Invalidità permanente Clausole campione

Invalidità permanente. L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della Polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per l’Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria” allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente Polizza. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.
Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indenn...
Invalidità permanente. Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza un’invalidità permanente dell’Assicurato, entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio, la Società corrisponde l’Indennizzo secondo i seguenti criteri: - se l’Infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale viene corrisposta la Somma assicurata; - se l’Infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente parziale, accertata secondo i criteri indicati nella seguente Tabella di Valutazione, l’Indennizzo viene calcolato sulla Somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni: un arto superiore 70% una mano o un avambraccio 60% un pollice 18% un indice 14% un medio 8% un anulare 8% una falange del pollice 9% una falange di altro dito della mano 1/3 del dito anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera 20% anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% paralisi completa del nervo radiale 35% paralisi completa del nervo ulnare 20% amputazione di un arto inferiore: - al di sopra della metà della coscia 70% - al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% amputazione di: - un piede 40% - ambedue i piedi 100% - un alluce 5% - un altro dito del piede 1% - una falange dell’alluce 2,5% ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile Max 10% anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35% anchilosi del ginocchio in estensione 25% anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica 15% paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15% un occhio 25% ambedue gli occhi 100% perdita anatomica di un rene 15% perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% sordità completa di ambedue le orecchie 40% perdita totale della voce 30% stenosi nasale assoluta monolaterale 4% stenosi nasale assoluta bilaterale 10% esiti di frattura scomposta di una costa 1% esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - dodicesima dorsale 10% - una vertebra lombare 10% esiti di frattura di un metamero sacrale 3% esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%
Invalidità permanente. Se l’infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, Genertel liquida un’indennità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente infe- riore o uguale al 5%. Se l’invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte che supera questa soglia. L’invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto.
Invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza l’invalidità permanente del conducente e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente. Nulla è quindi dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 30% del totale l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% la somma viene corrisposta per intero. La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente: Un arto superiore 70 Una mano o un avambraccio 60 Un pollice 18 Un indice 14 Un medio 8 Un anulare 8 Un mignolo 12 La falange ungueale del pollice 9 Una falange di altro dito della mano 1/3 del dito Un piede 40 Ambedue i piedi 100 Un alluce 5 Un altro dito del piede 3 La falange ungueale dell’alluce 2,5 Una falange di altro dito del piede 1 Un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60 Un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio 50 Un occhio 25 Ambedue gli occhi 100 Un rene 20 La milza 10 Sordità completa di un orecchio 10 Sordità completa di ambedue gli orecchi 40 Perdita totale della voce 30 Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo 2 Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100 %. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’e...
Invalidità permanente. Per invalidità permanente si intende l’incapacità fisica definitiva e irrime- diabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata. L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l’inva- lidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:
Invalidità permanente. L’Indennizzo per Invalidità Permanente è dovuto se essa si verifica entro due anni dal giorno dell’Infortunio. Il grado di Invalidità Permanente è accertato facendo riferimento alle percentuali stabilite dall’allegato n.1 al D.P.R. n.1124 del 30.06.1965 e successive modifiche. La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati dalla tabella INAIL, l’indennizzo è stabilito con riferimento ai valori ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva capacità lavorativa, indipendentemente dall’attività dell’Assicurato. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dalle lesioni subite dopo che l’indennità per Invalidità Permanente sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.
Invalidità permanente. L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d’invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti. un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange del pollice 9% 8% una falange di altro dito della mano 1/3 del dito un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 3% una falange 2,5% una falange di altro dito del piede 1% un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60% un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio 50% un occhio 25% ambedue gli occhi 100% un rene 20% la milza 10% sordità completa di un orecchio 10% sordità completa di ambedue gli orecchi 40% perdita totale della voce 30% stenosi nasale bilaterale 15% esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali 10% vertebre dorsali 7% 12a dorsale 12% cinque lombari 12% esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente 5% In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Invalidità permanente. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate. La Compagnia, in caso di Credito Finalizzato, in aggiunta all'indennità di cui sopra, liquida inoltre anche un indennizzo ulteriore di importo pari all'indennità medesima. Per i Massimali > art. 9 Per data del Sinistro si intende: - In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL. - In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
Invalidità permanente. L’Indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se invalidità stessa si verifica -anche successivamente alla scadenza dell`Assicurazione- entro due anni dal giorno dell’ infortunio. L’Indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale indicata nella Scheda di Copertura, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite dalla tabella allegata al DPR n.1124 del 30/06/65 e successive sue modificazioni, con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa e con l’intesa che l’Indennizzo verrà effettuato con la corresponsione di un capitale e non sotto forma di rendita.