Common use of Motivazioni e caso di risoluzione Clause in Contracts

Motivazioni e caso di risoluzione. Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; b) per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè non si alteri l’impostazione progettuale); c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile; e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (1). Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 del Codice degli Appalti non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto, l‘Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto Stradale

Motivazioni e caso di risoluzione. Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; b) per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè non si alteri l’impostazione progettuale); c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile; e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (12). Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 del Codice degli Appalti non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto, l‘Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.può

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Motivazioni e caso di risoluzione. Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; b) per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè non si alteri l’impostazione progettuale); c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile; e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (12). Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 del Codice degli Appalti non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto, l‘Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.%

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Public Works

Motivazioni e caso di risoluzione. Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; b) per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè non si alteri l’impostazione progettuale); c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del de l Codice Civile; e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (1). Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 del Codice degli Appalti non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto, l‘Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto

Motivazioni e caso di risoluzione. Le varianti in corso d’opera d‟opera potranno rendersi necessarie: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; b) per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè non si alteri l’impostazione progettuale); c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile; (1) Gli ordini di variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento all’intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all’art. 25, comma 3, primo periodo, della Legge. ACRWin e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (12). Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’artdell‟art. 132 del Codice degli Appalti 25 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modif. dalla L. 216/95) non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto dell‟appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’operadell‟opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo nell‟esclusivo interesse dell’Amministrazionedell‟Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera dell‟opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo L‟importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell’importo dell‟importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera l‟esecuzione dell‟opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazionedell‟Amministrazione. Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo dell‟importo originario del contratto, l‘Amministrazione l„Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario l‟aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo dell‟importo del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Motivazioni e caso di risoluzione. Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; b) per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè non si alteri l’impostazione progettuale); c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile; e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (13). Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 del Codice degli Appalti non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto, l‘Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Motivazioni e caso di risoluzione. Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; b) per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè purché non si alteri l’impostazione progettuale); c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile; e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (1). Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 del Codice degli Appalti non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino 1 (El) Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione v. il comma 6, art. 132, del Codice degli Appalti. modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può puô superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto, l‘Amministrazione l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Motivazioni e caso di risoluzione. Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie: a) : - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge legislative e regolamentari; b) regolamentari - per cause impreviste od e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento regolamento di cui all’art. 3 della L. 109/94, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè e sempre che non si alteri alterino l’impostazione progettuale); c) ; - per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) ; - nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del Codice Civile; e) codice civile; - per il manifestarsi di errori od o di omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o ovvero la sua utilizzazione (1)utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’osservatorio e al progettista. Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 del Codice degli Appalti non Non sono considerate considerati varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sono contenuti entro un importo non superiore al 5% 5 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazionedell’amministrazione, le varianti, in aumento od o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed e imprevedibili al momento della stipula del contratto. «L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% 5 per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. dell’amministrazione» Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, l‘Amministrazione procederà la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla e si procede ad un nuovo affidamento dei lavori al quale sarà è invitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, contratto darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non ancora eseguiti, calcolato fino a quattro quinti all’ammontare dei 4/5 dell’importo del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Motivazioni e caso di risoluzione. Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; b) per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè non si alteri l’impostazione progettuale); c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile; e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (14). Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 del Codice degli Appalti non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto, l‘Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto Edilizia

Motivazioni e caso di risoluzione. Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; b) per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè non si alteri l’impostazione progettuale); c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile; e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (112). Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 del Codice degli Appalti non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto, l‘Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto

Motivazioni e caso di risoluzione. Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; b) per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè non si alteri l’impostazione progettuale); c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’art. 1664, 2° °comma, del Codice Civile; e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (14). Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 del Codice degli Appalti non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto, l‘Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Public Works