Common use of Monitoraggio e verifiche Clause in Contracts

Monitoraggio e verifiche. 1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, e senza oneri aggiuntivi per l’ente, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. 2. E’ istituita una Conferenza di rappresentanti dell’ente e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza esamina almeno due volte l’anno – una delle quali prima della presentazione del bilancio di previsione agli organi deliberanti – le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell’ente, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali. 3. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Monitoraggio e verifiche. 1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per l’entele stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9 del CCNL del 6.7.1995, svolgono i compiti previsti dal presente comma. 2. E’ istituita una Conferenza di rappresentanti dell’ente e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza esamina almeno due volte l’anno – una delle quali prima della presentazione del bilancio di previsione agli organi deliberanti – le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell’ente, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali. 3. La composizione degli organismi di cui al presente articolocomma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile. 3. Le Regioni, l’ANCI, l’UPI, l’UNIONCAMERE, l’UNCEM, le IPAB e le organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in materia di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale nonché sull’andamento della contrattazione e delle controversie individuali.

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Samples: CCNL Normativo 1998 – 2001

Monitoraggio e verifiche. 1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, negli enti ove prestino servizio almeno 10 dirigenti possono essere costituite, a richiesta, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui all’art.14 e senza oneri aggiuntivi per l’entele amministrazioni, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. 2. E’ istituita una Conferenza di rappresentanti dell’ente e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza esamina almeno due volte l’anno – una delle quali prima della presentazione del bilancio di previsione agli organi deliberanti – le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell’ente, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali. 3. La composizione degli organismi di cui al presente articolocomma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile. 3. Le sezioni regionali di ANCI, l’UPI, l’UNCEM e le organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in materia di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale nonché sull’andamento della contrattazione e delle controversie individuali.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro