Common use of Morte presunta Clause in Contracts

Morte presunta. Qualora a seguito di evento contemplato nel presente contratto, il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto per il caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi sei mesi dall’istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai termini degli art. 60 e 62 del C.C. Si conviene che, qualora successivamente al pagamento della indennità per morte presunta, l’Assicurato risultasse in vita la Compagnia avrà diritto alla restituzione dell’indennizzo erogato. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’indennizzo dell’invalidità permanente eventualmente patita.

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Samples: www.aslroma6.it, www.aslroma6.it

Morte presunta. Qualora La Compagnia corrisponde la somma assicurata indicata in Polizza agli eredi o aventi diritto, quali beneficiari, se a seguito di evento contemplato nel presente contrattoannegamento o Incidente da circolazione stradale, il corpo dell’Assicurato non venisse venga più ritrovato e si se ne presuma sia avvenuto la morte. Il pagamento viene effettuato a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della presentazione della domanda di morte presunta, secondo gli articoli 60 e 62 del Codice civile. Nel caso in cui, dopo il decesso, la Compagnia liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto pagamento della somma assicurata per il caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi sei mesi dall’istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai termini degli art. 60 e 62 del C.C. Si conviene che, qualora successivamente al pagamento della indennità per morte presunta, l’Assicurato risultasse si abbiano notizie sicure dell’esistenza in vita dell’Assicurato, la Compagnia avrà diritto alla restituzione dell’indennizzo erogatodi quanto pagato. A restituzione avvenutaIn quest’ultima ipotesi, l’Assicurato che nell’Infortunio abbia riportato lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, potrà far fare valere i propri diritti per l’indennizzo dell’invalidità permanente eventualmente patitadiritti, sempre che nel frattempo non sia decorso il termine di prescrizione di due anni previsto dall’art. 2952 del Codice civile.

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Samples: www.zurich.it, www.zurich.it

Morte presunta. Qualora Se a seguito di evento contemplato nel presente contrattoannegamento o di incidente della circolazione terrestre, navigazione marittima o aerea purché avvenuta durante la validità del contratto e che lo stesso sia indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venisse viene più ritrovato e si ma se ne presuma sia avvenuto il decessola morte, la Compagnia liquiderà corrisponde ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto la somma assicurata per il caso di morteMorte. La Tale liquidazione potrà avvenire solo dopo è subordinata alla condizione che siano trascorsi sei almeno 6 mesi dall’istanza per la dichiarazione dalla presentazione della domanda di morte presunta, ai termini sensi degli art. articoli 60 e 62 del C.C. Si conviene che, qualora Codice Civile. Qualora successivamente al pagamento della indennità per morte presunta, l’Assicurato risultasse dell’Indennizzo si abbiano notizie sicure dell’esistenza in vita dell’Assicurato, la Compagnia avrà ha diritto alla restituzione dell’indennizzo erogatodell’Indennizzo corrisposto. A restituzione avvenuta, l’Assicurato L’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’indennizzo dell’invalidità permanente le lesioni eventualmente patitasubite se indennizzabili ai termini delle Condizioni di Assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni‌, Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte, Con Assicurazioni Complementari Facoltative

Morte presunta. Qualora a seguito di evento contemplato nel presente contratto, Se il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decessoviene trova- to entro un anno a seguito di arenamento, la Compagnia liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto affondamento o naufragio del mezzo di tra- sporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l’evento di cui sopra come infortunio. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi sei mesi dall’istanza per Quando sia stato effettuato il pagamento dell’indennità ed in seguito l’Assicurato ritor- ni o si abbiano di lui notizie sicure, la dichiarazione di morte presunta, ai termini degli art. 60 e 62 del C.C. Si conviene che, qualora successivamente al pagamento della indennità per morte presunta, l’Assicurato risultasse in vita la Compagnia avrà Compa- gnia ha diritto alla restituzione dell’indennizzo erogato. A restituzione avvenutadelle somme pagate e relative spese, e l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’indennizzo dell’invalidità permanente che eventualmente patitagli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Morte presunta. Qualora a seguito di evento contemplato nel presente contratto, il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) L’Impresa indennizza il capitale predisposto previsto per il caso di mortemorte anche qualora l’Assicurato scompaia quando si trovi alla guida di un’autovettura e si presuma che sia avvenuto il decesso conseguente a caduta (oppure affondamento) dell’autovettura medesima. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che siano In questi casi l’indennizzo ai beneficiari avverrà: ⚫ trascorsi sei mesi dall’istanza almeno 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai presunta proposta a termini degli artartt. 60 e 62 del C.C. Si conviene Codice Civile; ⚫ sempreché nel frattempo non siano emersi elementi tali da rendere non indennizzabile l’infortunio. Nel caso che, qualora successivamente al pagamento della indennità per pagamento, risulti che la morte presuntanon si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, l’Assicurato risultasse in vita la Compagnia l’Impresa avrà diritto alla restituzione dell’indennizzo erogato. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’indennizzo dell’invalidità permanente eventualmente patitaal rimborso dell’intera somma liquidata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni

Morte presunta. Qualora a seguito di evento contemplato nel presente contratto, Infortunio indennizzabile a termini di Polizza il corpo dell’Assicurato scompaia e non venisse venga ritrovato e si presuma presume sia avvenuto il decesso, l’Impresa liquiderà la Compagnia liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto per il somma prevista in caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dall’istanza 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai termini presunta proposta a termine degli artArtt. 60 e 62 del C.C. Si conviene cheCodice Civile. Nel caso in cui, qualora successivamente al pagamento della indennità per pagamento, risulti che la morte presuntanon si sia verifica- ta o che comunque non sia dipesa da Infortunio indennizzabile, l’Assicurato risultasse in vita la Compagnia l’Impresa avrà diritto alla restituzione dell’indennizzo erogatoal rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’indennizzo dell’invalidità permanente l’Invalidità Permanente eventualmente patitasubita.

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Samples: www.cargeas.it

Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di evento contemplato nel presente contrattoinfortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà Società liquida ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto designati l’indennità assicurata per il caso di morte. La In ogni caso la liquidazione potrà avvenire solo dopo avviene non prima che siano trascorsi sei mesi dall’istanza 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai termini degli artsecondo quanto previsto dagli Artt. 60 59, 60, 61, 62 e 62 del 63 C.C. Si conviene Resta inteso che, qualora successivamente al se dopo che la Società ha effettuato il pagamento della indennità per morte presuntadell’indennità, sia totale che parziale, risulti che l’Assicurato risultasse in vita è vivo, la Compagnia avrà Società ha diritto alla restituzione dell’indennizzo erogatodella somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà può far valere i propri diritti per l’indennizzo dell’invalidità l’invalidità permanente eventualmente patitasubita.

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Samples: www.chubb.com

Morte presunta. Qualora In caso di naufragio di nave o di caduta di aeromobile, sempreché sia stata accertata dall’Autorità Giudiziaria la presenza a seguito di evento contemplato nel presente contrattobordo dell’Assicurato, laddove il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decessoritrovato, la Compagnia liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto Società corrisponderà la somma prevista per il caso di morteMorte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo Il pagamento del capitale avverrà alla condizione che siano trascorsi sei mesi dall’istanza dalla presentazione della domanda per la dichiarazione Dichiarazione di morte presunta, ai termini sensi degli artArtt. 60 e 62 del C.C. Si conviene chec.c. Nel caso in cui, qualora successivamente al pagamento della indennità per pagamento, risulti che la morte presuntanon si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, l’Assicurato risultasse in vita la Compagnia Società avrà diritto alla restituzione dell’indennizzo erogato. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’indennizzo dell’invalidità permanente eventualmente patitaal rimborso dell’intera somma liquidata.

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Samples: Polizza Infortuni

Morte presunta. Qualora a seguito di evento contemplato nel presente contrattoinfortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e si se ne presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia l’Impresa liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto per il la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi sei 6 mesi dall’istanza dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai presunta a termini degli artartt. 60 e 62 del C.C. Si conviene cheCodice Civile. Ove si sia trattato di infortunio, qualora avvenuto in volo e indennizzabile a termini di polizza, o durante la navigazione, valgono le disposizioni del Codice della Navigazione. Se successivamente al pagamento della indennità per morte presunta, l’Assicurato risultasse è provata l’esistenza in vita la Compagnia dell’Assicurato, l’Impresa avrà diritto alla restituzione dell’indennizzo erogato. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’indennizzo dell’invalidità permanente eventualmente patitadella somma pagata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione