROVINCIA, al fine di monitorare l’andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a ARCA S.p.A. alla PROVINCIA entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 5) ARCA S.p.A. La PROVINCIA si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico,. 6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARCA S.p.A. della PROVINCIA che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. 7) Ciascuna Amministrazione Contraente ha l’onere di comunicare per iscritto a ARCA S.p.A. alla PROVINCIA ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all’esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto di Fornitura.

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Samples: Contratto Per l'Affidamento Della Fornitura Di Cloruro Di Sodio E Conglomerato Bituminoso

Monitoraggio e reportistica della Convenzione. 1) ARCA S.p.A. 1 La CUC si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo autorizzati. In particolare, l’esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l’analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare a ARCA S.p.A. alla CUC i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati. 2) 2 A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo medesimo, su richiesta di ARCA S.p.A. della CUC, dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli Ordinativi di Fornitura ed alle relative Richieste di Consegna ricevuteall’avanzamento temporale dello specifico contratto, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. al precedente articolo 16. 3 A seguito della stipula della Convenzione, ARCA S.p.A. la CUC indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARCA S.p.A.La CUC, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECAportale eAppaltiFVG, ecc.). 3) 4 In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di ARCA S.p.A.della CUC, salva l’applicazione delle penali di cui oltrepenali. 4) 5 In ogni caso ARCA S.p.A.la CUC, al fine di monitorare l’andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato sopra stabilitoindicato, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o e in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a ARCA S.p.A. alla CUC entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltrepenali. 5) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico. 6) 6 Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARCA S.p.A. della CUC che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. 7) 7 Ciascuna Amministrazione Contraente contraente ha l’onere di comunicare per iscritto a ARCA S.p.A. alla CUC ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto Supervisore dell’Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all’esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto Ordinativo di Fornitura.

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Samples: Capitolato Tecnico Per Servizi Di Manutenzione

Monitoraggio e reportistica della Convenzione. 1) ARCA S.p.A. L’ATIM si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo autorizzati. In particolare, l’esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l’analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare a ARCA S.p.A. all’ATIM i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati. 2) . A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo su richiesta di ARCA S.p.A. dovrà trasmettere una reportistica mensile semestrale o annuale (coerentemente al periodo di fatturazione) relativa agli Ordinativi di Fornitura ed alle relative Richieste di Consegna ricevuteall’avanzamento temporale dello specifico contratto, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltrepenali. A seguito della stipula della Convenzione, ARCA S.p.A. l’ATIM indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARCA S.p.A.L’ATIM, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, ecc.). 3) Fornitore. In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 7 (cinquesette) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla richiesta di ARCA S.p.A.dell’ATIM, salva l’applicazione delle penali di cui oltre. 4) penali. In ogni caso ARCA S.p.A.l’ATIM, al fine di monitorare l’andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato sopra stabilitoindicato, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o e in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a ARCA S.p.A. all’ATIM entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 5) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico. 6) penali. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARCA S.p.A. della A.T.I.M. che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. 7) Ciascuna Amministrazione Contraente . Ciascun Ente contraente ha l’onere di comunicare per iscritto a ARCA S.p.A. all’ATIM ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’Amministrazione medesima DEC dell’Ente medesimo contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all’esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto Ordinativo di Fornitura. Nell’esecuzione dei servizi il Fornitore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed è tenuto ad impiegare la massima diligenza del caso, tenuto conto che è onere del Fornitore quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità. L’Ente contraente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi.

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Samples: Service Agreement

Monitoraggio e reportistica della Convenzione. 1) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo autorizzati. In particolare, l’esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l’analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare a ARCA S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati. 2) A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo su richiesta di ARCA S.p.A. dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli Ordinativi di Fornitura ed alle relative Richieste di Consegna ricevute, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. A seguito della stipula della Convenzione, ARCA S.p.A. indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARCA S.p.A., nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, ecc.). 3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di ARCA S.p.A., salva l’applicazione delle penali di cui oltre. 4) In ogni caso ARCA S.p.A., al fine di monitorare l’andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a ARCA S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 5) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico. 6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARCA S.p.A. che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. 7) Ciascuna Amministrazione Contraente ha l’onere di comunicare per iscritto a ARCA S.p.A. ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all’esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto di Fornitura.

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Samples: Convenzione Per l'Acquisto Di Carta E Cancelleria