MORTE DA INFORTUNIO. La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad infortunio risarcibile a termini di Xxxxxxx e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto. Tale somma viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
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Samples: Polizza Collettiva Infortuni, Assicurazione Infortuni, Contratto Di Assicurazione Per Gli Infortuni