SCIOPERI. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
SCIOPERI. In caso di sciopero dovrà essere assicurato un servizio di emergenza da definirsi in accordo con la Direzione Sanitaria della Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dalla consegna anticipata dell’appalto per garantire la continuità del servizio.
SCIOPERI. Artt. 2 e 3 allegato CCNL ’99 per l’attuazione della legge 146/90
1. Il monte ore annuo è di 60 ore per la scuola secondaria, pari a 12 giorni lavorativi, 40 ore per la scuola elementare e dell’infanzia, pari a 8 giorni lavorativi.
2. Gli scioperi brevi possono essere proclamati solo per la prima o ultima ora di servizio e sono computati nel monte ore annuale. Nella proclamazione deve essere precisato se l’astensione riguarda la prima o l’ultima ora.
3. Le XX.XX. proclamano lo sciopero 15 giorni prima se riguarda il solo comparto scuola, 10 giorni prima se riguarda più comparti . In caso di revoca, questa deve essere tempestiva.
4. Le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono:
a) vigilanza sui minori che per qualsiasi motivo si trovino nell’edificio scolastico
b) vigilanza degli ingressi della scuola se l’edificio non è stato chiuso per completa astensione dei lavoratori
c) iscrizioni degli alunni
d) attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali
e) esami finali
f) pagamento di stipendi Per garantire le suddette attività, si conviene che il personale ATA, esonerato dall’aderire allo sciopero o assemblea, sia numericamente proporzionato al numero delle classi funzionanti e all’articolazione delle attività previste per quel giorno, alla durata dell’orario scolastico e alla conseguente presenza o meno di turnazione del personale. Si prevede la presenza di un Assistente Amministrativo per i servizi di Segreteria, nonché di un numero di Collaboratori Scolastici pari a: - fino a 3 per la media di Milano 2 - 1 per la Scuola Media di Redecesio - 2 per la Scuola Elementare di Milano 2 - 2 per la Scuola Elementare di Redecesio - 1 per le Scuole dell’Infanzia I nominativi saranno prioritariamente individuati fra quelli del personale che, non avendo dato comunicazione volontaria di adesione, si presume non parteciperà allo sciopero o assemblea.
5. Il D.S. comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione di servizio, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione con personale del plesso solo nel caso in cui ciò sia possibile.
6. Il D.S., al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero , valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizi...
SCIOPERI. Poiché le funzioni previste dal presente Capitolato investono, ai sensi della vigente legislazione, l’ambito dei servizi pubblici essenziali, l’Impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. L’impresa, nel caso di impossibilità a prestare servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla stazione appaltante nei termini previsti dall ’art. 2 della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dalla deliberazione della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge quadro sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, disposizioni contenute nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito comparto Regioni – Autonomie locali del 19 settembre 2002 in attuazione della Legge 146/90, come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000. L’impresa dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell’appalto verranno emanate in materia, o loro modifiche ed integrazioni. Qualora l’impresa agisca in difformità alle disposizioni di legge regolanti la materia, o in caso di mancato servizio per cause a sé imputabili, verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ciascun giorno di mancata prestazione.
SCIOPERI. Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l’Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all’Amministrazione, nonché a garantire un servizio di emergenza.
SCIOPERI. L’esercizio del diritto di sciopero da parte dei dipendenti e collaboratori del Fornitore deve essere comunicato alla Amministrazione con almeno 4 (quattro) giorni lavorativi di anticipo. Il Fornitore Aggiudicatario dovrà in ogni caso garantire la continuità dei servizi essenziali e l’esecuzione degli interventi in pronta disponibilità.
SCIOPERI. In caso di sciopero dei propri dipendenti, o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Assuntore sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Committente in via preventiva e tempestiva. Configurandosi il Servizio di cui al presente Capitolato come rientrante tra i servizi pubblici essen- ziali, l'Assuntore dovrà in ogni modo garantire la presenza di una dotazione di personale tecnico che possa organizzare ed eseguire, con un adeguato numero di squadre, almeno gli interventi di emer- genza. Rimangono in ogni caso, anche durante gli scioperi, gli obblighi e le responsabilità a carico dell'As- suntore derivanti dal contratto di appalto.
SCIOPERI. In materia di scioperi si applica al presente appalto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.
SCIOPERI. Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Istituto provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all’Istituto, nonché a garantire un servizio d'emergenza. In ogni caso per la sospensione, anche parziale del servizio, sarà applicata una riduzione del canone mensile in ragione di 1/20 (un ventesimo) per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio.
SCIOPERI. 1. L'Esecutore del servizio , è tenuto, in caso di sciopero del proprio personale, a garantire i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali provvedendo ad apposita comunicazione all’Amministrazione non appena siano note le modalità di svolgimento dello sciopero; il monte ore relativo ai servizi non forniti non potrà essere fatturato e l’Amministrazione ha la facoltà di destinare le relative economie in attività diverse dal Servizio oggetto della presente gara.